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PDL 169-582-583-1129-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 169-582-583-1129-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 169, d'iniziativa dei deputati

TOMMASO FOTI, CARLUCCI

Disposizioni per la riqualificazione dei centri storici e dei «borghi antichi d'Italia»

Presentata il 29 aprile 2008

n. 582, d'iniziativa dei deputati

IANNUZZI, REALACCI, TOMMASO FOTI, BOCCI, LUPI, STRADELLA, BOFFA, BONAVITACOLA, BOSSA, CESARIO, CIRIELLO, CUOMO, DE PASQUALE, GRAZIANO, MARANTELLI, MARGIOTTA, MARIANI, MAZZARELLA, MOSELLA, NICOLAIS, MARIO PEPE (PD), PICCOLO, SARUBBI, VACCARO

Riqualificazione e recupero dei centri storici

Presentata il 30 aprile 2008

n. 583, d'iniziativa del deputato IANNUZZI

Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei centri storici

Presentata il 30 aprile 2008


NOTA: L'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 20 aprile 2011, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 169, 582, 583 e 1129. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
 

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n. 1129, d'iniziativa dei deputati

BOCCI, VIOLA, MARANTELLI, GINOBLE, GRASSI, DE PASQUALE

Disposizioni per la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia

Presentata il 22 maggio 2008

(Relatore: STRADELLA)
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari Costituzionali;

        esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 169 Tommaso Foti e abbinate, recante «Riqualificazione e recupero dei centri storici»;

        premesso che:

            il testo in esame reca disposizioni riconducibili alla materia «governo del territorio», assegnata dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

            rileva, altresì, la materia «valorizzazione dei beni culturali», parimenti rientrante nella competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

            gli interventi individuati dalla proposta di legge potrebbero essere riconducibili, parzialmente e in via eventuale, anche alla materia «tutela dei beni culturali», attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

            per quel che riguarda più direttamente l'istituzione del Fondo nazionale di cui all'articolo 2, occorre ricordare che l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale nel quadro della riforma del titolo V della parte II della Costituzione, delimita l'ambito entro il quale lo Stato può destinare «risorse aggiuntive» ed effettuare «interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni»;

            in particolare, nella sentenza n. 16 del 2004 la Corte specifica che nelle materie di legislazione concorrente «non possono trovare oggi spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi», se non nell'ambito della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati territori ai sensi del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione;

            la Corte aggiunge che per ricondurre una determinata tipologia di interventi a favore dei comuni nell'ambito degli interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, occorre che tali interventi siano aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti ai comuni e riferirsi a finalità di perequazione e di garanzia enunciate dalla stessa norma costituzionale o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni; siano indirizzati a determinati comuni o categorie di comuni; prevedano, qualora riguardino ambiti di competenza legislativa delle regioni, che quest'ultime

 

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siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio;

        rilevato che:

            il provvedimento in esame non prevede un obbligo per i comuni di attuare gli interventi di recupero, ma semplicemente una facoltà;

            i potenziali destinatari degli interventi previsti, con l'esplicita finalità «di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori» sono comuni determinati (quelli con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e delle unioni di comuni costituite esclusivamente da comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti) ed anche le aree di intervento individuate dai comuni sono determinate con riferimento alle «zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali»;

            le risorse del Fondo di cui all'articolo 2 appaiono addizionali rispetto alle risorse stanziate dai comuni come risulta, peraltro, dal tenore dell'articolo 2, comma 3, in cui si assicura «priorità agli interventi per i quali gli enti locali abbiano messo a disposizione una percentuale di risorse»;

            il comma 4 dell'articolo 1 attribuisce alle regioni funzioni di indirizzo e coordinamento anche con riferimento alla realizzazione di interventi integrati, mentre il decreto interministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 1, attraverso il quale viene emanato annualmente il bando di gara e vengono ripartite le risorse a favore dei comuni, è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata;

            ricordato il parere favorevole con un'osservazione espresso da questo comitato, nella XV legislatura, il 17 gennaio 2007, sulla proposta di legge n. 550, il cui testo è nella sostanza riprodotto da quello in esame;

            considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

             esaminato il testo unificato del progetto di legge n. 169 e abbinate, recante «Riqualificazione e recupero dei centri storici»;

