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PDL 3789

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3789



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI BIAGIO

Modifiche agli articoli 154 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti il regime dei contratti e la retribuzione del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero

Presentata il 19 ottobre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Lo status giuridico degli impiegati a contratto del Ministero degli affari esteri italiano afferisce ancora a una materia in cui sussistono molteplici lacune normative, oltre che procedurali, tali da rendere questa particolare e atipica categoria di lavoratori sotto certi aspetti vessata a livello ordinamentale e organizzativo.
      Siffatta categoria impiegatizia è infatti suddivisa in due settori: impiegati assunti ai sensi della legge italiana e impiegati assunti ai sensi della legge vigente nel Paese ospitante.
      Ai sensi della normativa vigente, i dipendenti del Ministero degli affari esteri impiegati localmente cittadini stranieri sono stati assunti e attualmente continuano ad essere assunti sulla base delle disposizioni vigenti a livello locale. Mentre per i dipendenti cittadini italiani fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, attuativo dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266, vigeva la facoltà di optare per un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana oppure dalla legge locale. Il predetto decreto legislativo ha stabilito in seguito che tutti i contratti, prescindendo dalla nazionalità del contraente, siano stipulati ai sensi della legge locale.
      Malgrado le esigenze di armonizzazione del regime giuridico degli impiegati – confermate dal titolo dello stesso decreto legislativo n. 103 del 2000 che prevede la disciplina del personale assunto localmente
 

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– l'entrata in vigore dello stesso decreto ha innescato un evidente disordine normativo in virtù del quale si sovrappongono norme italiane, disposizioni straniere e disposizioni convenzionali, oltre che norme del diritto internazionale pubblico, creando evidenti problemi di applicazione e di interpretazione delle norme a netto svantaggio della categoria di lavoratori, che risentono in prima persona della difficoltà normativa vigente in materia.
      La base normativa disciplinante lo status giuridico-contrattuale degli impiegati assunti localmente ai sensi della legge italiana era rappresentata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A partire dal 1997 questa categoria di impiegati è stata destinataria della contrattazione collettiva, anche se le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto in essere sono «adattate» mediante accordi successivi.
      L'ultimo di questi accordi è sempre stato oggetto di contestazioni per via dell'arbitrarietà delle sue clausole e dei numerosi istituti compresi nell'articolo 2 del CCNL di comparto, espressamente disapplicati nell'assetto normativo degli impiegati a contratto.
      Gli impiegati assunti ai sensi della legge italiana dal 1o gennaio 1997 al 12 maggio 2000, sebbene contrattualizzati, sono stati, assunti con contratti di lavoro che presentano divergenze rispetto ai «vecchi» contratti basati sulla legge italiana; infatti si è assistito a un ridimensionamento dell'aspetto economico, nonché a un'esclusione arbitraria del diritto al trattamento di fine servizio e alle maggiorazioni per carichi di famiglia. Solo in alcuni casi l'Amministrazione degli affari esteri ha sanato l'inadempienza contrattuale, sottoscrivendo appositi atti aggiuntivi relativi al riconoscimento della buonuscita. Per il resto, tutti i contratti di lavoro del personale assunto a decorrere dal mese di maggio del 2000 devono essere stipulati ai sensi della legge locale, come previsto dal citato decreto legislativo n. 103 del 2000.
      Malgrado le premesse iniziali, tale provvedimento non ha contribuito a «omogeneizzare» i regimi contrattuali esistenti e, in contrasto con lo spirito della legge delega, ha creato di fatto oltre 150 diverse tipologie contrattuali: praticamente una versione valida rispettivamente in ogni Stato nel quale risiedono i dipendenti assunti.
      Nei Paesi dell'Unione europea sono state ignorate palesemente tutte le clausole di parità di trattamento sancite dai trattati dell'Unione, sollevando numerosi contenziosi presso i tribunali locali nei quali il Ministero degli affari esteri soccombe sistematicamente.
      Inoltre sono state ignorate le norme convenzionali di riferimento, come le Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate a Vienna, rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963, rese esecutive dalla legge n. 804 del 1967. Infatti in molti casi l'Amministrazione degli affari esteri ha riadattato alle proprie esigenze o ai propri interessi le disposizioni vigenti nell'ordinamento locale e regolanti la disciplina contrattuale degli impiegati, in particolar modo per quanto attiene a questioni relative ad assenze per maternità, al periodo di aspettativa per gravi motivi di famiglia e al regime dei contributi previdenziali. La categoria impiegatizia il cui contratto è disciplinato dalla normativa locale è inquadrata nell'ex area B del pubblico impiego e ad essa sono riconosciute le medesime funzioni spettanti alla categoria il cui contratto è disciplinato dalla legge italiana, anche in settori delicati, quali anagrafe consolare, stato civile, cittadinanza, passaporti e contabilità degli istituti italiani di cultura all'estero. Di conseguenza, stando a tali aspetti non esiste alcuna differenziazione di tipo funzionale e professionale tale da legittimare un gap di status giuridico tra impiegati assunti prima e dopo il 13 maggio 2000, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.
      La normativa italiana di riferimento, il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come da ultimo novellato dal decreto legislativo n. 103 del 2000, è il presupposto dei contratti in parola e i princìpi stabiliti dall'articolo 154 dello
 

