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PDL 4178

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4178



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAMBURSANO

Modifiche agli articoli 26, 72-bis e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, in materia di riscossione coattiva di imposte, tasse e tributi

Presentata il 15 marzo 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — L'efficienza e l'efficacia del sistema di riscossione coattiva delle imposte, delle tasse e dei tributi, ha sempre goduto di particolari rilevanza ed attenzione da parte del legislatore, tanto che sono state introdotte varie misure volte a migliorarne la funzionalità.
      Il processo di ripubblicizzazione del sistema di riscossione ha portato all'istituzione della società Equitalia Spa, a totale controllo pubblico.
      Nonostante i buoni risultati del nuovo assetto del settore, la disciplina di riscossione delle imposte necessita, tuttavia, di ulteriori ed urgenti interventi volti ad una maggiore tutela del cittadino contribuente. Occorre coniugare la legittima necessità dell'amministrazione finanziaria a che tutte le imposte dovute siano versate da tutti i cittadini e quella di correggere alcune disposizioni vigenti lesive di legittimi interessi del singolo contribuente. Alcune norme aggiungono a carico del contribuente costi eccessivi o ingiustificati per il debito emerso nei confronti dell'erario; altre evidenziano procedure burocratiche eccessivamente onerose e procedure di recupero del debito che mettono a rischio il prosieguo dell'attività economica del contribuente; altre ancora quantificano le sanzioni in modo spropositato rispetto a quanto effettivamente dovuto.
      La presente proposta di legge intende riaffermare alcuni princìpi a tutela del contribuente, quali la ragionevole certezza del buon fine della notifica degli atti, la proporzionalità tra mezzo e fine e la necessità di un preavviso per gli atti pregiudizievoli che vanno ad incidere sul suo patrimonio, nonché la possibilità di adempiere spontaneamente al pagamento delle imposte dovute e di contestare le pretese dell'erario.
      Alcune sentenze di commissioni tributarie provinciali hanno fatto emergere
 

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vuoti nella disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento che comportano un grave danno patrimoniale a carico del contribuente.
      Al fine di ovviare a tale vuoto normativo, l'articolo 1 della proposta di legge prevede modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, disciplinando in modo più dettagliato le modalità per la notificazione delle cartelle di pagamento, con particolare riguardo ai contribuenti provvisoriamente assenti dal luogo di residenza.
      Con l'articolo 2 si disciplina il pignoramento dei crediti verso terzi. L'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 prevede che l'agente della riscossione possa chiedere al debitore del soggetto iscritto a ruolo di pagare all'erario, entro termini brevi, i debiti del suo creditore.
      L'agente della riscossione può impartire l'ordine al debitore del soggetto iscritto a ruolo di pagare direttamente, entro quindici giorni dalla notifica dell'atto medesimo, le somme dovute dallo stesso all'erario e iscritte a ruolo, qualunque ne sia la natura, con la sola eccezione dei crediti pensionistici, anche ricorrendo al pignoramento di somme detenute sui conti correnti bancari dei medesimi soggetti.
      Numerosi sono i casi in cui i contribuenti si sono trovati ad avere non solo bloccato, ma addirittura svuotato, il proprio conto corrente bancario, senza essere stati opportunamente informati, precludendo la possibilità di pagare spontaneamente o di attivare iniziative di autotutela. Si ritiene che i poteri concessi agli agenti della riscossione siano eccessivi e sproporzionati rispetto alla posizione del contribuente. La modifica proposta con l'articolo 2 prevede che l'atto di pignoramento contenente l'ordine di pagare all'esattore debba essere notificato sia al soggetto terzo (ad esempio la banca), sia al contribuente e che la notifica venga effettuata entro trenta giorni, per consentire al contribuente di pagare spontaneamente, utilizzando altri fondi, e di avviare le procedure di autotutela.
      Con l'articolo 3 si propone una modifica all'articolo 77 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 prevedendo che il ruolo costituisca titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede, solo se l'importo complessivo del credito supera complessivamente 10.000 euro. Tale importo potrà essere aggiornato con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Notificazione della cartella di pagamento).

      1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se nel comune nel quale deve essere eseguita la notificazione è situata l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente, ma non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità, per incapacità o per rifiuto delle persone legittimate a riceverla, la medesima è eseguita con il deposito della cartella di pagamento nella casa del comune dove la notificazione deve essere eseguita, con l'affissione di un avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e con l'invio di una comunicazione del deposito tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento»;

          b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
      «La notificazione di cui al terzo comma, secondo periodo, si intende eseguita solo con il compimento di tutte le formalità ivi previste. Per l'invio della comunicazione del deposito si applica l'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni».

Art. 2.
(Pignoramento dei crediti verso i terzi).

      1. L'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

 

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1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 72-bis.(Pignoramento dei crediti verso terzi). – 1. L'atto di pignoramento dei crediti verso terzi deve sempre essere previamente notificato sia al terzo sia al contribuente, anche qualora contenga l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario.
      2. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

          a) nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione è maturato anteriormente alla data di tale notifica;

          b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

      3. L'Agenzia delle entrate, o il diverso ente che ha iscritto a ruolo, e l'agente della riscossione devono rispondere entro dieci giorni alle istanze di autotutela presentate in relazione alle pretese per le quali si procede con l'ordine di pagamento di cui al comma 2, quando tale circostanza è specificata dal contribuente nell'intestazione dell'istanza di autotutela.
      4. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2».

Art. 3.
(Iscrizione di ipoteca).

      1. Il comma 1 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo

 

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costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede, se l'importo complessivo del credito supera complessivamente 10.000 euro. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».


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