 

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            rilevato che il Fondo speciale di conto capitale relativo allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 2, comma 5, pur recando le necessarie disponibilità, risulta privo di una specifica voce programmatica;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

                le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, qualora conformi alla normativa già esistente, apparirebbero ultronee; qualora, invece, siano volte ad estendere le agevolazioni previste a soggetti che a legislazione vigente non ne usufruiscono, determinerebbero una perdita di gettito rispetto a quanto già scontato nei saldi di finanza pubblica;

                le risorse del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 2, comma 5, sono preordinate all'attuazione di programmi di carattere strategico per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

                l'utilizzo delle economie conseguenti alle revoche totali o parziali dei contributi statali relativi ai programmi di riqualificazione urbana di cui all'articolo 2, comma 6, è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 1 sopprimere il comma 6;

            all'articolo 2 sopprimere il comma 6.

        con la seguente condizione:

            sopprimere i commi da 1 a 5, 7 e 8 dell'articolo 2.

        e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le province autonome di Trento e Bolzano non devono partecipare al riparto delle risorse di cui all'articolo 2, in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, che esclude a decorrere dal 1o gennaio 2010 le suddette province dai finanziamenti previsti da leggi statali.

 

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PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge n. 169 ed abbinate, recante disposizioni in materia di riqualificazione e recupero dei centri storici, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;

            rilevato come il comma 6 dell'articolo 1, il quale prevede che nelle zone oggetto degli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 si applicano, in favore dei soggetti privati, le detrazioni fiscali spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, presenti alcuni elementi di criticità, sia sotto il profilo della sua formulazione, sia per quanto riguarda la congruenza con il quadro normativo vigente in materia;

            evidenziato, in particolare, come la disposizione, qualora fosse esclusivamente volta a confermare il regime di detraibilità in materia di interventi di ristrutturazione edilizia introdotto nell'ordinamento dall'articolo 1 della legge n. 449, risulterebbe sostanzialmente inutile, mentre, qualora essa intendesse invece estendere l'ambito applicativo dell'agevolazione tributaria anche a soggetti diversi dalle persone fisiche, occorrerebbe valutare la compatibilità di tale estensione con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;

            sottolineato inoltre come la disposizione risulti formulata in termini non sufficientemente perspicui, non risultando chiaro, in considerazione delle numerose modifiche intervenute nel tempo sulla disciplina in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio introdotta dal predetto articolo 1 della legge n. 449 del 1997, a quale regime ci si intenda riferire, ovvero se si intenda dettare una misura agevolativa specifica per gli interventi di recupero citati;

            segnalato, ancora con riferimento al comma 6 dell'articolo 1, come la disposizione, nella parte in cui prevede, per i medesimi interventi di cui al comma 2, l'applicazione di «tutte le ulteriori agevolazioni fiscali e incentivi eventualmente spettanti per interventi edilizi realizzati mediante l'utilizzazione di tecniche costruttive di bioedilizia o di fonti di energia rinnovabile o di risparmio delle risorse idriche e potabili», appaia formulata in termini eccessivamente generici, tali da renderne problematica la concreta attuazione, in considerazione della sovrapposizione degli ambiti oggettivi degli interventi edilizi e delle diverse normative tributarie applicabili,

 

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        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

alla luce delle considerazioni formulate in premessa, provveda la Commissione di merito a sopprimere il comma 6 dell'articolo 1.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo unificato delle abbinate proposte di legge n. 169 e abbinate, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, che reca norme volte alla riqualificazione ed al recupero dei centri storici;

            considerato che il testo reca disposizioni riconducibili alla materia «governo del territorio», assegnata dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni; rilevato che il testo dispone agevolazioni di carattere finanziario in favore degli interventi previsti;

