Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4125

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4125



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RONDINI, ALLASIA, COMAROLI, CONSIGLIO, FOLLEGOT, GRIMOLDI, PINI, RAINIERI

Disposizioni concernenti la disciplina della professione sanitaria di odontotecnico

Presentata il 1o marzo 2011


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — La motivazione di una proposta di legge per adeguare il profilo professionale sanitario di odontotecnico va ricercata nell'ormai anacronistico regolamento di cui al regio decreto n. 1334 del 1928, che regola l'attività di odontotecnico.
      Tale disciplina rende per molti versi antiquata, sul piano giuridico, l'attività dell'odontotecnico che, invece, si è evoluta, in modo concreto, in termini tecnici e professionali. Inoltre, l'odontotecnico, in quanto professione sanitaria esistente fin dal 1928, non è da ritenersi quale nuova figura professionale sanitaria; si giustifica così l'intervento in esame, che rappresenta un semplice adeguamento legislativo del profilo professionale e del relativo percorso didattico, così come già avvenuto per altre figure sanitarie.
      A sostegno di tale necessità concorrono anche:

          a) la ricerca e l'attuazione di un percorso didattico formativo, di tipo universitario, idoneo a rendere adeguato il titolo alle attuali mansioni degli odontotecnici in quanto fabbricanti di dispositivi medici;

          b) la sempre crescente necessità di professionalizzare, legislativamente, l'attività dell'odontotecnico, anche per rendere paritetico il trattamento legislativo che le istituzioni hanno già riservato alle altre categorie disciplinate dal citato regolamento

 

Pag. 2

di cui al regio decreto n. 1334 del 1928;

          c) la necessità di un'adeguata responsabilizzazione degli operatori odontotecnici anche attraverso la costituzione di un loro organo di autogoverno e di vigilanza, ovvero di un collegio nazionale o di un albo professionale;

          d) la sempre maggiore richiesta di esaltazione dell'estetica, ormai presente da anni nel settore dentale, che fa sì che per la riuscita ottimale, sia tecnica che estetica, di una riabilitazione protesica sia indispensabile la collaborazione tra odontoiatra e odontotecnico, con la presenza in studio, per gli atti tecnici, di quest'ultimo. Quindi è indispensabile disciplinare per legge tale presenza superando il vetusto articolo 8 del citato regolamento di cui al regio decreto n. 1334 del 1928 che per tale presenza prevede la segnalazione dei giorni e degli orari agli uffici comunali competenti.
      In ben due occasioni il Consiglio superiore di sanità del Ministero della salute si è espresso in modo favorevole a tale adeguamento del profilo professionale di odontotecnico e questi pareri rafforzano la convinzione dell'indispensabilità per il sistema sanitario pubblico e privato di un odontotecnico professionista sanitario.
      Per dare concretezza a quanto esposto si può semplificare affermando che solo chi fabbrica un dispositivo medico protesico può individuare con facilità gli eventuali interventi atti a ottimizzare le funzioni del dispositivo e che, pertanto, la sua presenza in studio per fornire la necessaria assistenza tecnica garantisce un maggior benessere ai pazienti sottoposti a cicli di riabilitazione protesica.

 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Figura e profilo professionali).

      1. Al fine dell'adeguamento del profilo sanitario di odontotecnico, è individuata la figura dell'odontotecnico quale professione sanitaria afferente all'area tecnico-assistenziale, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251.
      2. L'odontotecnico è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante e titolare di laboratorio odontotecnico, provvede, in qualità di fabbricante, alla progettazione e alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, in conformità alla prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dall'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria.
      3. L'odontotecnico titolare di laboratorio odontotecnico può collaborare, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, nonché all'interno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi della normativa vigente, agli atti di verifica di congruità, in base alle sue esclusive competenze tecniche, dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico allo scopo di ottimizzare gli elementi relativi esclusivamente al manufatto dal medesimo realizzato.

Art. 2.
(Contesti operativi).

      1. La produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico è realizzata esclusivamente all'interno di laboratori odontotecnici in possesso dei requisiti previsti e autorizzati ai sensi della normativa vigente, sotto l'esclusiva responsabilità

 

Pag. 4

dell'odontotecnico titolare di laboratorio.
      2. L'odontotecnico, nell'ambito delle proprie competenze:

          a) è responsabile dell'organizzazione, della pianificazione e della qualità degli atti professionali svolti;

          b) esegue, su indicazione dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, le modifiche sui dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico;

          c) svolge attività didattica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

      3. L'odontotecnico esercita la sua attività professionale in regime di lavoro autonomo assumendo la titolarità del laboratorio odontotecnico o, in taluni casi, la direzione tecnica in regime di dipendenza, in strutture pubbliche e private.

Art. 3.
(Abilitazione).

      1. Per esercitare la professione sanitaria di odontotecnico è necessario conseguire la relativa laurea ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
      2. La laurea di cui al comma 1 costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di odontotecnico.
      3. Le università provvedono alla formazione dell'odontotecnico attraverso la facoltà di medicina e chirurgia, in collaborazione con altre facoltà, nell'ambito delle risorse dei rispettivi bilanci e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.
(Norma finale).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni

 

Pag. 5

in materia di corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico del decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, sono abrogate. Agli studenti che si sono iscritti ai citati corsi entro l'anno scolastico 2010-2011 è comunque garantito il completamento degli studi.

Art. 5.
(Norma transitoria).

      1. I titoli di odontotecnico conseguiti in base alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelli conseguiti a seguito del superamento con esito positivo dei corsi di cui all'articolo 4 sono equiparati alla laurea prescritta dall'articolo 3 e costituiscono titoli abilitanti all'esercizio della professione.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su