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PDL 4138

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4138



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAVALLOTTO, ALLASIA, GRIMOLDI, GOISIS, BITONCI, BRAGANTINI, COMAROLI, DI VIZIA, FEDRIGA, FOLLEGOT, PINI, RAINIERI

Istituzione del Fondo per il sostegno delle vittime di reati, mediante destinazione dei proventi percepiti dalle persone condannate per gravi reati come corrispettivo per l'uso della propria immagine o di informazioni sulla loro attività criminale

Presentata il 4 marzo 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Da molti anni la legislazione del nostro Paese ha mostrato una doverosa attenzione nei confronti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; infatti, sono state previste a partire dagli anni settanta misure e forme di assistenza, sostegno e informazione a favore delle vittime di questi reati e dei loro familiari superstiti. L'articolata legislazione in materia ha infatti origine con la determinazione di una serie di provvidenze a favore degli appartenenti alle Forze dell'ordine e dei militari colpiti nell'adempimento del dovere. Successivamente, la platea dei beneficiari si è andata estendendo, arrivando a comprendere le vittime del terrorismo e, più in generale, le vittime di azioni criminose. Ricordiamo, a titolo puramente esemplificativo, la legge n. 302 del 1990, in materia di tutela delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, la legge n. 512 del 1999 sull'istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, e la legge n. 44 del 1999, che istituisce il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. Ma nessuna norma di diritto interno riconosce il diritto al risarcimento per reati intenzionali violenti diversi da quelli specifici già regolamentati dallo Stato.
      Nel corso degli ultimi decenni è venuta sempre più maturando, sul piano della politica criminale, l'esigenza di farsi carico dell'assistenza alle vittime dei reati alla
 

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stessa stregua e dunque in misura non minore, di quanto, da più antica data, praticato in ordine al trattamento da adottare nei confronti degli autori dei reati. In linea di principio, il risarcimento del danno dovrebbe essere attuato a cura dell'autore del reato. Tuttavia, sul piano generale, oggi il quadro complessivo dei risarcimenti risulta tutt'altro che rassicurante, ove si pensi alle numerose ipotesi di autori di reato rimasti ignoti o scomparsi dalla circolazione o, comunque, di reati insolvibili.
      I problemi delle vittime dei reati sono stati a lungo trascurati e questa sensazione di abbandono è stata acuita dalla progressiva concentrazione di attenzione verso la personalità e gli interessi dell'autore del reato e dal talora mortificante raffronto, specie per le vittime traumatizzate in massimo grado, con il dispendio di risorse e di energie provocato dalle varie forme di protezione previste a favore di coloro che collaborano con la giustizia, dopo averla offesa. Un efficace stimolo al riconoscimento della posizione della vittima come soggetto debole meritevole di una particolare tutela giuridica sia nel sistema di diritto sostanziale che in quello di diritto processuale è venuto da un intervento normativo a livello europeo, attuato con la decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001, adottata dal Consiglio dell'Unione europea, che individua uno standard minimo di diritti che ciascun Paese membro deve garantire alle vittime del reato, quali portatrici di istanze autonome cui ciascun ordinamento deve dare spazio e soddisfazione.
      L'attenzione giuridica e mediatica che si riserva all'autore del reato rende la vittima di nuovo violata, fino ad arrivare al paradosso di assistere al racconto romanzato, attraverso trasposizioni letterarie o cinematografiche, delle gesta dei criminali che hanno causato loro tanto dolore.
      Negli ultimi tempi si assiste con una certa frequenza, infatti, all'uscita di libri e di pellicole cinematografiche che ripercorrono le vite di noti criminali e raramente questi racconti si soffermano a evidenziare la sofferenza che quegli atti criminali hanno prodotto, dimenticando in questo modo di onorare la memoria delle vittime e di rispettare il dolore dei loro familiari. Oltretutto, in questi casi il criminale si trova a beneficiare economicamente della commercializzazione dei propri reati e questo appare oltraggioso nei confronti delle vittime e dei loro familiari.
      Nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America è previsto che, qualora un criminale che abbia commesso gravi reati, decidesse di rendere pubblica, attraverso libri, memorie o film, la propria storia di delinquenza, l'autorità giudiziaria, su istanza di una «enforcement authority», può disporre che una quota dei proventi a lui derivanti da queste iniziative sia destinata a un fondo statale (Coroners and Justice Act 2009, Part 7)
      Nel 1977, il legislatore dello Stato di New York ha emanato una legge che vietava ai criminali di utilizzare la loro notorietà per ottenere profitto, comunemente chiamata «Son of Sam Law». Questa legge prevedeva che quando un criminale condannato concludeva un contratto per ricevere proventi dal racconto del suo delitto – come un libro, film, show televisivi o altre rappresentazioni del reato – la parte che aveva concluso il contratto con lui doveva pagare allo Stato tutti i proventi che avrebbe altrimenti dovuto pagare al criminale. Questi fondi venivano posti a favore delle vittime del reato o, in alcuni casi, destinati al fondo statale di risarcimento delle vittime.
      Questa legge fu emanata per vietare che il famigerato assassino condannato David Berkowitz, conosciuto anche come «Figlio di Sam», e altri criminali come lui, traessero profitto dalla vendita di storie relative ai crimini da loro commessi.
      Il principio alla base della «Son of Sam Law» ritiene che è contrario all'ordine pubblico consentire che criminali violenti traggano profitto dal racconto dei loro crimini, mentre le loro vittime soffrono finanziariamente e sono costrette a sopportare il dolore emotivo aggiunto dalla pubblicità. Seguendo l'esempio di New York, altri 42 Stati e il Governo federale
 

