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PDL 4165

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4165



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRIGUGLIO, BARBARO, BUONFIGLIO, GIORGIO CONTE, DI BIAGIO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su eventuali condizionamenti dell'attività dei membri del Parlamento attuati mediante offerte di provvigioni illecite o altri indebiti vantaggi

Presentata il 9 marzo 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Le garanzie assicurate ai membri del Parlamento dagli articoli 67 e 68 della Costituzione, relative al divieto di mandato imperativo e all'insindacabilità dei voti dati e delle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, riconoscono ai rappresentati del popolo una sostanziale e opportuna «irresponsabilità», di natura civile e penale, concepita dai Padri costituenti per proteggere l'indipendenza e la libertà intellettuale dei parlamentari. Tale indipendenza riconosciuta ai parlamentari non può, però, essere interpretata come uno schermo costituzionale a eventuali fenomeni o tentativi di corruzione e, più in generale, di turbativa della libera attività politica dei membri delle Camere, anche quando questi condizionamenti dovessero essere posti in essere da altri parlamentari. Come ha scritto il costituzionalista Michele Ainis, in un articolo pubblicato dal quotidiano La Stampa del 12 dicembre 2010, «se infatti il voto del parlamentare corrotto è insindacabile – qualora di corruzione si tratti – l'offerta del parlamentare corruttore no: quell'offerta non è un voto, non è un opinione, non è protetta dal divieto di mandato imperativo».
      Le recenti è incessanti notizie di stampa relative a offerte di ingenti somme monetarie o di altre forme di arricchimento personale, diretto o indiretto, ricevute da parlamentari – o addirittura dagli stessi richieste – perché valutassero l'ipotesi di adesione a un gruppo parlamentare
 

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diverso da quello di appartenenza o esprimessero, in una determinata circostanza, un particolare voto, rischiano – se confermate – di delegittimare le istituzioni parlamentari, alimentando nell'elettorato un clima di sfiducia e distanza dalla classe politica. Per restare ai casi più recenti, l'onorevole Gino Bucchino del Partito Democratico, il 24 febbraio 2011, ha denunciato alla procura di Roma di aver ricevuto l'offerta di 150.000 euro per le spese elettorali e garanzie di rielezione per un «cambio di casacca». In questo scenario va valutata la presunta proposta di estinzione di un mutuo sull'acquisto di un immobile ricevuta dall'onorevole Antonio Razzi per il suo passaggio dall'Italia dei Valori al gruppo di Iniziativa Responsabile (articolo de La Repubblica del 9 dicembre 2010). L'onorevole Massimo Calearo si è, addirittura, spinto a ipotizzare una sorta di «prezzario della crisi di Governo»: in un'intervista su Il Riformista del 6 dicembre 2010 ha, infatti, sostenuto che, per convincere gli indecisi a votare la fiducia, basterebbe mediamente una cifra che va dai 350.000 ai 500.000 euro. Illuminante, infine, è quanto scrive Paola Di Caro su Il Corriere della Sera del 23 febbraio 2011, in un articolo dal titolo inquietante: «Verdini “cacciatore” di onorevoli insegue la soglia dei 330 voti: “Disgustato da alcune richieste» «È uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare”. Forse lo ha detto davvero, o forse no. Ma sicuramente lo ha pensato Denis Verdini, da mesi impegnato nell'estenuante caccia-corteggiamento-conquista-compravendita del deputato o come la si voglia chiamare la fatica di portare la maggioranza alla fatidica quota 325 ambita da Silvio Berlusconi. (...) Trattative complesse, non sempre e non solo legate alle prospettive politiche del Paese. Impressione confermata dallo stesso Verdini, che avrebbe confidato al Cavaliere il suo “disgusto” per le richieste ricevute in cambio di un passaggio, un voto, un annuncio, fatto nel momento giusto e nella votazione giusta. Richieste a volte respinte, altre volte incoraggiate, altre ancora passate direttamente al Grande Capo. Tra quelle che vengono considerate le grandi qualità di Verdini infatti non ci sono solo la capacità di ascoltare, “l'umanità” nel parlare con questo o quello, nel farsi confidare problemi, aspettative, disagio. C’è anche la faccia tosta (non smentita l'indiscrezione di una telefonata alla politologa Sofia Ventura ex finiana ora molto critica, che alla sua offerta di una collaborazione giornalistica ha replicato no grazie)».
      D'altro canto, è a rischio la stessa indipendenza dei membri del Parlamento, soprattutto quando il condizionamento della loro attività assume non la forma di corruzione, ma quella della pressione psicologica, esplicitata o esplicitabile attraverso la minaccia di eventuali campagne denigratorie a mezzo stampa.
      Con la presente proposta di legge recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su eventuali condizionamenti dell'attività dei membri del Parlamento attuati mediante offerte di provvigioni illecite o altri indebiti vantaggi, non si pone, quindi, in discussione. il principio sancito dall'articolo 67 della Costituzione: l'essenza stessa della democrazia e ogni garanzia di solidità delle istituzioni e di dialogo civile tra le diverse identità di un Paese non possono che risiedere indiscutibilmente e avere fondamento solido in questo preziosissimo articolo, nel quale espressamente si dichiara la funzione strumentale di qualsiasi partito affinché ogni parlamentare possa svolgere la sua azione di rappresentanza dell'intera nazione nella sua unità, senza alcun vincolo con i cittadini che lo hanno eletto («senza vincolo di mandato»). L'esperienza storico-politica italiana ha spesso registrato il passaggio di parlamentari eletti in un partito a un altro. Non vi è dubbio che, in molti casi, i cambiamenti siano stati (e altri, in futuro, potranno essere) dettati da reali e motivate ragioni ideali e politiche nel senso nobile del termine. Ma è compito della politica – e a tale fine nasce la presente proposta di legge – difendere l'immagine e la credibilità del Parlamento e allontanare anche solo il sospetto che si siano potute verificare delle patologiche interferenze con la libera attività dei parlamentari, incentivando
 

