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PDL 4270

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4270



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CARDINALE, BURTONE, CAPODICASA, D'ANTONI, GENOVESE, ANTONINO RUSSO, SIRAGUSA

Istituzione di una zona franca per lo sviluppo e la legalità nei territori della provincia di Caltanissetta e dei comuni ad essa limitrofi appartenenti alle province di Enna e di Agrigento

Presentata il 7 aprile 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — È a voi tutti noto che la Sicilia, pur con le sue straordinarie potenzialità di sviluppo costituite da risorse umane, intellettuali, climatiche e ambientali e dai suoi beni culturali e paesaggistici, presenta ancor oggi dati allarmanti sul piano economico, sociale e occupazionale.
      Ne consegue, da un lato, che il flusso di emigrazione verso il nord, prevalentemente di giovani diplomati e laureati, è pressoché uguale per intensità a quello degli anni Cinquanta e, dall'altro lato, che esiste una maggiore capacità della criminalità organizzata e mafiosa di svilupparsi facendo sempre nuovi arruolamenti.
      In questa generale condizione di sottosviluppo, esistono aree territoriali, prevalentemente collocate all'interno dell'isola, che si trovano in uno stato ormai preoccupante di degrado e di abbandono, che rischia di essere senza ritorno. Ciò si deve soprattutto alla mancanza di infrastrutture e di servizi primari.
      È il caso della provincia di Caltanissetta, che recentissime statistiche collocano agli ultimi posti tra le province italiane per qualità della vita, con un tasso di disoccupazione reale del 20 per cento rispetto a quello nazionale che è stimato in 6,8 per cento. Il rapporto dell'Istituto Tagliacarne (dati 2009) evidenzia che la struttura produttiva della provincia nissena (circa 22.534 imprese, ottantatreesima in Italia, e settantanovesima per densità imprenditoriale con 8,3 imprese
 

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ogni 100 abitanti) risulta caratterizzata dalla piccola dimensione aziendale. Le risorse di rilievo per l'economia provinciale sono, da un lato, l'agricoltura e, dall'altro, il commercio che costituisce circa il 32,3 per cento dell'imprenditoria locale. Marginale è il peso dell'artigianato sul tessuto economico locale che fa di Caltanissetta la sesta minore vocazione artigiana del Paese con una quota pari al 17,6 per cento. Preoccupante appare il dato riguardante la crescita del numero di imprese nel 2008, che è stata pari a -2,03, dato decisamente inferiore al -0,32 della regione e a quello dell'intero Paese (0,05) – centesimo posto nella graduatoria nazionale. Questa pessima dinamica imprenditoriale di Caltanissetta è da imputare a un basso tasso di natalità (6,5) che rappresenta il novantaseiesimo valore nazionale e a una mortalità (8,5) superiore al valore medio regionale e nazionale.
      All'interno della provincia nissena ha grande rilievo il comprensivo di Gela, dove è collocata la grande area industriale del petrolchimico e dove insiste un porto di notevole potenzialità. In questo comprensivo è, tuttavia, in atto da parecchi anni un forte processo di deindustrializzazione al quale fa riscontro una terziarizzazione piuttosto marcata, ma di per se insufficiente ad assicurare la tenuta dei livelli occupazionali.
      Per queste ragioni essa viene segnata da un'elevata dispersione scolastica, da gravi problemi di micro e macro criminalità organizzata e da un forte tasso di disoccupazione.
      Secondo recenti dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il tasso di occupazione nell'area di Gela è pari al 31,5 per cento, molto inferiore a quello nazionale che segna il 42,9 per cento. Il tasso di disoccupazione raggiunge il 25,4 per cento rispetto all'11,6 per cento nazionale. Più preoccupante è il tasso di disoccupazione giovanile che raggiunge il 40 per cento rispetto al 33 per cento nazionale.
      C’è da precisare che da diversi anni la provincia di Caltanissetta è stata coinvolta in svariati programmi e progetti fortemente innovativi (i patti territoriali, generalista e agricolo, il contratto d'area di Gela, i piani di indirizzo territoriale (PIT) n. 3 comprensorio di Gela e n. 29 «Biovalley», il programma operativo plurifondo (POP) 1994-1999, le diverse e articolate misure del programma operativo regionale (POR) 2000-2006, il LEADER II, il programma di recupero urbano (PRU), i contratti di quartiere di Caltanissetta e di Gela, i diversi interventi agevolati della legge n. 488 del 1999 eccetera). Tali strumenti, nelle intenzioni del legislatore, avrebbero dovuto rilanciare l'occupazione e l'intera economia nei cosiddetti «territori svantaggiati e sottoutilizzati», contribuendo al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Negli ultimi quindici anni, centinaia di milioni di euro sono stati spesi dalla regione, dallo Stato e dall'Unione europea per aiutare e potenziare l'occupazione, le infrastrutture e il tessuto delle piccole e medie imprese (PMI) locali.
      In realtà solo una parte di tali ingenti risorse ha prodotto occupazione stabile e dato vita a un tessuto imprenditoriale moderno in grado di vincere la sfida della competitività.
      In questo scenario, la provincia di Caltanissetta non ha beneficiato dell'interessante ripresa che alcune province siciliane e, più in generale, il Mezzogiorno ha conosciuto a partire dalla fine degli anni novanta fino al 2002-2005, e rischia di pagare, più di altri territori, le conseguenze dell'attuale crisi economico-finanziaria.
      In tale contesto, occorre sottolineare come Caltanissetta non segua le dinamiche di sviluppo dell'economia nazionale, in quanto si configura come provincia «atipica», con un sistema economico caratterizzato da dinamiche di crescita della ricchezza slegate dal trend economico del Paese.
      È necessario moltiplicare gli sforzi per una piena affermazione della legalità in un territorio che si è accertato essere inquinato e condizionato dalla presenza mafiosa nei gangli vitali del sistema economico e delle istituzioni. Uno dei primi passi in tal senso è il contrasto dell'economia
 

