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PDL 4177

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4177



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TOTO

Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento e del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista

Presentata il 15 marzo 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — È da tempo diffusamente avvertita l'esigenza di aggiornare e di adeguare la normativa che disciplina il collocamento al lavoro e il rapporto di lavoro dei centralinisti minorati della vista, recata dalla legge 29 marzo 1985, n. 113, per adeguarla alle nuove caratteristiche del mercato del lavoro e al progresso tecnologico acquisito nel settore delle comunicazioni.
      La legge n. 113 del 1985 ha favorito l'avviamento al lavoro di migliaia di centralinisti telefonici minorati della vista. Dall'esperienza lavorativa che ne è conseguita possono trarsi conclusioni positive, essendo emersi molteplici profili di soddisfazione, soggettivi e reciproci, tanto da parte dei lavoratori di cui si tratta, quanto da parte dei rispettivi datori di lavoro. Ciò ha costituito riprova della bontà di un metodo, quello del «collocamento mirato», in seguito assurto a criterio generale di modalità di collocamento dei disabili, alla stregua della sua prospettazione contenuta nell'articolo 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.
      Tuttavia, a distanza di ventisei anni dalla sua entrata in vigore, appaiono ormai necessarie e improcrastinabili alcune modifiche a una legge della quale – in quanto ha natura di provvedimento «dedicato», riguardando specificamente i non vedenti, ed è quindi connotata da un carattere di specialità – s'impone un adeguamento per aggiornarne i contenuti alla luce dei nuovi elementi normativi, sociali, tecnologici e sanitari acquisiti e anche per coerenza di orientamento rispetto all'attenta e consolidata considerazione costantemente riservata dal legislatore alle specifiche problematiche dei minorati della vista.
 

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      I fattori che ne sollecitano la modifica sono molteplici. Si consideri, innanzitutto, il nuovo contesto legislativo in materia di collocamento al lavoro dei disabili, nel quale la principale fonte normativa di riferimento è la menzionata legge n. 68 del 1999 che, nel ridefinire gli istituti del collocamento obbligatorio, fa espressamente salva, tra le altre, la citata legge n. 113 del 1985. Si pensi, poi, alle novelle introdotte dalla legge 3 aprile 2001, n. 138, recante classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici, che «definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell'ipovisione e della cecità secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale» (articolo 1). Si aggiunga, pure, il formarsi di nuove figure professionali nell'ambito delle comunicazioni, in dipendenza della cospicua evoluzione tecnologica registrata, in pochi lustri, nel settore delle comunicazioni, il cui continuo progresso ha comportato radicali mutamenti delle postazioni dei centralini telefonici al punto da veder scomparire, in più casi, il tradizionale posto-operatore, sostituito da dispositivi passanti o, comunque, di collegamento automatico. La liberalizzazione del settore della telefonia ha, altresì, vanificato quell'importante disposizione che prescriveva obblighi di segnalazione e di intervento, da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in favore del collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti.
      Nel merito, la presente proposta di legge tiene conto dei citati fattori.
      Tra le modifiche proposte, all'articolo 1 la denominazione di «centralinisti non vedenti» è sostituita con l'altra di «centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista». Si armonizza, in tal modo, la disciplina di cui alla legge n. 113 del 1985 con le statuizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, che individua qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista, sulla base del disposto dell'articolo 45, comma 12, della legge n. 144 del 1999. Quella che, prima facie, può sembrare una differenza soltanto nominalistica, rivela invece la consapevolezza, da una parte, del mutamento di una realtà in cui le qualifiche e le tipologie di attività richieste sono determinate o, comunque, prepotentemente influenzate dal progresso tecnologico in continua e costante evoluzione e, dall'altra parte, che la minorazione visiva, ancorché diversamente graduata, è, in ogni caso, una minorazione sensoriale di gravità estrema.
      Nell'articolo 2, le modifiche agli articoli 3 e 4 della legge n. 113 del 1985 scaturiscono dall'opportunità, se non dalla necessità, di risolvere dubbi interpretativi e incertezze applicative attinenti alla normativa vigente. Infatti, da un lato, gli obblighi che vi si prescrivono riguardano tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, così annullando le distinzioni operate dalla normativa vigente; mentre, dall'altro lato, i nuovi criteri, di fondamentale importanza, che sostanziano gli obblighi dei datori di lavoro tengono conto delle evoluzioni tecnologiche del settore e prevedono la possibilità che, in assenza di un tradizionale centralino telefonico provvisto di posto-operatore, la «quota di riserva» sia calcolata anche facendo riferimento a dispositivi passanti o ai derivati interni, così come al numero degli operatori di call center o di strutture similari.
      Naturalmente, è confermato, nel comma 2 dell'articolo in predicato, l'obbligo di computare i lavoratori assunti in base a tali princìpi nella «quota di riserva» fissata dal sistema generale del collocamento obbligatorio, secondo la disciplina dettata dalla legge n. 68 del 1999.
      Infine, con l'articolo 3, la proposta di legge prevede una riformulazione dell'articolo 9 della legge n. 113 del 1985, che assume un particolare rilievo perché, nell'alveo delle riforme adottate in materia previdenziale, è riconosciuto il beneficio dell'accreditamento di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto, ai fini della
 

