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PDL 4271

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4271



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ANNA TERESA FORMISANO, MONDELLO

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e alla legge 8 marzo 1951, n. 122, per promuovere la rappresentanza di genere nei consigli e nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e delle province

Presentata il 7 aprile 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Nel settembre 2008, uno studio richiesto dalla commissione diritti della donna e uguaglianza di genere del Parlamento europeo si è occupato dei sistemi elettorali in Europa che prevedono quote riservate alle donne e della loro applicazione.
      Dallo studio è emerso che mentre i sistemi elettorali di circa la metà dei Paesi del mondo hanno adottato le quote di genere, fino a pochi anni fa l'Europa non era all'avanguardia di questa evoluzione e che, inoltre, nella metà dei Paesi dell'Unione europea alcuni partiti politici hanno adottato le quote di partito volontarie (o facoltative) per le loro liste elettorali.
      Ciò ha ovviamente suscitato un animato dibattito con argomentazioni a favore e contro le quote. Lo studio di cui si parla ha esaminato il caso concreto di otto Paesi, quattro dei quali hanno adottato le quote per legge (Belgio, Francia, Slovenia e Spagna) e quattro che hanno adottato il sistema delle quote di genere volontarie (Germania, Polonia, Svezia e Regno Unito).
      L'analisi ha mostrato che, in alcuni casi, le quote riservate alle donne hanno prodotto un incremento notevolmente rapido della rappresentanza femminile mentre in altri casi, le stesse quote hanno avuto un risultato deludente. La conclusione più importante è che un sistema che
 

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preveda la riserva di quote, per essere efficace, deve essere compatibile con il sistema elettorale vigente e che qualora si intenda imporre con la legge, ad esempio il 30 o il 40 per cento delle donne nelle liste elettorali, le norme devono essere integrate da regole che riguardano anche il posizionamento in lista, oltre ad essere accompagnate da efficaci sanzioni legali nel caso di quote stabilite per legge.
      Lo studio terminava con sei raccomandazioni sulle iniziative da intraprendere in futuro:

          1) con o senza quote di genere, i partiti politici devono adottare piani d'azione per reclutare donne e uomini in egual numero, allo scopo di candidarli a posti «conquistabili» e, in generale, per rendere le politiche dei partiti più rispettose di tutte le parti coinvolte;

          2) è necessario sviluppare strumenti di controllo per il rispetto dell'uguaglianza tra uomini e donne nelle nomine e alle elezioni;

          3) è necessario elaborare e applicare misure articolate, come i programmi per lo sviluppo delle capacità;

          4) se si applicano le quote di genere allo scopo di renderle efficaci, queste dovranno essere compatibili con il sistema elettorale;

          5) è necessario stabilire regole chiare per l'adozione delle quote di genere: regole per il posizionamento in lista, sanzioni legali per il mancato rispetto delle norme (per le quote imposte per legge) e un «contratto» con le organizzazioni partitiche locali (quote di partito volontarie o facoltative);

          6) nel caso delle quote imposte per legge, sono gli organismi istituzionali a supervisionarne l'applicazione.

      Partendo da questo studio e verificata la situazione nel contesto italiano, con la presente proposta di legge, in ossequio al principio di eguaglianza formale e di pari dignità sociale tra i due sessi (articolo 3 della Costituzione) e al riconoscimento della parità nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive (articolo 51, primo comma, della Costituzione), si vuole avviare un processo che porti a sanare questo vulnus, partendo dall'esperienza comunale e provinciale, per la formazione di una classe dirigente in grado di dare prova delle proprie capacità per poter poi ricoprire livelli crescenti di responsabilità, tenuto conto altresì che a livello regionale alcuni statuti già prevedono sistemi elettorali che garantiscono la presenza di quote in favore delle donne.       L'introduzione di un sistema di garanzia per la presenza di genere nelle liste per la elezione dei consigli comunali (limitata ai comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti) e provinciali e per la formazione delle rispettive giunte, non modificando in altre parti gli attuali sistemi elettorali per l'elezione dei rispettivi consigli, sarà di facile ed immediata applicazione e garantirà il rispetto dei princìpi fissati a riguardo dalla nostra Carta costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Accesso alle candidature per le elezioni dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

      1. All'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima»;

          b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome dei due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di sesso maschile e l'altra un candidato di sesso femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

Art. 2.
(Accesso alle candidature per le elezioni dei consigli provinciali).

      1. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

          «2-bis. In ogni gruppo, a pena di inammissibilità delle candidature nel relativo

 

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collegio, nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

Art. 3.
(Rappresentanza di genere nell'ambito delle giunte comunali e provinciali).

      1. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          «2-bis. Nelle Giunte dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle Giunte provinciali, a pena di invalidità della nomina dei componenti, nessun sesso può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo del totale dei componenti. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».


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