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sommersa, per meglio qualificare il sistema produttivo, rendere più moderno e giusto il sistema fiscale ed effettivo il sistema di protezione sociale.
      Nel 2005 gli esponenti delle istituzioni territoriali locali e le diverse forze sociali rappresentavano l'esigenza di una più efficace tutela della sicurezza, intesa nell'ottica complessiva di una intensificazione dei controlli mirati a prevenire o a reprimere ogni possibile tentativo di infiltrazioni della malavita organizzata nella vita economica e sociale. Le diverse forze sociali evidenziavano la necessità di una più incisiva azione a tutela della sicurezza di imprenditori e di cantieri di lavoro dislocati in provincia, con particolare riguardo alle aree industrializzate di Gela, Butera, Caltanissetta, Mussomeli e San Cataldo, nonché nei territori di Riesi e di Sommatino, richiedendo controlli mirati alla prevenzione e alla repressione di ogni tentativo di attività illegale, anche organizzata, nel mercato del lavoro, nella fase di aggiudicazione degli appalti, nel controllo degli investimenti, nello svolgimento dei lavori presso i cantieri e, infine, nell'espletamento delle attività produttive.
      A tale fine è stato definito un protocollo relativo agli adempimenti in materia di appalti ed è stata avviata a Caltanissetta un'attività di collaborazione tra la prefettura-ufficio territoriale del Governo, la provincia, i sindaci, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni di categoria di agricoltori, commercianti e artigiani, il sindacato confederale e la Confindustria.
      Il rapporto sinergico tra soggetti di rappresentanza sociale e istituzioni locali del territorio ha dato vita a un soggetto denominato «Tavolo unico di regia per lo sviluppo e la legalità» e ha permesso l'istituzione della «Conferenza programmatica per lo sviluppo» che ha l'obiettivo di indicare percorsi e proposte per lo sviluppo e la legalità del territorio.
      I soggetti menzionati hanno dato origine a un documento denominato «Protocollo di legalità», nel quale sono stati individuati gli impegni reciproci dei firmatari; tale documento introduce, fra l'altro, specifiche azioni di coordinamento fra istituti e organismi impegnati nella lotta alla criminalità. Sono state attivate una serie di misure finalizzate sia a contrastare l'azione invasiva delle organizzazioni criminali in materia di appalti pubblici, sia a rendere l'impresa meno vulnerabile di fronte alle varie forme di infiltrazione mafiosa.
      La Raffineria di Gela Spa ha ritenuto di partecipare al progetto di rilancio dell'attività di legalità tramite un protocollo d'intesa mirato a prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata, in relazione agli interventi di manutenzione ordinari e straordinari e nei singoli investimenti da compiere nell'area industriale del polo petrolchimico della provincia di Caltanissetta.
      Il protocollo sottoscritto nei locali della prefettura-ufficio territoriale del Governo, il 10 luglio 2007, con le Forze dell'ordine, le società operanti all'interno del petrolchimico del gruppo ENI Spa, la Confindustria, la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) e l'Unione italiana del lavoro (UIL), ha rappresentato un'importante svolta nelle relazioni industriali e nel rapporto della raffineria con il territorio siciliano.
      Da questa breve analisi emerge come all'interno della Sicilia, Caltanissetta sia «una provincia alla ricerca di un proprio modello di sviluppo». I dati provenienti dalla Banca d'Italia e dagli istituti di ricerca dimostrano come l'economia del territorio di Caltanissetta presenti un divario di circa cinquanta punti percentuali rispetto al dato nazionale in materia di produttività, per effetto di una forte presenza di attività sommerse e a causa di un tasso di disoccupazione tre volte più alto rispetto al contesto nazionale (Italia: 6,8; Caltanissetta: 16,6). I dati delle stime dell'ISTAT sull'incidenza del lavoro sommerso sull'occupazione totale, aggiornati al 2003, mostrano come la provincia di Caltanissetta si collochi, a livello nazionale, in una fascia mediana, con percentuali
 