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determinazione del trattamento pensionistico, sia con il sistema contributivo che con il sistema misto introdotti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.
      Né la misura del beneficio testé descritto né il complesso delle modifiche alla legge n. 113 del 1985, di cui alla presente proposta di legge, comportano aggravio di spesa. La stessa agevolazione di natura previdenziale, disposta dall'articolo 3 della proposta di legge, gode del vigente finanziamento della legge n. 113 del 1985, che già assicura un'adeguata copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Denominazione e individuazione dei centralinisti telefonici e degli operatori con qualifiche equipollenti).

      1. Nella legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «centralinisti non vedenti», «centralinisti telefonici non vedenti», «centralinisti telefonici ciechi», «centralinisti telefonici privi della vista», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista» e le parole: «privi della vista» o «non vedenti», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «minorati della vista».
      2. All'articolo 1 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «dei privi della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico» sono sostituite dalle seguenti: «dei minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico o a funzioni equipollenti»;

          b) al comma 2, le parole: «Si intendono privi della vista» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della presente legge, si intendono minorati della vista»;

          c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      «3-bis. All'albo professionale vengono altresì iscritti i minorati della vista in possesso delle qualifiche equipollenti individuate, ai sensi dell'articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, nonché dagli ulteriori provvedimenti

 

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adottati in attuazione del medesimo articolo 45, comma 12, della legge n. 144 del 1999»;

          d) al comma 4, dopo le parole: «mansioni di centralinista» sono inserite le seguenti: «o mansioni proprie delle qualifiche equipollenti di cui al comma 3-bis».

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 3 e modifica all'articolo 4 della legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di obblighi dei datori di lavoro).

      1. L'articolo 3 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:
      «Art. 3. – (Obblighi dei datori di lavoro). – 1. I datori di lavoro pubblici e privati, anche in deroga a disposizioni che limitano le assunzioni di personale, sono obbligati ad assumere alle proprie dipendenze lavoratori iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 1 nella seguente misura e secondo i seguenti criteri:

          a) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico che prevede l'impiego o che è fornito di almeno un posto-operatore e, comunque, un numero di minorati della vista pari al 51 per cento dei posti operatore disponibili, calcolato per eccesso;

          b) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico con almeno cinque linee urbane. I datori di lavoro pubblici sono comunque tenuti ad assumere un minorato della vista per ogni centralino;

          c) un minorato della vista ogni 100 apparecchi derivati interni od ogni 50 apparecchi intercomunicanti facenti capo alla centrale telefonica di cui dispone il datore di lavoro pubblico o privato;

          d) un numero di minorati della vista pari al 2 per cento dei lavoratori occupati come operatori di call center o di strutture equivalenti, con un minimo di un minorato

 

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della vista per ciascuna delle predette strutture.

      2. Con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici non possono essere adibiti i minorati della vista, ovvero possono esservi adibiti in misura inferiore a quella indicata nel comma 1».

      2. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:
      «1. I lavoratori assunti ai sensi della presente legge sono computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, secondo la causa che ha determinato la minorazione della vista».

Art. 3.
(Agevolazioni previdenziali).

      1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:
      «2. Le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista, di cui all'articolo 2, sono considerate particolarmente usuranti. Agli stessi sono riconosciuti, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso amministrazioni pubbliche o aziende private, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, nonché la maggiorazione di un terzo dei contributi annui utili a determinare la misura del trattamento pensionistico finale».


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