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un vero e proprio «mercato dei seggi e delle appartenenze politiche».
      L'articolo 1 prevede l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta (comma 1). I compiti principali della Commissione sono: svolgere indagini dirette ad accertare eventuali condizionamenti all'attività dei singoli membri del Parlamento, anche con riferimento ad offerte o richieste di arricchimento diretto o indiretto (comma 2, lettera a); individuare le possibili soluzioni, anche di natura legislativa o regolamentare, atte a evitare indebite interferenze nell'attività parlamentare (comma 2, lettera b). Il comma 3 fissa, in sei mesi dalla sua costituzione, il termine dei lavori della Commissione.
      L'articolo 2 stabilisce che la Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori e ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari. Infine è previsto che, per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, senza oneri aggiuntivi per il bilancio delle Camere.
      L'articolo 3 prevede i poteri della Commissione in materia di attività di indagine, con particolare riguardo alla possibilità di ascoltare testimoni, acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza (commi 1 e 2). La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso (comma 3), può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritiene necessarie (comma 4) e non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (comma 5).
      L'articolo 4 disciplina l'obbligo del segreto cui sono soggetti i componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. Tali soggetti sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 3. Il comma 2 dell'articolo 4 specifica che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
      L'articolo 5, infine, sancisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta su eventuali condizionamenti all'attività dei membri del Parlamento attuati mediante offerta di provvigioni illecite o altri indebiti vantaggi, di seguito denominata «Commissione».
      2. I compiti principali della Commissione sono:

          a) svolgere indagini dirette ad accertare eventuali condizionamenti all'attività dei singoli membri del Parlamento, anche con riferimento a ipotesi di richieste, offerte, dazioni o accettazioni, dirette o indirette, di provvigioni illecite o di altri indebiti vantaggi, nonché attraverso qualsiasi forma di intimidazione;

          b) individuare possibili soluzioni, anche di natura legislativa o regolamentare, atte a evitare indebite interferenze nell'attività dei singoli membri del Parlamento, ferme restando le prerogative parlamentari di cui agli articoli 67 e 68 della Costituzione.

      3. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione presentando al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 2.
(Composizione della Commissione e organizzazione interna).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della

 

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Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
      3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
      4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.
      5. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
      6. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, senza oneri aggiuntivi per il bilancio delle Camere.

Art. 3.
(Attività di indagine).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

 

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Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
      2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
      3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
      4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritiene necessarie.
      5. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti la Commissione, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla stessa e ogni altra persona che

 

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collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 3.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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