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di unità di lavoro in nero sul totale che vanno dal 14,7 per cento al 19,3 per cento.
      Notevole importanza assume inoltre la dotazione infrastrutturale, che pone Caltanissetta in evidenza per alcune criticità riguardanti tutti i sistemi di trasporto, sia quelli a rete (per strade e ferrovie l'indicatore si attesta a circa tre quarti della media nazionale) sia quelli portuali, con valori per quest'ultimo aspetto piuttosto seri (numero indice Italia: 100, Caltanissetta, aeroporti: 46,7; porti 20,6). L'obiettivo da raggiungere per consentire alle zone interne della Sicilia centro-meridionale di uscire dalla grave crisi strutturale è quello di ridurre il divario tra prodotto interno lordo (PIL) reale e potenziale.
      La quinta relazione sulla coesione economica e sociale della Commissione europea (2010) pone l'accento sugli squilibri presenti tra le maggiori aree metropolitane e il resto delle regioni dell'Unione europea (il cosiddetto «pentagono europeo») e sulla dicotomia tra la crescente congestione, l'inquinamento, la forte presenza di criminalità, nonché la persistenza di sacche di povertà, esclusione e segregazione, da un lato, e la capacità del territorio di creare sviluppo, dall'altro.
      Il concetto di coesione territoriale non deve intendersi solo come fattore economico e sociale, ma deve essere indissolubilmente collegato ai problemi della sostenibilità, della sicurezza eccetera: «La coesione territoriale può essere, cioè, vista come la dimensione territoriale della sostenibilità».
      Partendo da queste premesse e considerando che i fattori di tipo sociale, come sicurezza e assenza di criminalità, fanno parte di quegli elementi che favoriscono la creazione delle condizioni prioritarie dello sviluppo, va sottolineato come il territorio potrebbe ottenere benefìci estensibili anche alle province limitrofe.
      Il percorso di rinnovamento avviato deve essere rafforzato alla luce della vivacità del territorio e delle tante azioni poste in essere dalla magistratura e dalle Forze dell'ordine, che fanno sperare in un territorio in cui legalità e sviluppo diventino parte di un binomio inscindibile.
      La vigile e costante partecipazione delle associazioni di categoria, come la Confindustria, i sindacati confederali e le istituzioni locali al progetto di legalità, oltre a rappresentare un forte segnale di senso civico, è indice di un vero e proprio cambiamento culturale. L'obbligo di denuncia imposto dall'associazione degli industriali ai propri associati ha rappresentato un segnale importante di contrasto verso ogni forma di connivenza con la criminalità che lo Stato è tenuto a cogliere.
      Le parole pronunciate dal procuratore generale della Repubblica di Caltanissetta Roberto Scarpinato in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario danno il segno della straordinaria importanza di quanto è accaduto a Caltanissetta. Scarpinato parla di una «rivoluzione culturale, compiuta dagli imprenditori nisseni che sono riusciti a rompere l'acquiescenza con il potere mafioso». Il procuratore afferma inoltre che occorre un canale di comunicazione permanente tra magistratura e imprenditoria per ragionare sulle priorità territoriali, per vedere insieme cosa blocca lo sviluppo economico e quali sono i «grumi» criminali che occorre eliminare. La Confindustria ha innovato la cultura di questa provincia, rompendo una consuetudine di convivenza con la mafia e iniziando una nuova stagione. Le imprese stanno cominciando a fare la loro parte e si sono messe in gioco. Adesso tocca allo Stato. Perché non si può pretendere una reazione degli imprenditori contro la criminalità organizzata senza che le istituzioni creino le condizioni per offrire una maggior fiducia e sicurezza a chi intende investire e creare opportunità di lavoro nel territorio.
      Nella presente proposta di legge si riprendono i contenuti introdotti con la sperimentazione della figura del tutor antiracket, strumento varato dal Viminale durante il Governo Prodi per aiutare le aziende a crescere e a prosperare in territori «difficili» dal punto di vista della pressante e minacciosa richiesta di
 

