Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4202

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4202



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CARLUCCI, BARANI, BARBIERI, BIASOTTI, DI VIRGILIO, GIRLANDA, HOLZMANN, LEHNER, LISI, NASTRI, SCANDROGLIO, TORRISI, ZACCHERA

Norme generali sullo stato giuridico degli insegnanti delle istituzioni scolastiche e formative

Presentata il 23 marzo 2011


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — La legge 28 marzo 2003, n. 53, ha finalmente dato all'Italia, dopo più di trent'anni, una riforma completa e organica del sistema nazionale di istruzione. Occorre ora affiancare a questa legge un adeguato riferimento relativo a un nuovo disegno sullo stato giuridico e professionale degli insegnanti che fondi la crescita di merito e di qualità della scuola sull'evoluzione della funzione docente e sullo sviluppo qualitativo della sua condizione.
      In questo senso, il nostro sistema scolastico necessita di un profondo ripensamento in termini culturali, professionali, valoriali e organizzativi, nonché di un rinnovato modo di intendere l'esercizio della funzione sia docente che dirigente. Il problema della «professionalizzazione» dell'insegnamento non è certo recente.
      Da sempre la qualità della scuola è fondata sulla «qualità» della condizione (cioè delle sue norme generali) e della sua «funzione» ovvero delle prestazioni basilari, precipue, essenziali cui sono chiamati i docenti. L'insegnante non è un soggetto perfettamente fungibile a ogni trasformazione. Al contrario, ne è piuttosto l'elemento costitutivo, soprattutto quando il sistema in cui egli opera si avvia a rapidi e continui cambiamenti (autonomia, riforma degli ordinamenti, nuovi programmi, progetti e così via).
      Finora la difficoltà di sviluppo dell'autonomia e del decentramento delle competenze alle scuole è dipesa in gran parte
 

Pag. 2

dalla lacunosa e insufficiente formazione dell'insegnante, dall'assenza di autonomia e dai mancati sviluppo e aggiornamento della sua professionalità.
      Difatti, in questi ultimi dieci anni in cui si è discusso sull'autonomia delle scuole, non si è poi operato concretamente: né per modificare il reclutamento (la legge 3 maggio 1999, n. 124, ne è la dimostrazione); né per riscrivere lo stato giuridico degli insegnanti in coerenza con il nuovo paradigma organizzativo e didattico delle scuole; né, infine, per dare pertinenza alle competenze richieste ai docenti con il trasferimento alle scuole di nuovi poteri e funzioni tecniche, organizzative e didattiche.
      Se ciò si è verificato – con effetti fra l'altro non certo positivi – è accaduto solo ed esclusivamente per le figure del dirigente scolastico e per il direttore dei servizi generali ed amministrativi, la cui interazione ha determinato un oggettivo squilibrio e una vera e propria asimmetria tra le finalità educative della scuola e il suo funzionamento amministrativo.
      Anche in altri Paesi europei la situazione giuridica degli insegnanti non è tra le migliori. Il problema esiste e si pone con le stesse caratteristiche della nostra scuola. Questo non può consolarci, ma deve piuttosto farci riflettere.
      E comunque resta il fatto che, senza una definizione chiara della funzione docente, la scuola, come macchina amministrativa, s'inceppa perché viene a mancare del suo naturale carburante professionale.
      Fin dalle origini del nostro sistema scolastico, il Parlamento italiano si è occupato dell'insegnante essenzialmente come dipendente pubblico. I vari stati giuridici che ne hanno scandito le tappe dal 1906 al 1923, dal 1957 al 1974 hanno sempre configurato la persona dell'insegnante alla stregua di tutti gli altri impiegati dello Stato.
      Solo a partire dagli anni ottanta, alla figura del docente sono state assicurate la contrattazione e tutte le libertà sindacali, accrescendo in questo modo la sua dipendenza piuttosto che favorire la sua autonomia e la responsabilità professionali.
      È possibile pensare, difatti, che esista una vera autonomia delle scuole senza la presenza di una figura di insegnante altamente professionale e capace di vera responsabilità per i risultati? Sembra proprio di no, a giudicare dallo stato di frustrazione e di disagio che gli insegnanti continuano a manifestare, nonostante i decisivi progressi che nei decenni trascorsi si sono registrati non soltanto nella loro condizione contrattuale, ma anche in quella retributiva.
      La presente proposta di legge, recante norme generali sullo stato giuridico degli insegnanti delle istituzioni scolastiche e formative, parte dall'analisi di alcuni dei motivi di tale disagio.
      A. In primo luogo vi è la dissoluzione dello stato giuridico tradizionale, non sostituito da una nuova concezione dell'insegnante, adeguata al modello di autonomia definito dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.
      Il vecchio stato giuridico ex lege 30 luglio 1973, n. 477, è stato demolito dalla successiva «privatizzazione» o, meglio, dalla contrattualizzazione del rapporto di lavoro che ha per molti aspetti varcato i confini specifici del campo riservato alla legge e ai princìpi generali della professione.
      A causa di tale sconfinamento, il profilo professionale, la valutazione, gli standard, il codice deontologico, la carriera, ma anche l'autogoverno della professione, vale a dire gli organi collegiali territoriali, sono rimasti come in penombra, quasi «residui» di una azione normativa che si è tutta squilibrata sul lato contrattuale, senza alcun vincolo.
      A questa motivazione si affianca quel processo di «impiegatizzazione» dei docenti (favorito dal numero decisamente impressionante: oggi quasi un milione, mentre nel 1957 erano appena 261.000) che ha avuto la sua compiuta realizzazione nel contesto di una normativa contrattuale che ha inciso anche sull'immagine sociale, sulla percezione di sé e sugli stessi comportamenti quotidiani dei docenti.
 

