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PDL 2234

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2234



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

NASTRI, CARLUCCI

Istituzione dell'Agenzia per il controllo e gli interventi a sostegno del «Distretto del riso in Piemonte»

Presentata il 24 febbraio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! — In occasione dell'inaugurazione della stagione della trebbiatura del riso avvenuta a Novara alcuni mesi fa, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha affermato che l'Organizzazione internazionale del Commercio (WTO) era intenzionata ad adottare iniziative penalizzanti che avrebbero certamente indebolito il comparto della risicoltura del nostro Paese.
      Egli ha inoltre dichiarato che, proprio in quella sede, l'intervento del Governo italiano è stato risolutivo in considerazione dei piani intrapresi per difendere l'importante filiera agricola, tenuto conto del livello qualitativo e del successo che il riso italiano, e in modo particolare quello piemontese, attraverso le sue caratteristiche peculiari riscuote in Europa e nel mondo, contribuendo fra l'altro a garantire il «valore aggiunto» dell'agricoltura italiana, in una fase storica della globalizzazione in cui la contraffazione dei prodotti agroalimentari e l'immissione in commercio di prodotti alimentari di scarsa qualità, provenienti dall'Oriente e dall'Asia, ostacolano obiettivamente la sicurezza alimentare sulle tavole degli italiani.
      La presente proposta di legge, pertanto, intende favorire, attraverso l'istituzione di una Agenzia ad hoc, ogni iniziativa di progettualità volta a tutelare e garantire la qualità della risicoltura, con particolare riferimento al «Distretto del riso in Piemonte», individuato nei territori omogenei delle province di Vercelli, Novara, Biella, Alessandria e Torino.
      Il contesto nazionale attribuisce infatti alla regione Piemonte la leadership della produzione nazionale, con 120.000 ettari
 

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coltivati a riso, su un totale di 224.000. Tale dato, inoltre, indica come l'Italia sia leader in Europa con una superficie a riso che rappresenta il 3 per cento della superficie nazionale a seminativi.
      La presente proposta di legge prevede, all'articolo 2, l'istituzione dell'Agenzia per il controllo e gli interventi a favore del «Distretto del riso in Piemonte», sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      Il medesimo articolo prevede che la sede dell'Agenzia sia collocata a Novara e che la struttura sia dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.
      L'articolo 1 stabilisce invece i princìpi e la finalità della proposta di legge. Attraverso l'istituzione dell'Agenzia si intende infatti favorire, nell'ambito della normativa sui distretti agroalimentari di qualità, ogni iniziativa volta a sostegno del «Distretto del riso nel Piemonte» nel rispetto dei princìpi costituzionali previsti in materia di legislazione concorrente.
      Inoltre, nell'ambito della finalità della proposta di legge, si prevede il sostegno per ogni progetto che contribuisca al potenziamento ed alla integrazione delle diverse produzioni della risicoltura, nonché a promuovere iniziative volte al recupero ed alla valorizzazione delle tradizioni culturali e storiche, al fine della ricostruzione e della conservazione dell'identità socio-culturale dei territori del riso, nell'ambito delle intese di filiera agroalimentari previste dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
      L'articolo 3, comma 1, stabilisce che l'Agenzia ha il compito di gestire i dati numerici ed informativi sull'andamento delle attività di produzione delle imprese risicole che rientrano nell'area territoriale del «Distretto del riso», con particolare riferimento alle province di Vercelli, Novara, Biella, Alessandria e Torino, caratterizzate dall'importante produzione risicola e da una consistente presenza di attività indotte e connesse alla risicoltura, al turismo e alla gastronomia, nonché da un sistema di relazioni fra la coltivazione del riso, l'identità del paesaggio e le caratteristiche socio-culturali dei territori interessati.
      Il medesimo articolo, inoltre, prevede che annualmente l'Agenzia elabori un documento di previsione e di programmazione sull'andamento della produzione risicola e di attuazione dei progetti approvati attraverso un «Piano generale di sostegno all'attività di risicoltura nel Distretto del riso», sentite la regione Piemonte e le province interessate.
      L'articolo 4 indica la composizione dell'Agenzia, che è costituita dal direttore, che la presiede, dai responsabili degli uffici tecnici, da un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura generale dello Stato e da tre membri esterni esperti nei settori di attività dell'Agenzia nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del direttore dell'Agenzia. Infine l'articolo 5 detta le norme necessarie per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione della legge.
      In definitiva, l'intento della proposta di legge è quello di tutelare e valorizzare maggiormente un'area geograficamente circoscritta e specializzata nella produzione risicola quale quella piemontese, ed in particolare quella individuata nel suesposto Distretto, in cui l'elevata concentrazione territoriale delle imprese risicole costituisce un valore aggiunto per l'intera filiera agroalimentare italiana.
      Attraverso l'istituzione della predetta Agenzia si intende contribuire a monitorare e salvaguardare in maggior misura il riso piemontese, dal sempre più insistente fenomeno dell'agropirateria alimentare, proveniente dall'area asiatica e più in generale dall'Oriente, a cui il Governo Berlusconi intende giustamente fare fronte attraverso la «tolleranza zero».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. La presente legge, nel quadro della disciplina vigente in materia di distretti agroalimentari di qualità, intende favorire, attraverso l'istituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 2, ogni iniziativa volta a sostenere il «Distretto del riso in Piemonte», nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione.
      2. La presente legge è finalizzata a sostenere ogni progetto che contribuisca al potenziamento e all'integrazione delle diverse produzioni della risicoltura, nonché a promuovere iniziative volte al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni culturali e storiche delle aree rientranti nel «Distretto del riso in Piemonte», al fine della ricostruzione e della conservazione dell'identità socio-culturale dei territori del riso, nell'ambito delle intese di filiera agroalimentari previste dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