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«pizzo». Tra le città indicate dal Governo Prodi come beneficiarie del provvedimento, era significativamente presente la città di Gela, che avrebbe dovuto essere sede di una delle zone franche urbane (ZFU) individuate nel territorio nazionale. La ZFU accolta dalle istituzioni locali e dai cittadini come una risposta forte dello Stato alla criminalità organizzata, purtroppo è stata definanziata dall'attuale Governo, frustrando le aspettative di quanti avevano creduto in tale strumento come opportunità di riscatto e di sviluppo.
      Altro capitolo che merita un richiamo è il fenomeno invasivo dell'usura, che condiziona il livello di sviluppo del territorio e che trova il suo habitat favorevole in quella realtà, come il Mezzogiorno, dove maggiore è il razionamento del credito alle imprese. Caltanissetta risulta tra le undici province dove maggiore è il rischio di usura, in uno scenario dominato dalle province della Campania, della Sicilia e della Puglia. La Sicilia, inoltre, si è confermata, anche nel 2006, come una delle regioni dove il costo del denaro era più elevato, preceduta solo dalla Calabria a livello nazionale. Concentrando l'attenzione su Caltanissetta, va rilevato come qui, a fronte di un tasso medio del costo del denaro a breve termine su scala nazionale nel 2006 del 6,43 per cento, si registrava un tasso dell'8,16 per cento che la poneva al novantaquattresimo posto della relativa graduatoria.
      Il territorio inteso come luogo di coesione economica e sociale non può escludere e non tenere conto di elementi essenziali dei fattori di sviluppo locale, come infrastrutture, emersione del sommerso, sicurezza, credito, fonti dell'Unione europea, marketing territoriale. Si tratta di elementi che nel territorio in questione sono stati caratterizzati da una cattiva gestione della programmazione negoziata e dall'assenza di programmazione organica e omogenea in grado di porre le condizioni per uno sviluppo della PMI e comunque in grado di generare il rilancio di iniziative imprenditoriali valide.
      Per le ragioni esposte si ritiene opportuno avanzare una proposta sperimentale per la realizzazione di una zona franca per lo sviluppo e la legalità: una zona sicura, un'area protetta da ogni fenomeno malavitoso o delinquenziale che, con il concorso delle istituzioni, salvaguardi gli investimenti, dia certezza alle imprese, realizzi un costante controllo delle attività, fornisca corsie preferenziali per l'apertura di nuove imprese e sia in grado di fornire servizi attraverso uno sportello unico, in tempi certi e reali. La presente proposta di legge costituisce, per il territorio della provincia di Caltanissetta e per i comuni limitrofi delle province di Enna e di Agrigento che intendessero prendere parte alla zona franca, un mezzo idoneo per risolvere ataviche situazioni di crisi.
      L'idea della zona franca, oltre a esaltare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni interessate (sportello impresa), si accompagna a un rafforzamento della presenza delle Forze dell'ordine, mirata ad aiutare il territorio attraverso la concreta applicazione delle misure previste dal programma operativo nazionale per la sicurezza nel sud. Aree in cui sia possibile dare il massimo della sicurezza alle imprese insediate e ai lavoratori devono essere comunque sperimentate; chiedere al governo regionale e al Governo nazionale di investire su una zona franca per lo sviluppo e la legalità consente, anche alle piccole comunità dell'entroterra siciliano, di uscire dallo stato di perenne emergenza, superando le difficoltà economiche e sociali.
       Preme sottolineare come la proposta dell'istituzione della zona franca per lo sviluppo e la legalità non si ponga in contrapposizione o in sovrapposizione con altre già eventualmente avanzate. L'obiettivo è, invece, quello di sollecitare le istituzioni a investire su un progetto capace di attrarre nuove iniziative produttive e nuovi investimenti sul territorio, stante, tra l'altro, il concorso delle istituzioni locali, provinciali e regionali e delle associazioni di categoria. Si vuole sperimentare, nell'area individuata, la necessità di approntare strumenti straordinari che lo Stato, in concorso con la regione, deve
 