Pag. 3


      B. In secondo luogo vi è l'istituzione di una dirigenza scolastica di tipo amministrativo e non come leadership educativa. La stessa definizione della dirigenza scolastica difatti è avvenuta concretamente (articolo 25-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, oggi articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) in polemica con la funzione docente e non già come naturale sviluppo della carriera. Per cui, oggi, il dirigente scolastico appartiene per profilo, per trattamento economico, per modalità di reclutamento e per funzioni più alla carriera burocratico-amministrativa che non a quella di tipo educativo e didattico.
      La conseguenza di tutto ciò è che le scuole sono oggi prive di una vera e propria leadership, un vuoto che non può essere riempito né dalle «funzioni obiettivo» (tutte elettive e provvisorie), né tanto meno dai collaboratori del dirigente – compreso il vice – scelti dal dirigente stesso senza criteri di competenza e merito professionale. Ambedue le soluzioni non sono che un surrogato della carriera docente la quale, invece, dovrebbe essere fondata essenzialmente su standard, valutazione, sviluppo, professionalità, specializzazione e responsabilità per i risultati.
      C. Vi è poi la mancata autonomia contrattuale (la cosiddetta «area autonoma di contrattazione») dei docenti e delle articolazioni di tale funzione.
      Per quanto concerne tale aspetto (nonostante l'esplicita previsione dell'articolo 21, comma 17, della citata legge n. 59 del 1997, e nonostante le promesse), l'insegnante – caso unico in tutto il pubblico impiego – si trova ancora accomunato con tutto il personale dipendente della scuola – compresi gli ausiliari. Una scelta politica, questa, che ha avuto come conseguenza quella vera e propria «anomalia» organizzativa costituita dall'istituzione della rappresentanza sindacale unitaria (RSU) eletta in ogni istituzione scolastica, dove l'insegnante può essere rappresentato da operatori e da lavoratori che nulla hanno a che fare con la sua professione e che sono chiamati a definire per via pattizia aspetti specifici dell'attività professionale docente dei quali non hanno conoscenza e competenza alcune.
      Comunque, la contraddizione resta ed è quella di un organismo negoziale (RSU) in un contesto organizzativo che non gode di alcuna autonomia o discrezionalità contrattuale né gestionale (per quanto riguarda il personale), dato che il consiglio della scuola (ovvero il dirigente scolastico) in Italia – a diversità di altri Paesi con altra tradizione – non ha il potere di assumere o di licenziare personale, ma dipende dalle norme amministrative per quanto si riferisce alla gestione del bilancio, dell'organico e di ogni altra materia attinente al governo del personale, che resta accentrato.
      D. Vi è infine da dire che, nel contesto normativo dell'autonomia, della dirigenza e dei nuovi ordinamenti, gli organi collegiali territoriali, non sono riformabili. Nonostante il tentativo di dare attuazione a una loro riforma ai sensi dell'articolo 21 della citata legge n. 59 del 1997, ciò non è mai stato concretizzato. Per cui, la professione docente non gode ancora di un riconoscimento di autogoverno della professione; mentre il problema degli organi collegiali va posto su nuove basi, per i seguenti motivi:

