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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3921-C |
Il Comitato per la legislazione,
esaminata la proposta di legge n. 3921-B, limitatamente alle parti modificate dal Senato;
ricordato che, il 14 ottobre 2009, il Comitato si era espresso sul testo del progetto di legge n. 2555, recante Legge di contabilità e finanza pubblica, successivamente approvato in via definitiva dalle due Camere il 16 dicembre 2009 (legge n. 196 del 2009), al quale il provvedimento in esame introduce talune modifiche;
rilevato che il provvedimento all'esame, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal Senato, modifica la legge n. 196 del 2009, introducendo disposizioni volte all'armonizzazione ed all'allineamento del sistema nazionale delle decisioni di bilancio – con particolare riferimento ai contenuti e alla tempistica di esame dei principali documenti nazionali – alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento ex ante delle politiche economiche degli Stati membri; non appaiono tuttavia riconducibili a tale finalità, l'articolo 5 (recante norme di delega in materia di gestione del bilancio dello Stato), l'articolo 7, comma 1, lettera l) (recante il differimento del termine per l'esercizio della delega in materia di razionalizzazione, trasparenza, efficienza ed efficacia di specifiche procedure di spesa) e l'articolo 7, comma 1, lettera m), numero 2) (che introduce una fase sperimentale nell'ambito dell'attuazione della delega relativa al completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato);
osservato altresì che il provvedimento, all'articolo 6, comma 3, nell'abrogare il comma 17-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, interviene su una norma di recente approvazione, circostanza che, come già rilevato in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;
rilevato che il progetto di legge, all'articolo 5, modifica l'articolo 42 della legge n. 196 del 2009 recante delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa, introducendo una nuova disposizione di delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, da esercitare nel termine di quattro anni; la disposizione in oggetto, riproducendo, al comma 2, quanto previsto dall'articolo 42, comma 2, della legge n. 196 del 2009, nella parte in cui dispone l'avvio di una fase sperimentale non contiene più, tuttavia, la previsione di un decreto ministeriale cui si affidi l'individuazione delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le relative modalità di attuazione, come era invece previsto nel testo originario della disposizione; la nuova formulazione si limita a prevedere che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti un rapporto sull'attività
rilevato, infine, che il provvedimento, all'articolo 2, comma 3, laddove prevede che il Documento di economia e finanza (DEF) debba essere trasmesso alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la cui istituzione, già prevista in uno schema di decreto legislativo adottato dal Consiglio dei ministri in data 30 novembre 2010, è oggetto del parere reso nella seduta del 24 marzo 2011 dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sullo schema di decreto legislativo relativo al federalismo regionale (atto del Governo n. 317);
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 5, comma 2, nella parte in cui prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti un rapporto sull'attività di sperimentazione, valuti la Commissione:
a) se la previsione di un periodo di sperimentazione sia comunque necessaria, tenuto conto che la disposizione in oggetto, modificando l'articolo 42 della legge n. 196 del 2009, introduce una nuova disposizione di delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, senza al contempo disporre, differentemente dal testo originario dell'articolo 42, la soppressione del bilancio di competenza;
b) se, ove si intenda mantenere la previsione di un periodo di sperimentazione, non sia opportuno ripristinare la previsione di un decreto ministeriale cui demandare la definizione delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, dei relativi termini e delle modalità di attuazione;
all'articolo 7, comma 1, lettera m), numero 2), laddove introduce, novellando la lettera e) del comma 2 dell'articolo 40 della legge n. 196 del 2009, una fase sperimentale anche nell'ambito dell'attuazione della delega relativa al completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che della fase sperimentale in oggetto si dia conto nel medesimo
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
valuti la Commissione l'opportunità di collocare il comma 3 dell'articolo 6, che dispone l'abrogazione del comma 17-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, nell'ambito dell'articolo 7, rubricato «modificazioni e abrogazione di disposizioni normative».
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata, limitatamente alle modifiche apportate dal Senato, la proposta di legge n. 3921-B, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;
considerato che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alle materie «rapporti dello Stato con l'Unione europea», «sistema tributario e contabile dello Stato» che le lettere a) ed e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza concorrente tra Stato e regioni;
richiamato il parere espresso da questo Comitato il 3 febbraio 2011 nel corso dell'esame in prima lettura;
osservato che:
l'articolo 5, comma 1, novella l'articolo 42 della legge n. 196 del 2009, recante delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa, sostituendolo integralmente al fine di disporre una delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa;
il comma 2 del nuovo articolo 42 prevede una sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari finalizzata all'esercizio della delega legislativa;
tale sperimentazione costituisce il presupposto per l'esercizio della delega, atteso che il principio o criterio direttivo di cui alla lettera f) del comma 1 del nuovo articolo 42 prevede che il Governo
le modalità della sperimentazione non vengono tuttavia determinate, a differenza di quanto avviene nell'attuale articolo 42, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che rimette a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, dei relativi termini e delle modalità di attuazione e che prevede che lo schema del decreto, dopo l'acquisizione del parere della Corte dei conti, sia trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere: lo schema del decreto in questione è stato peraltro già adottato dal Governo e trasmesso alle Camere per l'espressione del prescritto parere, che è stato reso (atto del Governo n. 290);
rilevato che:
la novella apportata dall'articolo 5, comma 1, all'articolo 42 della legge n. 196 del 2009 modifica in parte l'oggetto della delega;
la mancata disciplina della sperimentazione si riflette sui principi e criteri direttivi della delega,
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di dettare una disciplina della sperimentazione di cui all'articolo 5, comma 1, capoverso Art. 42, comma 2, eventualmente rinviando a un apposito decreto ministeriale, da emanarsi previo parere della Corte dei conti e delle competenti Commissioni parlamentari, come già previsto dall'attuale comma 2 dell'articolo 42 della legge n. 196 del 2009.
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