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porre in essere per innescare meccanismi di sviluppo economico e di ordine sociale.
      La possibilità di affrancare un territorio dall'opprimente presenza di un sistema criminale che taglieggia e controlla le imprese mira a rendere appetibile una realtà nella quale le istituzioni hanno scommesso. L'obiettivo è quello di creare le condizioni per una rinascita sociale e culturale, che offra un'opportunità alle imprese locali che vogliono crescere e alle PMI provenienti da altri territori, che intendono delocalizzare le proprie iniziative, agendo in condizioni di sicurezza e con adeguate infrastrutture. L'iniziativa intende promuovere una riflessione sullo sviluppo del sistema territoriale che conduca alla presentazione di una proposta condivisa dal governo regionale e dal Governo nazionale, in grado di definire un modello che tenga conto anche dei piccoli e medi territori rurali delle aree interne.
      È significativo che il governo della Regione siciliana nei primi mesi del 2011, in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale n. 15 del 2008, recante «Misure di contrasto alla criminalità organizzata», che ha previsto l'istituzione di zone franche per la legalità, abbia deliberato l'inserimento nella prossima legge finanziaria di risorse economiche pari a 50 milioni di euro come regime di aiuto alle imprese che si insedieranno all'interno dei territori individuati in via sperimentale nelle province di Caltanissetta, Enna e Agrigento.
      Si ritiene che il Governo nazionale debba riaprire il confronto su questo tema con la Commissione europea, formulando proprie proposte operative e sostenendo le ragioni di una fiscalità differenziata per la promozione dello sviluppo delle aree interne della Sicilia, le quali rappresentano una risorsa strategica per l'intera regione, soprattutto nei settori dell'industria, dell'agroindustria, della logistica, del turismo rurale e dei servizi, anche se a oggi risultano essere largamente sottoutilizzati.
      Si prevede inoltre una fiscalità di vantaggio per le imprese che intendono investire nella zona franca, a condizione che siano positivamente verificati l'impatto occupazionale, la modernità delle tecnologie, la tutela ambientale e la durata dell'investimento. Si ritiene che un intervento di natura fiscale debba poter disporre di una durata congrua, tale da rendere evidente il vantaggio per queste aree.
      Con questa iniziativa si vogliono raggiungere le migliori condizioni per lo sviluppo del mercato interno nell'ambito dei traffici internazionali, rispettando le esigenze di carattere locale, stimolando la costituzione di sedi di favorevole mercato, avvicinando i grandi centri di offerta e di consumo e incentivando, nel contempo, le attività di trasformazione. Tutto ciò, ovviamente, mediante realizzazioni previamente valutate in base alle condizioni ambientali e alle caratteristiche socio-economiche delle zone interessate e di quelle adiacenti. In linea generale, siffatte considerazioni si sono mantenute valide nel tempo e restano attuali, come ne è prova il riconoscimento nella legge di delega 23 gennaio 1968, n. 29, che ha ritenuto di «integrare i territori extra doganali anche in località non marittime». A tale proposito si deve anche tenere conto che a partire dal 2007 si è avviato il nuovo ciclo di programmazione 2007-2013, con l'unificazione programmatica degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali e dalla politica nazionale per le aree sottoutilizzate, ed è entrata in vigore la nuova disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato a finalità regionale.
      Com’è noto, gli aiuti di Stato a finalità regionale (sia di natura finanziaria che fiscale) possono determinare distorsioni nella concorrenza e, per questo, in linea di principio, sono incompatibili (articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), tranne nel caso in cui non siano diretti al soddisfacimento di interessi generali ritenuti superiori e rilevanti già in seno all'Unione (regolamento di esenzione per categoria: aiuti ad occupazione, formazione, PMI e de minimis).
      Nel caso di aiuti regionali destinati a determinate aree geografiche in ragione del mancato sviluppo economico o del basso livello di occupazione o del tenore di vita, il giudizio di compatibilità della Commissione
 