          1) dopo l'approvazione della citata legge n. 59 del 1997 è intervenuta la riforma della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che – come del resto anche la legge «La Loggia», legge 5 giugno 2003, n. 131 – assegna agli enti locali un importante ruolo gestionale come già avviene nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

          2) con la legge finanziaria 2003, legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stato sostanzialmente abolito il consiglio scolastico distrettuale, che in trent'anni non è mai decollato;

          3) il consiglio scolastico provinciale, dopo l'istituzione dei consigli scolastici locali, non ha più ragione d'essere, dato che era nato per servire da «consulente» del dirigente scolastico provinciale. Oggi, difatti – con la riforma dell'amministrazione

 

Pag. 4

– l'ufficio scolastico provinciale non ha nessuna autonomia decisionale (se non per delega), e si configura come una struttura decentrata della direzione scolastica regionale;

          4) infine, anche il Consiglio scolastico nazionale – nella nuova formulazione, il Consiglio superiore della pubblica istruzione (decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233) – ha perso ogni significato. Concepito fin dalle origini (1857) come organo di garanzia dei docenti contro la burocrazia amministrativa, oggi, che il rapporto di lavoro è stato contrattualizzato, tale garanzia è offerta dalla contrattazione e dalla rappresentanza sindacali e non già da un organo che si configura a metà tra il tecnico (consulenza) e il corporativo (controllo e disciplina del personale).

      Delimitati, dunque, da organi collegiali di ogni tipo (e composizione), garantiti da una contrattazione sempre più frammentaria, che anziché esaltare la funzione impiegatizia avrebbe dovuto prevedere e delineare assieme ai progetti educativi e formativi anche le prospettive di carriera, gli insegnanti restano ancora in Italia senza un'immagine riconoscibile.
      Finiti gli entusiasmi degli anni settanta e i riferimenti culturali e dottrinari a ideologie contrapposte, per gli insegnanti resta la strada del professionalismo (stato giuridico, formazione iniziale, cultura specialistica condivisa, codice deontologico, carriera, autogoverno della professione), cioè della ridefinizione del ruolo e delle competenze in rapporto ai nuovi compiti della scuola di massa in una società della conoscenza.
      La presente proposta di legge tiene conto di quest'analisi e propone la ridefinizione di un nuovo statuto professionale dei docenti, che sia rispettoso delle prerogative della legge, da un lato, e della contrattazione collettiva, dall'altro.
      Infatti, la legislazione vigente (articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e articolo 2 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001) attribuisce alla legge (o ad atti pubblici assunti in attuazione della legge) il compito di regolare gli aspetti di stato giuridico dei pubblici dipendenti che hanno rilevanza organizzativa e le competenze dei vari organi. In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 6), della citata legge n. 421 del 1992, prevede, tra le materie che devono essere regolate con legge ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, «la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca».
      Tale disposizione attua il principio della libertà di insegnamento di cui all'articolo 33, primo comma, della Costituzione. Da sempre, infatti, lo strumento essenziale per disciplinare la garanzia delle libertà costituzionali è quello legislativo, che, essendo il prodotto delle Assemblee rappresentative, assicura la partecipazione di tutte le posizioni politiche (maggioranza e opposizione) al processo decisionale e il più ampio controllo da parte dell'opinione pubblica.
      Ma vi è un ulteriore principio costituzionale che impone la disciplina legislativa degli aspetti su menzionati: la riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione. Com’è noto, tale disposizione esige che le linee fondamentali dell'organizzazione della pubblica amministrazione siano disciplinate con legge. Ebbene, i predetti aspetti costituiscono una parte essenziale dell'organizzazione amministrativa di istituzioni pubbliche quali sono quelle scolastiche, per cui non potrebbero costituire oggetto di contrattazione collettiva. In tal senso, peraltro, sembra essersi mossa anche la più recente giurisprudenza costituzionale.
      Infatti, a proposito della figura del docente tutor, quale prevista dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, a fronte delle tesi secondo cui le relative disposizioni del decreto legislativo (articolo 7, commi 5 e 6, e articolo 10, comma 5) costituivano violazione della riserva costituzionale di contrattazione sindacale, la Corte costituzionale ha affermato che «La

