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PDL 4219

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4219



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali

Presentato il 26 marzo 2011


      

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Onorevoli Deputati! — Nella prossima stagione assembleare, le società saranno chiamate ad applicare le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, che ha profondamente innovato la disciplina dell'intervento in assemblea e dell'esercizio del diritto di voto.
      Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle assemblee ordinarie è necessario permettere a tutte le società cui si applica l'articolo 154-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di avvalersi della possibilità, prevista dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, di convocare l'assemblea annuale nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, anche se tale facoltà non sia prevista dallo statuto della società.
      Considerate le incertezze applicative legate all'introduzione della nuova disciplina, si ritiene altresì necessario consentire che gli amministratori possano rinviare un'assemblea già convocata al fine di una migliore organizzazione della stessa, anche qualora la possibilità di tenere l'assemblea nel termine più lungo fosse già statutariamente consentita.
      Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e pertanto non è stata redatta relazione tecnica.
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011

Misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Visto l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

        Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

        Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee annuali previste dall'articolo 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, in considerazione della prima applicazione delle norme recate dal citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Assemblea annuale).

        1. In sede di prima applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, è consentito alle società alle quali si applica l'articolo 154-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, convocare l'assemblea di cui all'articolo 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, anche qualora tale possibilità non sia prevista dallo statuto della società.

 

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        2. È altresì consentito alle società alle quali si applica l'articolo 154-ter, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già pubblicato l'avviso di convocazione dell'assemblea annuale, di convocare l'assemblea, in prima o unica convocazione, a nuova data, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'articolo 125-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, purché non sia ancora decorso, con riferimento alla assemblea originariamente convocata, il termine indicato all'articolo 83-sexies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Qualora l'assemblea sia stata convocata anche per la nomina dei componenti degli organi societari, le liste eventualmente già depositate presso l'emittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione. È consentita la presentazione di nuove liste nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalla normativa di attuazione dell'articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Qualora sia stata convocata con il medesimo avviso anche l'assemblea straordinaria, questa può essere parimenti rinviata alla nuova data.

Articolo 2.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 25 marzo 2011.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.


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