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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4260 |
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, contenenti norme volte a modificare il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, al fine di definire un nuovo regime per la totalizzazione di periodi assicurativi.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ai soggetti indicati nell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 42 del 2006 è concessa la facoltà di cumulare periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un unico trattamento pensionistico a prescindere dalla durata dei periodi stessi;
b) il trattamento pensionistico è calcolato con le regole proprie dei diversi enti che concorrono per quota, sulla base di quanto stabilito dalla legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) per il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 1995 almeno 18 anni di versamenti contributivi, inclusi quelli attinenti alla eventuale totalizzazione, la pensione derivante da totalizzazione è calcolata secondo il regime retributivo;
d) nel caso di un lavoratore a cui si applichi il sistema misto, il trattamento pensionistico derivante dal cumulo dei contributi non coincidenti è calcolato secondo le regole del regime contributivo secondo quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335;
e) per gli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, la misura del trattamento di vecchiaia,
f) ferme restando le disposizioni non sottoposte a modifica, la nuova normativa ha carattere sperimentale per la durata di un triennio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi.
4. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dal presente articolo e con le stesse modalità di cui al comma 3.
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