 

Pag. 5

definizione dei compiti e dell'impegno orario del personale docente, dipendente dallo Stato, rientra (...) nella competenza statale esclusiva di cui all'articolo 117 della Costituzione, comma secondo, lettera g), trattandosi di materia attinente al rapporto di lavoro del personale statale (...)» (punto 6.1. del considerato in diritto della sentenza n. 279 del 15 luglio 2005). Analogamente, con riferimento alla disciplina dell'utilizzo del personale docente interessato a una diminuzione dell'orario di cattedra (articolo 14, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2004), la Consulta ha ribadito che la regolamentazione dell'utilizzazione di personale docente statale «rientra senza alcun dubbio nella competenza esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117 della Costituzione, comma secondo, lettera g) (organizzazione amministrativa dello Stato)» (punto 10.1 del considerato in diritto della medesima sentenza n. 279 del 2005).
      Partendo da questi presupposti, la presente proposta di legge, tenuto conto anche del documento elaborato nell'ambito dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) sul quale le parti sociali hanno ritenuto di poter unanimemente convenire rispetto all'obiettivo di individuare meccanismi di carriera professionale per i docenti, assunto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola del 29 novembre 2007, propone la ridefinizione dello statuto professionale dei docenti, finalizzata a fissare quanto segue:

          1) uno stato giuridico essenziale che affermi i valori e i princìpi (a partire da quelli contenuti nella Costituzione), su cui fondare la professione dell'insegnante a tutti i livelli, in tutte le istituzioni scolastiche e formative;

          2) una carriera, articolata in tre livelli (insegnante iniziale, ordinario ed esperto), che sia fondata su modalità e criteri di valutazione basati sul merito professionale ed una articolazione del ruolo che garantisca alle istituzioni scolastiche e formative autonome professionalità e competenze adeguate, certificate, stabili e valutate;

          3) una dirigenza delle scuole che non sia in contrasto con la natura tecnica della funzione scolastica e che ne costituisca effettivamente uno sbocco naturale della carriera e non una fuoruscita dal ruolo e dalla professione. Come pure va individuata l'istituzione della figura del «vicedirigente delle istituzioni scolastiche e formative», quale ulteriore livello di carriera;

          4) organi di autotutela professionale (standard, prestigio, immagine, promozione, e così via), che siano la garanzia «dinamica» dello sviluppo della professione e che sappiano escludere con i mezzi e con le tutele opportuni coloro che non possono essere definiti insegnanti (articoli 5, 6 e 7);

          5) un contratto snello, che intervenga sulle materie che gli sono proprie e quindi sui punti che non incidono sulle competenze professionali e sulla organizzazione della carriera. In particolare: orario, retribuzione, mobilità, nonché riconoscimento dell'autonomia contrattuale di una categoria di professionisti (area autonoma) (articolo 8).

      In sostanza, la presente proposta di legge intende proporre una professione che sappia autogovernarsi per la qualità, per l'autonomia e per la piena responsabilità della funzione, definita come «risorsa professionale primaria della nazione».

 

Pag. 6


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge definisce, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, lo stato giuridico degli insegnanti delle istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto dell'autonomia funzionale, organizzativa e didattica delle medesime istituzioni e in coerenza con le norme generali in materia di istruzione e formazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53.
      2. La funzione docente, quale funzione rivolta a contribuire allo sviluppo culturale, civile e morale delle giovani generazioni, è una risorsa professionale primaria della nazione.
      3. La Repubblica riconosce e valorizza la professione dell'insegnante, ne assicura la libertà e ne garantisce la qualità, attraverso una formazione specifica iniziale e continua, un efficace sistema di reclutamento e uno sviluppo di carriera e retributivo per merito.
      4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, la Repubblica promuove, riconosce e valorizza le libere associazioni professionali dei docenti, ove essi possono incrementare la propria dimensione professionale.