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europea si è incentrato, in particolare, sul grado di efficacia dei benefìci rispetto al soddisfacimento dell'interesse generale della coesione economica e sociale nell'ambito dell'Unione europea. Secondo questa interpretazione, l'aiuto, per essere giudicato lecito e compatibile, deve essere:

          1) proporzionato rispetto al fine che intende raggiungere;

          2) decrescente nel tempo;

          3) capace di produrre effetti duraturi anche dopo la sua cessazione.

      Si tratta, quindi, di coinvolgere lo Stato e la Regione siciliana in un percorso che, diversamente da quanto finora fatto, coniughi sviluppo e legalità in un binomio imprescindibile per le sorti di una popolazione che vuole riscattarsi dal sottosviluppo e dalla sottocultura.
      È palese, d'altra parte, che il PIL regionale non abbia possibilità di significativi balzi in avanti se le zone interne della Sicilia non partecipano pienamente alla produzione della ricchezza regionale; né può essere sottovalutata la capacità della provincia di Caltanissetta e delle aree interne dell'isola di rappresentare una risorsa, se solo si pensa ai settori dell'industria, dell'agroindustria, della logistica, del turismo rurale e dei servizi, a oggi, semmai, come già rilevato, largamente sottoutilizzati.
      Dunque, più che atti di solidarietà, si chiedono atti di coraggio e di lungimiranza nell'investire nelle aree interne della Sicilia come precondizione alla crescita generale dell'intera regione.
      La presente proposta di legge, in linea con gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C54 del 4 marzo 2006, nelle sue linee essenziali, risponde alle tipiche finalità di natura economica che una legge sulle zone franche si prefigge e vuole contribuire fortemente a colmare il divario socio-economico che il territorio della Sicilia centro-meridionale presenta rispetto alle zone più ricche della Sicilia, ma soprattutto vuole dare uno stimolo alla realizzazione di una concreta politica di sviluppo e di rilancio di questo territorio.
      A tale strumento si è fatto ricorso in ambito internazionale per affrontare e per risolvere i gravi problemi delle aree sottosviluppate e per rilanciare economicamente le zone depresse dei Paesi occidentali. Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono i seguenti: aumento dell'occupazione; condizioni favorevoli per investimenti in nuove tecnologie; creazione di nuove industrie, salvaguardando nello stesso tempo le industrie locali che già operano sul mercato interno; qualificazione dei lavoratori locali e utilizzazione di materie prime e di prodotti locali. Tutto questo in linea con il Trattato dell'Unione europea che istituisce e consente la creazione nell'ambito dell'Unione di zone franche.
      Il cambiamento di scenario internazionale, con l'allargamento dell'Unione europea in presenza di permanenti divari strutturali, costituisce un fatto nuovo che modifica le condizioni competitive con cui si confronta la Regione siciliana. Spostare l'asse dello sviluppo nel Meridione d'Italia, nella Regione siciliana e in particolare nella provincia di Caltanissetta, utilizzando tutti gli strumenti posti nella disponibilità per lo sviluppo dell'Unione europea, creare un collegamento con i Paesi dell'area del Mediterraneo, per una rilevanza economica internazionale del territorio siciliano e per individuare punti strategici «protetti» nella provincia, significa guardare allo sviluppo e credere che l'imprenditoria locale, quella del nord Italia e dei Paesi dell'Europa, possa essere attratta a investire in tale territorio, anche alla luce delle tante iniziative che caratterizzano il medesimo territorio e che hanno posto la «questione Caltanissetta», come l'unica grande scommessa della Sicilia a ribellarsi da ogni condizionamento.
      Le eventuali remore al provvedimento da parte dell'Unione europea, per motivi

 

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che riguardano la generalità dei tributi, per i riflessi sulla concorrenza e per il gettito fiscale cui è interessato anche l'esecutivo dell'Unione europea, sono superabili tenendo conto, intanto, di analoghi e similari provvedimenti adottati in altri Paesi dell'Unione europea e per i quali la Commissione europea non ha ritenuto di intervenire a salvaguardia di più generali interessi dell'Unione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di una zona franca per lo sviluppo e la legalità nel territorio della provincia di Caltanissetta e nei comuni limitrofi delle province di Enna e di Agrigento).

