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PDL 4262

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4262



 

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PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 6 aprile 2011 (v. stampati Senato nn. 804-841)

d'iniziativa dei senatori

MARITATI, ANDRIA, ARMATO, BARBOLINI, BIANCHI, BIANCO, BIONDELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE CASTRO, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, FOLLINI, VITTORIA FRANCO, GALPERTI, MONGIELLO, PINOTTI, PROCACCI, SBARBATI, SERRA, TOMASELLI, VITALI; LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 6 aprile 2011
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Attuazione della decisione quadro n. 2002/465/GAI).

      1. La presente legge è diretta ad attuare nell'ordinamento interno la decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, ed a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di squadre investigative comuni contenute in altri accordi e convenzioni internazionali, in vigore per lo Stato italiano.

Art. 2.
(Costituzione delle squadre investigative comuni).

      1. Il procuratore della Repubblica può richiedere, in base agli accordi e convenzioni di cui all'articolo 1, la costituzione delle squadre investigative comuni quando procede ad indagini collegate con quelle condotte in altri Stati, relative a delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o a delitti per i quali è prevista la pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione.
      2. La richiesta di cui al comma 1 può essere formulata quando vi è l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse sul territorio di più Stati o di assicurare il loro coordinamento, a condizione che i fatti per cui si procede siano previsti come reato dalla legge di ciascuno Stato.
      3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune proveniente dall'autorità di uno Stato estero è trasmessa al procuratore della Repubblica il quale, se ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta all'autorità competente,

 

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dandone avviso all'autorità straniera richiedente.
      4. Il procuratore della Repubblica competente trasmette senza ritardo la richiesta di costituzione della squadra investigativa comune al Ministro della giustizia che, entro dieci giorni, può disporre che ad essa non si dia corso qualora ritenga che possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
      5. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il procuratore della Repubblica trasmette la richiesta di costituzione della squadra investigativa comune alla competente autorità dello Stato estero. La richiesta è comunicata al procuratore generale presso la Corte di appello il quale, se rileva che si tratta di indagini collegate a quelle di altri uffici del pubblico ministero, ne dà notizia ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica dei distretti interessati al coordinamento. Nel caso di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, del codice di procedura penale la comunicazione è data al procuratore nazionale antimafia.

Art. 3.
(Atto costitutivo e durata della squadra investigativa comune).

      1. L'atto costitutivo della squadra investigativa comune è sottoscritto dal procuratore della Repubblica.
      2. L'atto costitutivo della squadra investigativa comune indica:

          a) il titolo di reato e i fatti oggetto delle indagini;

          b) i motivi che giustificano la costituzione della squadra investigativa comune e gli atti da compiere;

          c) il capo della squadra da individuare nel funzionario o nell'ufficiale appartenenti alla polizia giudiziaria;

          d) i membri nazionali ed i membri distaccati da altri Stati;

 

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          e) il termine entro il quale la squadra investigativa comune può operare.

      3. Quando la squadra investigativa è costituita nell'ambito degli strumenti normativi dell'Unione europea, l'atto costitutivo può prevedere che alle attività da compiere sul territorio dello Stato italiano possono assistere rappresentanti o esperti di altri Stati, di organizzazioni internazionali o di organismi istituiti ai sensi del Trattato sull'Unione europea, nei limiti della competenza dell'ente di appartenenza.
      4. Il termine di cui al comma 2, lettera e), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al procuratore generale presso la Corte di appello o al procuratore nazionale antimafia.
      5. Le modificazioni dell'atto costitutivo di squadre istituite su richiesta di Stato straniero sono comunicate anche al Ministro della giustizia.

Art. 4.
(Membri distaccati, rappresentanti ed esperti. Direzione delle indagini e utilizzazione delle informazioni investigative. Acquisizione di atti al fascicolo del dibattimento).

      1. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i membri della squadra investigativa comune designati dalla competente autorità di uno Stato estero possono partecipare agli atti di indagine da compiere sul territorio dello Stato italiano, nonché all'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
      2. Il pubblico ministero che dirige la squadra investigativa comune può escludere i membri della squadra indicati nel comma 1 dalla partecipazione a singoli atti.
      3. Ai membri della squadra investigativa comune indicati al comma 1 sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo. Ad essi, se autorizzati ai sensi

 

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della legge 21 febbraio 1990, n. 36, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.
      4. Ai rappresentanti o esperti di altri Stati, di organizzazioni internazionali o di organismi istituiti ai sensi del Trattato sull'Unione europea non è consentito di esercitare le funzioni conferite ai membri della squadra investigativa comune.
      5. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari.
      6. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli dell'atto costitutivo, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se la stessa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato.
      7. L'autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 6 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo.
      8. Nel fascicolo del dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale entrano a far parte i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune nel territorio dello Stato italiano.

Art. 5.
(Responsabilità civile per i danni).

      1. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato in territorio italiano, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento della attività della squadra investigativa comune, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di appartenenza.

 

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Art. 6.
(Clausola di invarianza).

      1. All'attuazione della presente legge, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.


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