Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4279

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4279



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LUPI, SCALERA

Modifiche all'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori, e all'articolo 433 del codice civile, concernente le persone obbligate alla prestazione degli alimenti

Presentata il 12 aprile 2011


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende perseguire tre obiettivi fondamentali:
      1. Una maggiore valorizzazione delle famiglie affidatarie e un maggiore rispetto del loro ruolo. Attualmente, infatti, riteniamo che sono troppo spesso utilizzate come mera risorsa assistenziale e non vengono interpellate dall'autorità giudiziaria nei momenti di snodo della vicenda del minore affidato. La vicenda che ha dato origine alla petizione n. 982, annunziata alla Camera dei deputati nella seduta dell'Assemblea del 1o giugno 2010, cosiddetta «della gabbianella», ne è un clamoroso esempio, in cui una bambina è stata spostata dalla famiglia cui era affidata da anni, e che aveva fatto domanda per adottarla, senza sentire gli affidatari e ciò benché l'attuale articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, prescriva che «l'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato». Forse perché è la parte finale di un comma alquanto complesso, sembra che i giudici minorili non sempre la leggano.
      2. Una chiara ed esplicita legittimazione delle associazioni familiari che riunisco le famiglie affidatarie, chiarendo il ruolo che possono giocare nella diffusione di una cultura dell'accoglienza in generale e dell'affido in particolare, e precisando anche le funzioni che, su mandato del servizio sociale pubblico, possono svolgere. Non è altro che l'emersione di un fenomeno che già esiste e che costituisce, di fatto, la spina dorsale del sistema «affido» in Italia. Le associazioni familiari, infatti,
 

Pag. 2

conoscono un gran numero di famiglie disponibili all'accoglienza di minori (mentre ciò risulta sempre più difficile per i servizi sociali pubblici) e supportano ed accompagnano la famiglia affidataria, insieme al minore affidato, per tutta la durata dell'affido, contribuendo così al buon esito dello stesso.
      Viene perciò distinto il ruolo promozionale e formativo che l'associazione può svolgere a prescindere dall'accreditamento, come espressione di libertà di associazione e di solidarietà sociale, dalle funzioni più pregnanti e specifiche che possono essere svolte, su incarico del servizio sociale locale, dalle sole associazioni accreditate.
      3. Un adeguamento della disciplina degli alimenti all'evoluzione sociale degli istituti a tutela dei minori. La disciplina del codice civile risente della concezione dell'adozione come era in vigore nel 1942, attualmente applicabile solo alle adozioni di maggiorenni, in cui sono mantenuti i rapporti con la famiglia d'origine e non prende in considerazioni le ipotesi in cui, per una patologia del rapporto tra genitori e figli, viene assunto un provvedimento di tutela dei minori limitando la potestà parentale e sostituendo i genitori di origine con altre figure: i genitori adottivi, gli affidatari. L'adozione di minori (cosiddetta legittimante) rescinde ogni rapporto con la famiglia d'origine (articolo 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983), ma l'adozione nei cosiddetti casi particolari (articolo 44 della legge n. 184 del 1983) li mantiene (articolo 55 della medesima legge). Nulla è poi previsto nei casi di affidamenti prolungati fino alla maggiore età in cui il comportamento dei genitori era stato sanzionato con la decadenza della potestà parentale. Si creano così situazioni in cui ai ragazzi allontanati da genitori gravemente pregiudizievoli e cresciuti in famiglie affidatarie in cui erano stati collocati dal servizio sociale del comune, sia stato richiesto, una volta divenuti maggiorenni, di contribuire alle spese di mantenimento dei genitori ricoverati in strutture a carico dello stesso ente comunale che, se non si rivale sui tenuti agli alimenti, è passibile di responsabilità contabile.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:
      «1-bis. La famiglia affidataria può essere sentita in ogni momento dal giudice che ha disposto l'affido. Deve essere direttamente sentita dal giudice in tutti i procedimenti aperti a favore del minore affidato ed espressamente dal giudice tutelare quando l'affido consensuale deve essere prorogato oltre il termine e vengono richiesti provvedimenti al tribunale per i minori. La famiglia affidataria deve inoltre essere sentita dal tribunale per i minori quando l'affidamento è prorogato oltre il termine iniziale e quando viene aperta una procedura di adottabilità nell'interesse del minore affidato. Gli affidatari possono rivolgersi al tribunale per i minori per ottenere provvedimenti limitativi della potestà parentale dei genitori, di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile, a tutela del minore affidato».

Art. 2.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono inseriti i seguenti:
      «2-bis. Ai fini della presente legge, le associazioni familiari sono enti senza fini di lucro che raggruppano famiglie affidatarie e che svolgono attività tesa a favorire il buon andamento degli affidi. Le associazioni familiari possono collaborare con il servizio sociale svolgendo attività di sensibilizzazione e formazione dell'opinione pubblica anche mediante corsi di preparazione delle famiglie e di formazione degli operatori, segnalando famiglie disponibili all'affido, favorendo il dialogo e il confronto tra le famiglie coinvolte in

 

Pag. 4

esperienze di affido, offrendo alle famiglie affidatarie sostegno educativo e psicologico, assistendo ed affiancando i propri associati nei rapporti con i servizi pubblici, e sostituendoli, ove espressamente delegate, per singoli atti non formali.
      2-ter. Le associazioni familiari accreditate secondo i requisiti indicati dagli enti locali competenti collaborano con il servizio sociale locale nella formulazione del progetto di affidamento e nella gestione dello stesso; propongono l'abbinamento tra il minore affidando e una famiglia associata da loro valutata; svolgono interventi anche educativi sui minori affidati; facilitano il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine da parte del minore affidato ad una famiglia associata, disponendo gli interventi necessari al reinserimento del minore in famiglia al termine dell'affido; riferiscono periodicamente al servizio sociale sull'andamento dell'affido in essere presso una famiglia associata. Le associazioni familiari accreditate sono altresì interlocutori diretti dell'autorità giudiziaria che ha disposto l'affido in relazione a un affido in essere presso una famiglia associata; possono essere interpellate in ogni momento sull'andamento dell'affido; devono riferire senza indugio ogni evento significativo relativo all'affido; devono essere sentite dal giudice tutelare ovvero dal tribunale per i minori ove l'affido prosegua oltre il termine inizialmente previsto; possono chiedere al giudice di fissare limiti alla potestà parentale ove i genitori riprendano l'esercizio della potestà».

Art. 3.

      1. L'articolo 433 del codice civile è sostituito dal seguente:
      «Art. 433. – All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
          1) il coniuge;
          2) i figli legittimi o legittimati, naturali o adottivi, purché non vi sia stata dichiarazione di decadenza dalla potestà

 

Pag. 5

parentale del genitore; in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
          3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
          4) i generi e le nuore;
          5) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, anche adottivi, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

      L'avvenuta adozione determina la cessazione dell'obbligo nei confronti della famiglia d'origine».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su