      1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituita una zona franca per lo sviluppo e la legalità, di seguito denominata «zona franca», ubicata nella provincia di Caltanissetta, comprendente il territorio dei comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga e Villalba, in provincia di Caltanissetta. I comuni limitrofi delle province di Enna e di Agrigento possono aderire alla zona franca.
      2. Alla delimitazione della zona franca si provvede, acquisito il parere del consorzio di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.
      3. Il territorio di cui al presente articolo è costituito in zona franca fino al termine del decimo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. L'applicazione delle disposizioni della presente legge è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

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Art. 2.
(Requisiti delle imprese e piano per la tutela della legalità nella zona franca).

      1. Le imprese devono essere autorizzate dal Ministro dell'interno a realizzare le proprie attività nella zona franca.
      2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'interno il quale stabilisce, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, i requisiti delle imprese ai quali le autorizzazioni stesse devono essere subordinate.
      3. Il Ministro dell'interno attiva tutte le misure di sua competenza, sulla base di uno specifico piano per la tutela della legalità nella zona franca da adottare, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per intensificare le attività informative e investigative nel settore degli investimenti e degli appalti, al fine di contrastare eventuali fenomeni di infiltrazioni e di condizionamenti da parte della criminalità organizzata all'interno della zona franca nonché possibili forme di investimento realizzate attraverso l'impiego di denaro illecito.
      4. Il Ministro dell'interno, al fine di tutelare le imprese dai fenomeni di usura e di estorsione, nonché di assistere le stesse, nomina un tutor antiracket a sostegno delle imprese operanti nella zona franca.
      5. È fatto obbligo alle imprese operanti nel territorio di cui al comma 1 dell'articolo 1, o che richiedono l'autorizzazione di operare nella zona franca, di denunciare ogni forma di comportamento illecito.
      6. È compito della prefettura-ufficio territoriale del Governo di Caltanissetta:

          a) di svolgere gli adempimenti necessari per attivare i servizi di vigilanza telecontrollata;

          b) di istituire linee telefoniche privilegiate per consentire l'immediata segnalazione di azioni delittuose contro il regolare

 

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svolgimento delle attività economiche nonché di installare appositi apparati di radioallarme, individuati d'intesa con gli esperti del Ministero dell'interno, sulla base delle linee guida contenute nel Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo sviluppo» obiettivo Convergenza 2007-2013 del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

          c) di attivare, nel rispetto delle proprie competenze, ogni utile iniziativa affinché sia assicurato da parte delle stazioni appaltanti e dei soggetti erogatori di finanziamenti, il rispetto di quanto disposto dalla presente legge e dalle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, a garanzia delle massime legalità e trasparenza nell'affidamento dei lavori e delle forniture pubbliche nonché nella concessione di finanziamenti, contributi e agevolazioni pubblici.

      7. Per i compiti assegnati alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Caltanissetta, di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui.
      8. Il Ministro dell'interno, d'intesa con le amministrazioni interessate, attiva tutte le misure necessarie al fine di intensificare il controllo doganale e della polizia di frontiera, nel comprensorio dei comuni di Gela e di Butera al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni marittime e di contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, nonché l'attività di controllo finalizzata all'osservanza delle norme in materia di avviamento al lavoro, di igiene, di sicurezza e di tutela dei lavoratori.
      9. Gli agenti dell'Amministrazione finanziaria hanno facoltà di accedere a stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi specie situati nella zona franca e di ispezionare i relativi libri, registri e altri documenti commerciali.

 

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Art. 3.
(Agevolazioni fiscali).

