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PDL 4245

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4245



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

STRADELLA, GHIGLIA, TORTOLI, TOMMASO FOTI

Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'assetto societario e delle funzioni della società ANAS Spa, nonché in materia di ridefinizione della rete autostradale e stradale di interesse nazionale

Presentata il 31 marzo 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — È a tutti noto che nella presente congiuntura l'attività legislativa in materia di infrastrutture – e, più in generale, il complesso delle misure delle politiche infrastrutturali – deve conformarsi a una duplice e fondamentale esigenza: garantire il rigoroso rispetto degli impegni assunti dall'Italia in sede europea per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e mettere in campo iniziative idonee a sostenere lo sviluppo del settore dell'economia connesso alla realizzazione delle infrastrutture, a partire da quelle capaci di rimuovere gli ostacoli che si frappongono a un maggiore coinvolgimento delle risorse private nella realizzazione delle opere infrastrutturali.
      Sotto questo duplice profilo è oltremodo opportuno riproporre sul piano legislativo alcune misure, già introdotte dal Parlamento nella XIV legislatura e, purtroppo, abrogate nella XV legislatura, dirette, in primo luogo, a completare il processo di privatizzazione della società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa e la sua fuoriuscita dal perimetro della pubblica amministrazione secondo la classificazione adottata dalle regole contabili europee che, a tale fine, richiedono la copertura di almeno il 50 per cento dei costi di produzione dalla vendita di beni e di servizi sul mercato. In secondo luogo, le citate misure mirano, ponendo in essere un nuovo, forte, strumento attrattivo dei
 

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capitali privati nel settore delle infrastrutture stradali, a supportare con efficacia la ripresa dell'economia e a fornire un'adeguata risposta alle maggiori criticità infrastrutturali, nonché alle necessità di riequilibrio e di modernizzazione della dotazione infrastrutturale tra le diverse aree territoriali del Paese.
      Infine, la duttilità degli strumenti societari che sono disciplinati dalla proposta di legge consente di muovere con rinnovata efficacia verso l'obiettivo di un maggiore coinvolgimento delle regioni nelle attività di gestione delle reti esistenti e di costruzione di nuove infrastrutture stradali e autostradali.
      In particolare, gli articoli 1 e 2 riconoscono alla società ANAS Spa la possibilità di subconcedere a una o più società da essa costituite i compiti ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a talune tratte stradali o autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo. Le società subconcessionarie, cui saranno trasferite le pertinenti organizzazioni aziendali, saranno tenute, nei confronti della società ANAS Spa, agli stessi obblighi e condizioni assunti dalla stessa società nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i medesimi compiti, restando la società ANAS Spa comunque responsabile del loro adempimento nei confronti del Ministero concedente.
      Il successivo articolo 3 mira invece, attraverso l'impiego delle risorse derivanti dalle cessioni azionarie previste dall'articolo 2, a contribuire a porre in essere una complessiva ridefinizione della rete stradale di interesse nazionale esistente da realizzare, nell'ambito della più generale riforma in senso federale della Repubblica, attraverso una rinnovata e rafforzata cooperazione tra lo Stato, le regioni, gli enti locali e la società ANAS Spa, su un tema centrale come quello della gestione e della valorizzazione della rete infrastrutturale autostradale e stradale del Paese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, in conformità con l'atto di indirizzo adottato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, può subconcedere ad una o più società da essa costituite i compiti ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a talune tratte stradali o autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo. Le società subconcessionarie, alle quali sono trasferite le pertinenti organizzazioni aziendali, sono tenute, nei confronti della società ANAS Spa all'osservanza degli stessi obblighi e condizioni assunti dalla società ANAS Spa nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i medesimi compiti, restando la società ANAS Spa comunque responsabile del loro adempimento nei confronti del Ministero concedente.

Art. 2.

      1. Con atto di indirizzo adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tratte stradali e autostradali di cui all'articolo 1 e sono disciplinate le modalità con cui la società ANAS Spa procede alla costituzione, alla gestione o alla cessione della partecipazione, ovvero della partecipazione di maggioranza, delle società subconcessionarie, di cui al medesimo articolo 1, e delle tratte stradali e autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo. Con il medesimo atto di indirizzo sono individuate le modalità di gestione e di eventuale trasferimento, anche a società

 

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all'uopo costituite, delle partecipazioni già possedute dalla società ANAS Spa in società concessionarie autostradali, ivi comprese le modalità di designazione degli organi sociali in sede di costituzione delle nuove società di cui al citato articolo 1. Il Governo trasmette alle Camere il predetto atto di indirizzo per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 3.

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, si provvede alla ridefinizione della rete autostradale e stradale di interesse nazionale esistente, individuata ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con conseguente modifica della stessa rete secondo le procedure di cui al medesimo decreto legislativo n. 461 del 1999, al fine di:

          a) rinforzare le misure di sicurezza stradale;

          b) rendere la rete autostradale e stradale più omogenea sul territorio, eliminando le ingiustificate discontinuità di itinerari e le eventuali incongruenze nelle diverse classificazioni regionali;

          c) razionalizzare i costi di gestione attiva dei traffici, ordinari e in condizioni di emergenza;

          d) garantire una manutenzione ordinaria e straordinaria della rete autostradale e stradale adeguata all'evoluzione dei flussi veicolari.

      2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede, altresì, a ripartire tra la società ANAS Spa e le

 

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regioni interessate l'ammontare delle risorse, derivanti dalle cessioni di partecipazioni previste dall'articolo 2, da destinare alle complessive attività di ridefinizione della rete autostradale e stradale di interesse nazionale esistente previste dal medesimo comma 1.


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