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stesso decreto del Presidente della Repubblica, prevedono che la legge locale si applica solo per quanto non espressamente previsto dalla seconda parte del titolo VI del medesimo decreto e che i contratti devono rispettare le norme imperative previste dall'ordinamento locale; inoltre ai documenti di impiego si applicano, in ogni caso, le norme locali più favorevoli al lavoratore, anche qualora regolino aspetti già previsti dalla seconda parte del citato titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Gli aspetti di maggiore criticità vanno ricercati nel secondo comma dell'articolo 154 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, in cui non è fatto obbligo alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari di prima classe di accertare con regolarità, dandone comunicazione al Ministero degli affari esteri, dopo aver sentito le rappresentanze sindacali in sede, la compatibilità dei contratti di lavoro con le norme locali a carattere imperativo, assicurando in ogni caso che al lavoratore vengano applicate le norme locali più favorevoli in luogo delle disposizioni previste dal medesimo decreto.
      Inoltre le nostre ambasciate, nonché gli uffici consolari di prima classe, in assenza di un preciso vincolo normativo, omettono di fatto detti adempimenti: infatti i documenti del personale in questione non vengono aggiornati dal 2001, ostacolando in questo modo l'armonizzazione dei contratti d'impiego con le norme imperative locali o con quelle ritenute più favorevoli.
      L'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come da ultimo novellato dal decreto legislativo n. 103 del 2000, prevede che la retribuzione annua base del personale a contratto venga fissata dal contratto individuale, tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali. Il riferimento vincolante al valore delle retribuzioni corrisposte da altri Paesi non può essere considerato un parametro di priorità assoluta considerando che molti Paesi, per riservatezza, oppure per motivi fiscali, rifiutano o forniscono parzialmente alle nostre rappresentanze i dati in parola. Questa priorità data al valore delle retribuzioni di altri Paesi dalla nostra normativa ha compromesso in più occasioni e compromette tuttora la concessione degli adeguamenti economici ai nostri lavoratori. Emerge una situazione paradossale che vede il nostro Paese rinunciare alla propria sovranità, subordinando le decisioni in materia di retribuzione del proprio personale a determinazioni di Stati terzi.
      In considerazione di tali evidenti incongruenze normative che stanno creando serie difficoltà sia in termini retributivi sia in termini di correttezza contrattuale ai nostri lavoratori oltre confine, impiegati con un contratto a legge locale, si rende impellente una rettifica normativa che ha il merito di non comportare alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il secondo comma dell'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «È fatto obbligo alle rappresentanze diplomatiche o, in assenza, agli uffici consolari di prima classe di accertare con regolarità, dandone comunicazione ai competenti uffici, di concerto con le rappresentanze sindacali in sede, la compatibilità del contratto con le norme locali a carattere imperativo, assicurando in ogni caso l'applicazione delle norme locali più favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni del presente titolo. Le condizioni contrattuali devono comunque essere adeguate a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati».

Art. 2.

      1. Al primo comma dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, la parola: «, principalmente» è soppressa.

Art. 3.

      1. Dall'attuazione degli articoli 154 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come da ultimo modificati dalla presente legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


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