Art. 2.
(Stato giuridico degli insegnanti)

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli insegnanti delle istituzioni scolastiche e formative, ivi compresi i vicedirigenti di cui all'articolo 4.
      2. La funzione docente è rivolta prioritariamente a educare i giovani all'autonomia personale e alla responsabilità e a perseguire, per ogni allievo, idonei e certificati livelli formativi e di apprendimento

 

Pag. 7

culturale, tecnico, scientifico e professionale, nel rispetto delle differenze individuali e delle singole personalità. L'assolvimento di tali compiti, in stretto raccordo con la famiglia di ciascun allievo, e i relativi risultati educativi costituiscono la specifica responsabilità professionale del docente.
      3. Sono assicurate ai docenti libertà di insegnamento e autonomia professionale, quali strumenti per l'attuazione del pluralismo e per perseguire la qualità e l'efficacia della prestazione professionale del servizio di istruzione e formazione. In particolare, è assicurata a ogni docente piena libertà di scelta dei contenuti e delle metodologie didattiche, nel rispetto delle indicazioni nazionali e del piano dell'offerta formativa, deliberato dall'istituzione scolastica con il contributo di tutti i docenti.
      4. L'accesso alla professione è subordinato a specifica abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito di esame di Stato ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, e all'iscrizione all'albo nazionale dei docenti istituito con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 10. All'esame di Stato si accede previa formazione iniziale specifica di livello universitario.
      5. Il reclutamento dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative statali avviene a seguito di appositi concorsi per titoli, riservati ai soggetti abilitati ai sensi del comma 4.
      6. Le prestazioni dei docenti sono valutate e verificate ai fini della progressione economica e di carriera, come previsto dall'articolo 3.
      7. I docenti sono tenuti alla trasparenza delle attività rese nell'esercizio della funzione docente ai cittadini, ai genitori e agli studenti.

Art. 3.
(Articolazioni della professione docente).

      1. La professione docente si articola nei tre livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, che costituiscono

 

Pag. 8

riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata e non implicano sovraordinazione gerarchica.
      2. Al docente esperto sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente dei docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica o formativa. Incarichi aggiuntivi rispetto all'insegnamento, per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica o formativa, possono essere conferiti esclusivamente a docenti ordinari o esperti e sono remunerati con specifiche retribuzioni aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto.
      3. All'interno di ciascun livello professionale è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, la contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al comma 1 del presente articolo.
      4. L'attività del personale appartenente ai livelli di docente iniziale e di docente ordinario è soggetta a valutazione periodica, ad opera di un'apposita commissione di valutazione, in ordine a:

          a) efficacia dell'azione didattica e formativa;

          b) impegno professionale nella progettazione e attuazione del piano dell'offerta formativa;

          c) contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica o formativa;

          d) titoli professionali acquisiti in servizio.

      5. La valutazione di cui al comma 4 non ha carattere sanzionatorio, salvo il caso di esito gravemente negativo e adeguatamente documentato riferito alle

 

Pag. 9

lettere a) e b) del medesimo comma 4, che costituisce motivo per la sospensione temporanea della progressione economica per anzianità. Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e sono raccolte nel fascicolo personale del docente.
      6. La commissione di valutazione di cui al comma 4 è presieduta dal dirigente dell'istituzione scolastica o formativa ed è composta da tre docenti esperti, eletti all'interno della medesima istituzione scolastica o formativa, e da un rappresentante designato a livello regionale dall'organismo tecnico rappresentativo competente di cui all'articolo 6. La commissione viene rinnovata ogni cinque anni.
      7. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli, tenendo conto delle risultanze dell'attività di valutazione effettuata dalla commissione di cui al comma 4, dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.
      8. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed è espletato a livello di reti di scuole.
      9. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascuno dei livelli professionali di docente ordinario e di docente esperto. Il medesimo decreto stabilisce le modalità per il coordinamento delle procedure selettive espletate dalle singole istituzioni scolastiche e formative, cui possono comunque partecipare sia i docenti interni, sia quelli provenienti da altre istituzioni scolastiche o formative.
      10. Con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
 

Pag. 10

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce le modalità di composizione delle commissioni per l'espletamento delle procedure di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, le procedure di valutazione, i tempi per l'espletamento delle funzioni e le eventuali competenze amministrative ad esse delegate. Le norme regolamentari, per quanto riferito alle istituzioni formative, sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 4.
(Vice dirigenza delle istituzioni scolastiche).

