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PDL 4151

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4151



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI PIETRO

Sanzioni in materia di candidatura dei soggetti condannati o sottoposti a procedimenti penali per delitti di particolare gravità, ovvero sottoposti a misure di prevenzione, alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali

Presentata l'8 marzo 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Il rapporto tra politica e criminalità organizzata costituisce certamente uno degli aspetti più inquietanti e più preoccupanti del fenomeno mafioso e della storia delle forze politiche e delle istituzioni del nostro Paese.
      Nel febbraio 2010, nel prendere atto dei nuovi ambiti di inchiesta ad essa riconosciuti e nell'avvertire la necessità di una perdurante attenzione, senza soluzione di continuità, da parte delle istituzioni parlamentari, sui fenomeni di criminalità mafiosa, al fine di determinare il più alto ed efficace contrasto e di interdirne la pervasività anche a danno delle istituzioni, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di seguito «Commissione», ha approvato – all'unanimità – una relazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.
      La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di trasporre nella sfera normativa primaria le indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione (elevandolo da fonte meramente persuasiva a fonte di rango primario di carattere precettivo) – considerando la «responsabilità» dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste civiche nel presentare o sostenere soggetti che versano nelle ipotesi di incandidabilità introdotte
 

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all'unanimità e di sanzionare tale responsabilità con il decadimento dal diritto al rimborso elettorale corrispondente.
      Lo spirito di unità e di condivisione registrato in seno alla Commissione nel febbraio 2010 dovrebbe auspicabilmente guidare anche l’iter normativo del presente provvedimento. La sua celere approvazione, infatti, fornirà un segno di speranza e di legalità della classe politica nei confronti del Paese ma, soprattutto, nei confronti di se stessa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I partiti e i movimenti politici, nonché le formazioni e le liste civiche che perseguono finalità istituzionali di carattere politico assimilabili ai partiti e ai movimenti politici ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione e dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non possono presentare né sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali candidati nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata emessa una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:

          a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

          b) estorsione e usura, di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale;

          c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

          d) trasferimento fraudolento di valori di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;

          e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone

 

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sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, di cui all'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

          f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

          g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

      2. I partiti e i movimenti politici nonché le formazioni e le liste civiche di cui al comma 1 non possono, altresì, presentare né sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, come candidati alle elezioni di cui al medesimo comma 1 i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:

          a) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

          b) sono stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;

          c) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

      3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

 

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Art. 2.

      1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 da parte dei partiti e dei movimenti politici, nonché delle formazioni e delle liste civiche di cui al medesimo articolo 1 comporta la decadenza per i medesimi dai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali corrispondenti.


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