Art. 2.
(Istituzione dell'Agenzia per il controllo e gli interventi a sostegno del «Distretto del riso in Piemonte»).

      1. È istituita l'Agenzia per il controllo e gli interventi a sostegno del «Distretto del riso in Piemonte», di seguito denominata «Agenzia», ente di diritto pubblico non economico. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      2. L'Agenzia, con sede sociale in Novara, è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, fermo restando il contributo di cui all'articolo 5.
      3. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi

 

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dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Compiti dell'Agenzia).

      1. L'Agenzia provvede alla gestione dei dati informativi e quantitativi sull'andamento dell'attività delle produzioni risicole delle imprese rientranti nell'area territoriale del «Distretto del riso in Piemonte», con particolare riferimento ai territori omogenei delle province di Vercelli, Novara, Biella, Alessandria e Torino, caratterizzati dalla consistente presenza della produzione risicola e di attività indotte e connesse alla risicoltura, al turismo e alla gastronomia, nonché da un sistema di relazioni fra la coltivazione del riso, l'identità del paesaggio e le caratteristiche socio-culturali dei medesimi territori.
      2. L'Agenzia predispone annualmente un documento di previsione e di programmazione dell'andamento della produzione risicola e di attuazione dei progetti volti all'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, denominato «Piano generale di sostegno all'attività di risicoltura nel Distretto del riso», sentite la regione Piemonte e le province interessate.
      3. L'Agenzia valuta, sotto il profilo del loro contenuto tecnico ed economico, i progetti, volti all'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, ad essa presentati dalle imprese risicole ai fini della concessione di eventuali finanziamenti a sostegno dell'attività di risicoltura nel «Distretto del riso in Piemonte».

Art. 4.
(Struttura dell'Agenzia).

      1. La struttura organizzativa dell'Agenzia è definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

 

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entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il personale dell'Agenzia, in numero non superiore a cinquanta unità, è tratto da pubbliche amministrazioni e conserva il trattamento economico dell'amministrazione di provenienza.

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).

      1. A titolo di contributo per l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia nonché ai fini dell'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 3, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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