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PDL 4240

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4240



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LANZARIN, STUCCHI, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CAVALLOTTO, COMAROLI, FOLLEGOT, FUGATTI, GIDONI, GOISIS, GRIMOLDI, LAURA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PASTORE, PINI, RAINIERI, RIVOLTA

Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie

Presentata il 30 marzo 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, in recepimento della direttiva 98/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, ha modificato le norme sui divieti di miscelazione dei rifiuti speciali pericolosi e le relative deroghe, attraverso modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale». In particolare, l'articolo 187 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ha disposto il divieto di miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, salvo alcune deroghe appositamente autorizzate. Le caratteristiche di pericolo per i rifiuti sono contenute nell'allegato I della parte quarta del decreto legislativo e si riferiscono a caratteristiche della singola sostanza o preparato, come, ad esempio, esplosivo, infiammabile irritante, nocivo, tossico, cancerogeno eccetera. In altre parole, il divieto impedisce il miscelamento delle sostante tossiche con le sostanze irritanti o cancerogene ma non tossiche e così via. A seguito di tale divieto è stato pertanto
 

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abrogato l'allegato G del medesimo decreto legislativo, che suddivideva i rifiuti per categorie e sulla base di tali categorie ne permetteva la miscelazione.
      Tale sostanziale modifica ha rivoluzionato le modalità di gestione dei rifiuti creando confusione e disagi ad alcune categorie di operatori, con gravissime ripercussioni su alcuni settori come quello del recupero degli oli usati.
      Il Consorzio degli oli usati che dal 1984 garantisce la raccolta e il corretto riutilizzo degli oli lubrificanti usati, si trova in estremo disagio e opera di fatto nell'illegalità, non potendo gli operatori garantire la separazione dei lubrificanti, già raccolti dalle officine meccaniche, secondo le caratteristiche di pericolosità di ciascun lubrificante. La pena prevista dal decreto legislativo per il mancato adeguamento alle nuove disposizioni è l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
      Si tratta quindi di risolvere la questione con estrema urgenza e sembra che anche a livello di Unione europea siano in corso approfondimenti.
      Peraltro, il comma 2 dell'articolo 187 consente le deroghe al divieto di miscelazione, previa autorizzazione da parte della regione o della provincia per ciascun impianto di smaltimento o di recupero. Nulla si prevede per le autorizzazioni già in essere.
      La presente proposta di legge, all'articolo 1, intende introdurre all'articolo 187 una norma transitoria che consente agli enti competenti di avere il tempo necessario per adeguare le autorizzazioni degli impianti di recupero e di smaltimento in essere, cosicché gli stessi possano continuare a operare in piena legalità. Attualmente la mancata regolamentazione della fase transitoria ha istantaneamente messo nell'illegalità tutti gli impianti operanti sul territorio nazionale e autorizzati con riferimento alle prescrizioni delle norme antecedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 205 del 2010.
      L'articolo 2 interviene in particolare sulla disciplina del recupero degli oli usati, consentendo di ripristinare la piena operatività a un sistema di recupero collaudato ed efficiente da anni ai fini della salvaguardia dell'ambiente. C’è da tenere conto che la raccolta degli oli usati è sempre avvenuta miscelando le diverse tipologie degli stessi, dal produttore all'impianto di recupero, poiché perfettamente compatibile al processo di rigenerazione a cui sono destinati gli oli stessi.
      Si tratta di due questioni tecniche da risolvere immediatamente poiché implicano ripercussioni negative che gravano sugli operatori del settore del recupero dei rifiuti. Si auspica un celere esame della proposta di legge vista la situazione di estrema urgenza che si è venuta a creare.
      L'articolo 3 introduce un'ulteriore perfezionamento e una migliore definizione della recente regolamentazione delle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie resosi necessario anche a seguito dei nuovi elementi emersi in occasione degli incontri avvenuti tra le associazioni di categoria e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le modifiche proposte consentono di dare, una volta per tutte, regole assolutamente aderenti alle modalità con cui questi servizi di igiene ambientale vengono svolti e garantiscono l'assoluta tracciabilità Sistri dei movimenti dei rifiuti generati. È prevista infatti la tracciabilità con specifica scheda Sistri persino del percorso itinerante di raccolta (comprensivo anche dell'eventuale deposito temporaneo presso la sede o unità locale) che rappresenta il momento di produzione del rifiuto antecedente il trasporto all'impianto finale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
      «2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G annesso al presente decreto legislativo, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

      1. Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
      «2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze».

 

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Art. 3.
(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

      1. Il comma 5 dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Sia la fase di produzione, comprensiva anche del percorso di raccolta, sia il trasporto di tali rifiuti dovrà essere accompagnato da un'unica scheda Sistri in bianco per automezzo e per percorso di raccolta da definire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, luogo dove, in tale caso, si considerano prodotti. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie sono tenuti ad aderire al sistema Sistri ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera f), anche in qualità di produttori di rifiuti speciali non pericolosi. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti».


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