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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4125 |
a) la ricerca e l'attuazione di un percorso didattico formativo, di tipo universitario, idoneo a rendere adeguato il titolo alle attuali mansioni degli odontotecnici in quanto fabbricanti di dispositivi medici;
b) la sempre crescente necessità di professionalizzare, legislativamente, l'attività dell'odontotecnico, anche per rendere paritetico il trattamento legislativo che le istituzioni hanno già riservato alle altre categorie disciplinate dal citato regolamento
c) la necessità di un'adeguata responsabilizzazione degli operatori odontotecnici anche attraverso la costituzione di un loro organo di autogoverno e di vigilanza, ovvero di un collegio nazionale o di un albo professionale;
d) la sempre maggiore richiesta di esaltazione dell'estetica, ormai presente da anni nel settore dentale, che fa sì che per la riuscita ottimale, sia tecnica che estetica, di una riabilitazione protesica sia indispensabile la collaborazione tra odontoiatra e odontotecnico, con la presenza in studio, per gli atti tecnici, di quest'ultimo. Quindi è indispensabile disciplinare per legge tale presenza superando il vetusto articolo 8 del citato regolamento di cui al regio decreto n. 1334 del 1928 che per tale presenza prevede la segnalazione dei giorni e degli orari agli uffici comunali competenti.
In ben due occasioni il Consiglio superiore di sanità del Ministero della salute si è espresso in modo favorevole a tale adeguamento del profilo professionale di odontotecnico e questi pareri rafforzano la convinzione dell'indispensabilità per il sistema sanitario pubblico e privato di un odontotecnico professionista sanitario.
Per dare concretezza a quanto esposto si può semplificare affermando che solo chi fabbrica un dispositivo medico protesico può individuare con facilità gli eventuali interventi atti a ottimizzare le funzioni del dispositivo e che, pertanto, la sua presenza in studio per fornire la necessaria assistenza tecnica garantisce un maggior benessere ai pazienti sottoposti a cicli di riabilitazione protesica.
1. Al fine dell'adeguamento del profilo sanitario di odontotecnico, è individuata la figura dell'odontotecnico quale professione sanitaria afferente all'area tecnico-assistenziale, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251.
2. L'odontotecnico è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante e titolare di laboratorio odontotecnico, provvede, in qualità di fabbricante, alla progettazione e alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, in conformità alla prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dall'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria.
3. L'odontotecnico titolare di laboratorio odontotecnico può collaborare, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, nonché all'interno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi della normativa vigente, agli atti di verifica di congruità, in base alle sue esclusive competenze tecniche, dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico allo scopo di ottimizzare gli elementi relativi esclusivamente al manufatto dal medesimo realizzato.
1. La produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico è realizzata esclusivamente all'interno di laboratori odontotecnici in possesso dei requisiti previsti e autorizzati ai sensi della normativa vigente, sotto l'esclusiva responsabilità
a) è responsabile dell'organizzazione, della pianificazione e della qualità degli atti professionali svolti;
b) esegue, su indicazione dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, le modifiche sui dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico;
c) svolge attività didattica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
3. L'odontotecnico esercita la sua attività professionale in regime di lavoro autonomo assumendo la titolarità del laboratorio odontotecnico o, in taluni casi, la direzione tecnica in regime di dipendenza, in strutture pubbliche e private.
1. Per esercitare la professione sanitaria di odontotecnico è necessario conseguire la relativa laurea ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
2. La laurea di cui al comma 1 costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di odontotecnico.
3. Le università provvedono alla formazione dell'odontotecnico attraverso la facoltà di medicina e chirurgia, in collaborazione con altre facoltà, nell'ambito delle risorse dei rispettivi bilanci e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni
1. I titoli di odontotecnico conseguiti in base alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelli conseguiti a seguito del superamento con esito positivo dei corsi di cui all'articolo 4 sono equiparati alla laurea prescritta dall'articolo 3 e costituiscono titoli abilitanti all'esercizio della professione.
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