      1. Rientrano nel regime di zona franca tutte le attività produttive che perseguono finalità occupazionali e di riequilibrio territoriale e che sono sottoposte a un controllo permanente da parte della prefettura-ufficio territoriale del Governo e delle istituzioni.
      2. Le attività produttive di cui al comma 1 possono usufruire delle agevolazioni fiscali di cui al comma 3 per un periodo transitorio non superiore a cinque anni.
      3. Alle imprese insediate nella zona franca è riconosciuto un credito d'imposta, pari a una percentuale del reddito d'impresa realizzato tramite le attività ubicate nella zona franca e reinvestito per l'ampliamento degli impianti e della produzione nella zona medesima. Tale credito d'imposta è usufruibile entro i tre periodi d'imposta successivi a quello della realizzazione del reddito stesso.
      4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 è attribuito con una percentuale annuale decrescente nell'arco dei cinque anni del periodo transitorio previsto dal comma 2. Tale percentuale può essere ulteriormente differenziata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al fine di favorire la ricerca e l'innovazione, nonché la promozione della crescita dimensionale delle imprese e di promuovere interventi a finalità ambientale.
      5. Le imprese ubicate nella zona franca possono definire, a mezzo di accordi contrattuali con le organizzazioni sindacali, minori o superiori livelli salariali e una più ampia flessibilità degli orari di lavoro rispetto a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
      6. Nel territorio della zona franca il sistema creditizio e bancario contribuisce, con agevolazioni creditizie e finanziarie, nell'ambito di accordi da realizzare, ad agevolare la nascita e l'allargamento di iniziative imprenditoriali di interesse nel medesimo territorio.

 

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      7. Per un periodo pari a ventiquattro mesi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi prodotti dalle persone fisiche che esercitano attività di lavoro subordinato nella zona franca.

Art. 4.
(Istituzione del consorzio per la realizzazione e la gestione della zona franca).

      1. È istituito un consorzio tra enti pubblici e privati, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la realizzazione e la gestione della zona franca, di seguito denominato «consorzio», costituito con la partecipazione della provincia di Caltanissetta, dei comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga e Villalba, in provincia di Caltanissetta, dei comuni limitrofi delle province di Enna e di Agrigento aderenti alla zona franca, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni di categoria imprenditoriali, degli istituti di credito e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi.
      2. Il consorzio esercita le funzioni di sportello unico per le imprese insediate nell'area della zona franca.
      3. Il consorzio ha, in particolare, il compito di provvedere alla formulazione di un piano triennale strategico economico della zona franca. Il piano proposto dal consorzio è approvato dalla Regione siciliana. Sulla base di un accordo di programma quadro tra la Regione siciliana e i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, stipulato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione

 

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economica, con propria delibera, provvede all'adozione del piano.
      4. Agli enti locali di cui al comma 1 del presente articolo che partecipano al consorzio non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
      5. Alle spese necessarie per la sistemazione delle aree sottoposte a sperimentazione, per l'impianto e per il funzionamento degli uffici del consorzio nonché per la vigilanza si provvede con appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
      6. Il consorzio ha, in particolare, il compito di provvedere alla formulazione di un progetto economico sul rapporto tra costi e benefìci nonché alla redazione e alla gestione dei relativi piani annuali di attuazione, di controllo e di coordinamento con la prefettura-ufficio territoriale del Governo al fine di evitare infiltrazioni mafiose e il riciclaggio di denaro proveniente da traffici illeciti.
      7. Il consorzio può essere beneficiario di strumenti a sovvenzione globale destinati all'ampliamento e alla costituzione di aziende industriali, commerciali, agricole, artigianali, turistiche e di servizi, situate nel territorio della zona franca.
      8. Alle imprese insediate nella zona franca, in caso di richiesta di pizzo, minacce, estorsioni o altre forme di intimidazione, qualora l'imprenditore denunci l'estorsione o quando a questi sia impedito il sereno svolgimento dell'attività imprenditoriale, si applicano i benefìci di legge previsti nei casi di estorsione e di usura.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge, incluso quello di cui all'articolo 2, comma 7, determinato in 300 milioni di euro per l'anno 2012, in 200 milioni di euro per l'anno 2013, in 130 milioni di euro per

 

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l'anno 2014 e in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, per gli anni 2012 e 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dell'autorizzazione di spesa prevista per il Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, come integrato dall'articolo 1, comma 863, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e, a decorrere dall'anno 2014, a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2 del presente articolo.
      2. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

          b) alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;

          c) alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;

          d) alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

          e) alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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