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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4262 |
1. La presente legge è diretta ad attuare nell'ordinamento interno la decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, ed a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di squadre investigative comuni contenute in altri accordi e convenzioni internazionali, in vigore per lo Stato italiano.
1. Il procuratore della Repubblica può richiedere, in base agli accordi e convenzioni di cui all'articolo 1, la costituzione delle squadre investigative comuni quando procede ad indagini collegate con quelle condotte in altri Stati, relative a delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o a delitti per i quali è prevista la pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione.
2. La richiesta di cui al comma 1 può essere formulata quando vi è l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse sul territorio di più Stati o di assicurare il loro coordinamento, a condizione che i fatti per cui si procede siano previsti come reato dalla legge di ciascuno Stato.
3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune proveniente dall'autorità di uno Stato estero è trasmessa al procuratore della Repubblica il quale, se ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta all'autorità competente,
1. L'atto costitutivo della squadra investigativa comune è sottoscritto dal procuratore della Repubblica.
2. L'atto costitutivo della squadra investigativa comune indica:
a) il titolo di reato e i fatti oggetto delle indagini;
b) i motivi che giustificano la costituzione della squadra investigativa comune e gli atti da compiere;
c) il capo della squadra da individuare nel funzionario o nell'ufficiale appartenenti alla polizia giudiziaria;
d) i membri nazionali ed i membri distaccati da altri Stati;
e) il termine entro il quale la squadra investigativa comune può operare.
3. Quando la squadra investigativa è costituita nell'ambito degli strumenti normativi dell'Unione europea, l'atto costitutivo può prevedere che alle attività da compiere sul territorio dello Stato italiano possono assistere rappresentanti o esperti di altri Stati, di organizzazioni internazionali o di organismi istituiti ai sensi del Trattato sull'Unione europea, nei limiti della competenza dell'ente di appartenenza.
4. Il termine di cui al comma 2, lettera e), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al procuratore generale presso la Corte di appello o al procuratore nazionale antimafia.
5. Le modificazioni dell'atto costitutivo di squadre istituite su richiesta di Stato straniero sono comunicate anche al Ministro della giustizia.
1. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i membri della squadra investigativa comune designati dalla competente autorità di uno Stato estero possono partecipare agli atti di indagine da compiere sul territorio dello Stato italiano, nonché all'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
2. Il pubblico ministero che dirige la squadra investigativa comune può escludere i membri della squadra indicati nel comma 1 dalla partecipazione a singoli atti.
3. Ai membri della squadra investigativa comune indicati al comma 1 sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo. Ad essi, se autorizzati ai sensi
1. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato in territorio italiano, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento della attività della squadra investigativa comune, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di appartenenza.
1. All'attuazione della presente legge, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
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