 

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            rilevato che il testo è finalizzato a consentire interventi volti alla riqualificazione urbana dei centri storici individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

          considerato che il decreto interministeriale con il quale si emana annualmente il bando di gara per la ripartizione del fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità prevedere, all'articolo 1, disposizioni tese a rafforzare il ruolo regionale in ordine alla valorizzazione dei «centri commerciali naturali», in conformità all'assetto ripartito delle competenze fissato dal titolo V della Costituzione;

            b) valuti altresì l'opportunità di precisare che le norme recate dal testo in esame debbano essere coordinate con le previsioni di cui al decreto legislativo di attuazione del federalismo municipale, ovvero debbano essere recepite nel disegno di legge sui piccoli comuni in corso di esame al Senato.

        
 

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TESTO
Unificato della Commissione

Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.

Art. 1.
(Recupero e riqualificazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, come definiti dalla normativa vigente, dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e delle unioni di comuni costituite esclusivamente da comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, anche al fine di attivare i finanziamenti per la realizzazione degli interventi nelle aree urbane eventualmente previsti nei Programmi operativi nazionali e nei Programmi operativi regionali adottati nell'ambito dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013.
      2. I comuni e le unioni di comuni di cui al comma 1 possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbani individuati con il decreto di cui al comma 6, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana. I comuni e le unioni di comuni di cui al comma 1 possono, altresì, promuovere la valorizzazione dei «centri commerciali naturali», con le modalità di cui al comma 5.
      3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del

 

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patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 2; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; la realizzazione di infrastrutture e di servizi adeguati; il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, l'arredo urbano, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.
      4. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e di coordinamento finalizzate al recupero e alla riqualificazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati approvati dai comuni ai sensi del comma 3.
      5. La valorizzazione dei «centri commerciali naturali» consiste nel favorire, anche mediante gli interventi di cui al comma 2, la costituzione di uno o più insiemi organizzati, anche in forme societarie, di esercizi commerciali, di strutture ricettive, di attività artigianali e di servizio, che insistono all'interno dei centri storici di cui al comma 1, in cui si concentra un'offerta di prodotti, di servizi e di attività da parte di una pluralità di soggetti, con particolare riferimento o collegamento alla valorizzazione, alla distribuzione e alla commercializzazione delle produzioni tipiche locali, nonché allo svolgimento di funzioni informative per la promozione turistica e culturale del territorio.
      6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica, sulla base dei quali individuare centri storici e inse- diamenti urbani in comuni con popolazione
 

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pari o inferiore a 5.000 abitanti, ai quali attribuire il marchio di «borghi antichi d'Italia». L'attribuzione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbani interessati, che rimane disciplinato dalle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 2.
(Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

      1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi di recupero e riqualificazione nei comuni e nelle unioni di comuni di cui all'articolo 1, è istituito il Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è emanato ogni anno un bando di gara, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, destinato ai comuni e alle unioni di comuni che intendono promuovere gli interventi di cui all'articolo 1, ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo. Una quota pari ad almeno il 25 per cento delle risorse del Fondo è destinata agli interventi per i comuni ai quali è stato attribuito il marchio di «borghi antichi d'Italia» ai sensi del comma 6 dell'articolo 1.
      3. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabilite altresì adeguate procedure per il controllo dei progetti degli interventi di riqualificazione e di recupero delle zone di particolare pregio di cui all'articolo 1, comma 2, e per le eventuali revoche dei contributi previsti, nonché le modalità di

 

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    riparto più idonee ad assicurare priorità agli interventi per i quali gli enti locali abbiano messo a disposizione una percentuale di risorse nella misura minima indicata dal medesimo decreto.
      4. Per l'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 50 milioni di euro.
      5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      7. A decorrere dall'anno 2013, al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 3.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.


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