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PDL 4260

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4260



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAZZOLA, VERSACE, VIGNALI, ANTONINO FOTI, VINCENZO ANTONIO FONTANA, PELINO, ANTONIO MARTINO, IANNARILLI, SCANDROGLIO, BERNINI BOVICELLI, CONSOLO, PATARINO, GOLFO, MAZZUCA, LORENZIN, NIZZI, BIANCOFIORE, GAVA, BARANI

Delega al Governo per la modifica della disciplina prevista dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi

Presentata il 5 aprile 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Diversamente dalla ricongiunzione, che è divenuta una procedura sempre onerosa, la totalizzazione consente di cumulare i periodi assicurativi dovuti e versati presso diversi enti di previdenza obbligatoria attribuendo a ciascun ente la quota del trattamento complessivo di sua spettanza. In questo modo la prestazione risulterà dalla somma dei diversi spezzoni senza gravare, sul piano economico, sui soggetti interessati. Le norme della totalizzazione sono entrate a far parte, già da alcuni anni, dell'ordinamento giuridico previdenziale sia pure con alcuni limiti che la presente proposta di legge si propone di superare. In particolare, secondo la disciplina vigente, sono «totalizzabili» periodi assicurativi di almeno tre anni. Inoltre, è prevista l'applicazione del calcolo contributivo secondo i parametri e i criteri contenuti nel decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico. È noto che si tratta di modalità di calcolo che tendono a disincentivare, nei fatti, l'utilizzo della
 

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totalizzazione. La presente proposta di legge, pertanto, è volta a modificare, con il ricorso ad una norma di delega, i punti critici del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 62, fermi restando gli altri aspetti della disciplina della totalizzazione. In particolare, la delega intende rimuovere il limite dei tre anni per quanto riguarda la possibilità di totalizzazione e stabilire, nel solo caso dei lavoratori a cui si applichi il sistema misto, la conversione di tutti i contributi cumulati al metodo contributivo, sottoponendoli, però, alle norme di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, per quanto concerne il calcolo della prestazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, contenenti norme volte a modificare il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, al fine di definire un nuovo regime per la totalizzazione di periodi assicurativi.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) ai soggetti indicati nell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 42 del 2006 è concessa la facoltà di cumulare periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un unico trattamento pensionistico a prescindere dalla durata dei periodi stessi;

          b) il trattamento pensionistico è calcolato con le regole proprie dei diversi enti che concorrono per quota, sulla base di quanto stabilito dalla legge 8 agosto 1995, n. 335;

          c) per il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 1995 almeno 18 anni di versamenti contributivi, inclusi quelli attinenti alla eventuale totalizzazione, la pensione derivante da totalizzazione è calcolata secondo il regime retributivo;

          d) nel caso di un lavoratore a cui si applichi il sistema misto, il trattamento pensionistico derivante dal cumulo dei contributi non coincidenti è calcolato secondo le regole del regime contributivo secondo quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335;

          e) per gli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, la misura del trattamento di vecchiaia,

 

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di anzianità, di inabilità-invalidità e di reversibilità è determinata pro quota dalle singole gestioni e in base al sistema di calcolo vigente all'epoca di versamento dei contributi;

          f) ferme restando le disposizioni non sottoposte a modifica, la nuova normativa ha carattere sperimentale per la durata di un triennio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi.
      4. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dal presente articolo e con le stesse modalità di cui al comma 3.


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