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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4271 |
1) con o senza quote di genere, i partiti politici devono adottare piani d'azione per reclutare donne e uomini in egual numero, allo scopo di candidarli a posti «conquistabili» e, in generale, per rendere le politiche dei partiti più rispettose di tutte le parti coinvolte;
2) è necessario sviluppare strumenti di controllo per il rispetto dell'uguaglianza tra uomini e donne nelle nomine e alle elezioni;
3) è necessario elaborare e applicare misure articolate, come i programmi per lo sviluppo delle capacità;
4) se si applicano le quote di genere allo scopo di renderle efficaci, queste dovranno essere compatibili con il sistema elettorale;
5) è necessario stabilire regole chiare per l'adozione delle quote di genere: regole per il posizionamento in lista, sanzioni legali per il mancato rispetto delle norme (per le quote imposte per legge) e un «contratto» con le organizzazioni partitiche locali (quote di partito volontarie o facoltative);
6) nel caso delle quote imposte per legge, sono gli organismi istituzionali a supervisionarne l'applicazione.
Partendo da questo studio e verificata la situazione nel contesto italiano, con la presente proposta di legge, in ossequio al principio di eguaglianza formale e di pari dignità sociale tra i due sessi (articolo 3 della Costituzione) e al riconoscimento della parità nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive (articolo 51, primo comma, della Costituzione), si vuole avviare un processo che porti a sanare questo vulnus, partendo dall'esperienza comunale e provinciale, per la formazione di una classe dirigente in grado di dare prova delle proprie capacità per poter poi ricoprire livelli crescenti di responsabilità, tenuto conto altresì che a livello regionale alcuni statuti già prevedono sistemi elettorali che garantiscono la presenza di quote in favore delle donne. L'introduzione di un sistema di garanzia per la presenza di genere nelle liste per la elezione dei consigli comunali (limitata ai comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti) e provinciali e per la formazione delle rispettive giunte, non modificando in altre parti gli attuali sistemi elettorali per l'elezione dei rispettivi consigli, sarà di facile ed immediata applicazione e garantirà il rispetto dei princìpi fissati a riguardo dalla nostra Carta costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
1. All'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima»;
b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome dei due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di sesso maschile e l'altra un candidato di sesso femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».
1. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«2-bis. In ogni gruppo, a pena di inammissibilità delle candidature nel relativo
1. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nelle Giunte dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle Giunte provinciali, a pena di invalidità della nomina dei componenti, nessun sesso può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo del totale dei componenti. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».
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