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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4141 |
1) concessione demaniale marittima (articoli 5 e 58 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952) mediante procedimento pubblico e valutazione di eventuali osservazioni (articolo 18 del citato regolamento) di competenza statale;
2) giudizio positivo al termine del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) (articoli 19 e seguenti, e allegato II alla parte seconda, numero 7-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006) di competenza statale;
3) autorizzazione unica per la produzione di energia elettrica (in particolare articoli 3, 4 e 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003) di competenza statale;
4) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (decreto legge n. 78 del
5) autorizzazione paesaggistica (codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004) per le opere connesse di rilievo paesaggistico-ambientale di competenza concorrente statale e regionale.
I procedimenti principali per i loro effetti «a caduta» sugli ulteriori procedimenti abilitativi sono certamente quelli relativi al rilascio della concessione demaniale marittima e alla VIA, per le quali le competenze amministrative regionali, comprese quelle delle regioni ad autonomia speciale, sono attualmente limitate alla fornitura di pareri non vincolanti.
Non è solo una mera ipotesi di scuola l'eventuale rilascio di autorizzazioni definitive in favore di impianti in distonìa con gli atti di pianificazione paesaggistica regionali o con gli strumenti di programmazione energetica regionali. Sono, infatti, numerosi i progetti per la realizzazione di impianti eolici offshore recentemente presentati al di fuori di ogni riscontrata necessità di produzione di energia e di alcun atto di pianificazione.
Tenendo, quindi, ferme le competenze statali sul mare territoriale, è però necessario ricondurre a una più adeguata competenza regionale il procedimento di valutazione di impatto ambientale.
Attualmente l'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia elettrica) prevede la competenza statale per il procedimento di VIA relativo ai progetti di centrali eoliche offshore, avendo introdotto il numero «7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare» nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernente i procedimenti di competenza statale.
La presente proposta di legge punta al conferimento della competenza alle regioni litoranee, introducendo la relativa disposizione, recata dalla nuova lettera c-ter), nell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernente i procedimenti di competenza regionale e delle province autonome.
1. Il numero 7-bis) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.
2. Nell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:
«c-ter) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare, il cui procedimento è di competenza delle regioni litoranee prospicienti il sito di progetto».
3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso.
4. Il comma 1 dell'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.
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