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hanno emanato simili leggi «Figlio di Sam». Sembra arrivato il momento che anche l'Italia si doti di uno strumento normativo similare, che faccia confluire i ricavi economici dei film, dei libri e delle fiction ispirati alla vita di noti criminali, in un apposito Fondo per il sostegno delle vittime dei reati e delle loro famiglie.
      Una parte di questo Fondo, e precisamente la metà, sarà utilizzata per l'assistenza medica e legale e per il sostegno psicologico delle vittime, mentre l'altra metà sarà destinata alla realizzazione di progetti nelle scuole secondarie di secondo grado e nelle università per spostare il punto di vista dal criminale alla vittima. In questo modo si vuole scongiurare il rischio che gli adolescenti possano essere affascinati dal racconto romanzato di vite sregolate e tormentate, dando loro la possibilità di indagare e di scoprire quali sono le conseguenze che gli atti criminosi provocano sulle vite degli altri.
      La presente proposta di legge vuole essere un segnale di sostegno, in termini morali ed economici, per tutte le vittime che hanno subìto l'oltraggio di vedere il proprio carnefice diventare noto, e a volte addirittura ricco, in seguito al racconto delle azioni criminali commesse.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Fondo per il sostegno delle vittime di reati).

      1. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per il sostegno delle vittime di reati, di seguito denominato «Fondo».
      2. Il Fondo è alimentato da tutti i proventi o gli utili derivanti, direttamente o indirettamente, dalla stipula di contratti commerciali da parte di un condannato per reati gravi che rende noti gli atti criminali commessi attraverso libri, interviste, spettacoli televisivi, rappresentazioni teatrali o intrattenimenti dal vivo di qualunque genere, film o fiction. La parte, persona fisica o giuridica, che ha stipulato un contratto commerciale con il condannato, versa al Fondo tutti i proventi dovuti al medesimo condannato.
      3. Le disposizioni del comma 2 si applicano ai soggetti dichiarati colpevoli di gravi reati, inclusi coloro che hanno patteggiato la pena, nonché coloro che sono stati prosciolti perché incapaci di intendere e di volere e, comunque, si applicano solo nel caso in cui l'atto criminoso sia l'oggetto principale del racconto; non si applicano nel caso in cui la menzione del delitto commesso sia solo incidentale o insignificante nel complesso del racconto.

Art. 2.
(Gestione del Fondo).

      1. La gestione del Fondo è affidata al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Con regolamento da emanare, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23

 

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agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità di accesso e di gestione del Fondo e le procedure di cooperazione tra gli uffici competenti per l'attuazione della presente legge.
      3. Lo schema del regolamento di cui al comma 2 è trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 2, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.
      4. Il regolamento di cui al comma 2 prevede:

          a) la destinazione di una percentuale non inferiore al 50 per cento delle risorse a valere sul Fondo per forme di assistenza medica e legale e di sostegno psicologico alle vittime dei reati e ai loro familiari;

          b) forme di informazione, assistenza e sostegno per garantire l'effettiva fruizione dei benefìci da parte delle vittime dei reati e degli aventi diritto;

          c) la realizzazione di progetti educativi all'interno delle scuole secondarie di secondo grado finalizzati a promuovere il racconto e l'analisi delle conseguenze dei reati gravi, attraverso qualunque forma di linguaggio, anche dal punto di vista storico e personale della vittima dei reati, in particolare di quelli perpetrati dai soggetti diventati noti in seguito alla commercializzazione del racconto degli atti criminali commessi attraverso le forme di cui all'articolo 1. È prevista anche una giornata di confronto tra le scuole per l'esposizione dei lavori conclusivi dei progetti;

          d) l'istituzione di un concorso nazionale di cortometraggi per studenti universitari e per studenti dell'Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione che ha come oggetto le vittime di reati gravi perpetrati da soggetti diventati noti in seguito alla commercializzazione del racconto degli atti criminali commessi attraverso le forme di cui all'articolo 1.

 

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      5. Dalla gestione del Fondo non devono derivare oneri, né obblighi giuridici a carico della finanza pubblica.

Art. 3.
(Accesso al Fondo).

      1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, coloro che hanno subìto un'invalidità permanente per effetto di lesioni, di qualsiasi entità o grado, in conseguenza di atti criminosi verificatisi nel territorio italiano a decorrere dal 1o gennaio 1970, e i familiari di primo grado delle vittime, di qualsiasi nazionalità e anche apolidi, decedute in conseguenza dei medesimi eventi.
      2. Hanno diritto all'accesso al Fondo le persone fisiche di cui al comma 1 che non hanno ricevuto alcun risarcimento per il danno subìto da parte di altri fondi statali, purché costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati, accertati in giudizio penale, nonché i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna.
      3. L'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è stata applicata in via definitiva una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.
      4. Il diritto di accesso al Fondo non può essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della relativa domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o a un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

 

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Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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