      1. È istituita la vicedirigenza delle istituzioni scolastiche e formative.
      2. Il vicedirigente svolge attività di collaborazione diretta con il dirigente dell'istituzione scolastica o formativa, secondo le indicazioni di quest'ultimo, ed è tenuto al pieno rispetto dell'indirizzo organizzativo dell'istituzione stessa. In caso di assenza o di impedimento del dirigente, il vicedirigente lo sostituisce a tutti gli effetti. Non possono essere delegati al vicedirigente atti di gestione di natura discrezionale e atti conclusivi di procedimenti amministrativi. Il vicedirigente è sovraordinato gerarchicamente ai docenti per le funzioni delegate e nel caso di sostituzione del dirigente.
      3. Alla qualifica di vicedirigente si accede mediante procedure concorsuali per titoli ed esami, indette con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a livello regionale e con cadenza periodica, cui sono ammessi i docenti ordinari e i docenti esperti in possesso di laurea e al cui esito sono costituite graduatorie di idoneità permanenti di livello provinciale per ogni ordine e grado di istituzioni scolastiche e formative.
      4. Il vicedirigente è esonerato dal servizio scolastico.

 

Pag. 11

Art. 5.
(Associazionismo professionale).

      1. L'associazionismo professionale costituisce libera espressione della professionalità docente e può svolgersi anche all'interno delle istituzioni scolastiche e formative, che ne favoriscono la presenza e l'attività e ne tutelano la possibilità di comunicazione anche attraverso appositi spazi.
      2. A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni scolastiche e formative le associazioni professionali accreditate ai sensi della normativa vigente sono consultate e valorizzate nel merito della didattica e della formazione iniziale e permanente.

Art. 6.
(Organismi tecnici rappresentativi).

      1. Al fine di garantire l'autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative alle decisioni sul sistema educativo di istruzione e formazione, sono istituiti organismi tecnici rappresentativi della funzione docente, articolati in un organismo nazionale e in organismi regionali.
      2. Gli organismi di cui al comma 1 hanno autonomia organizzativa e finanziaria e sono composti in modo da assicurare un'adeguata rappresentanza elettiva dei docenti interessati. Una parte minoritaria dei loro componenti è designata dalle associazioni professionali di cui all'articolo 5, comma 2, e dalle università.

Art. 7.
(Funzioni degli organismi tecnici rappresentativi).

      1. L'organismo tecnico rappresentativo nazionale:

          a) provvede alla tenuta dell'albo nazionale dei docenti di cui all'articolo 2, comma 4;

 

Pag. 12

          b) formula proposte sui criteri per la formazione iniziale, per l'abilitazione e per il tirocinio nonché sugli standard professionali dei docenti;

          c) redige e tiene aggiornato il codice deontologico;

          d) esercita potestà disciplinari sugli iscritti all'albo nazionale dei docenti.

      2. L'organismo di cui al comma 1 formula inoltre proposte e pareri obbligatori in merito alla determinazione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e formazione, nonché alle tecniche e alle procedure di reclutamento.
      3. Gli organismi tecnici rappresentativi regionali provvedono alla tenuta delle sezioni regionali dell'albo nazionale dei docenti e alla formulazione di pareri e di proposte in materie di competenza dell'organismo tecnico nazionale per quanto riguarda l'ambito di rispettiva competenza.
      4. Nell'ambito di ogni organismo di cui al comma 3 sono istituite distinte commissioni disciplinari per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per l'istruzione e formazione professionale.

Art. 8.
(Contrattazione, area contrattuale autonoma e rappresentanze sindacali unitarie di area).

      1. Al fine di garantire l'autonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, è istituita l'area contrattuale della professione docente come articolazione autonoma del comparto scuola. Le materie riservate alla contrattazione nazionale e integrativa regionale e di istituto sono individuate secondo criteri di essenzialità e di compatibilità con i princìpi fissati dalla presente legge.

 

Pag. 13


      2. Ai fini di cui al comma 1, sono istituite rappresentanze sindacali unitarie d'area, composte esclusivamente da docenti dell'istituzione scolastica o formativa, alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e all'accordo del 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1998.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su