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PDL 60-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 60-496-1394-1926-2306-2313-2398-A



 

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CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 60, d'iniziativa dei deputati

REALACCI, MARIANI, SERENI, BOCCI, BRAGA, BRATTI, ESPOSITO, GINOBLE, IANNUZZI, MARANTELLI, MARGIOTTA, MARTELLA, MASTROMAURO, MORASSUT, MOTTA, VIOLA

Norme per la disciplina dell'accesso all'attività imprenditoriale nel settore dell'edilizia

Presentata il 29 aprile 2008

n. 496, d'iniziativa del deputato ZACCHERA

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia

Presentata il 29 aprile 2008

n. 1394, d'iniziativa dei deputati

MARCHI, BENAMATI, MIGLIOLI, BRANDOLINI, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, FRONER, GHIZZONI, MARANTELLI, MOTTA, VANNUCCI, VICO

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia

Presentata il 26 giugno 2008


NOTA: L'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 1o marzo 2011, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 60, 496, 1394, 1926, 2306, 2313 e 2398. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
 

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n. 1926, d'iniziativa dei deputati

FAVA, ALESSANDRI, GUIDO DUSSIN, REGUZZONI, STUCCHI

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia

Presentata il 19 novembre 2008

n. 2306, d'iniziativa dei deputati

STRADELLA, CARLUCCI

Disposizioni concernenti l'accesso alla professione di costruttore edile

Presentata il 18 marzo 2009

n. 2313, d'iniziativa dei deputati

LUCIANO ROSSI, BARBIERI, CARLUCCI, CERONI, IANNARILLI, MAZZUCA, MINARDO, NOLA, PALMIERI, PIZZOLANTE

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia

Presentata il 19 marzo 2009

n. 2398, d'iniziativa dei deputati

RAZZI, BARBATO, BORGHESI, CATONE, CERONI, COMMERCIO, GIANNI FARINA, FEDI, FUCCI, GIBIINO, MANTINI, OLIVERIO, SBROLLINI, TOUADI, VANNUCCI

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile nel settore privato

Presentata il 23 aprile 2009

(Relatore: LANZARIN)
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari Costituzionali;

            esaminato il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 60 Realacci ed abb. recante «Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia»;

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «professioni», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

            rilevato che l'articolo 8 stabilisce che le modalità e i livelli di apprendimento, ivi comprese le modalità per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi, siano determinati con decreto ministeriali, mentre alle Regioni compete la regolamentazione dei corsi e delle prove di esame,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            consideri la Commissione di merito l'opportunità di valutare le previsioni dell'articolo 8 – che comunque prevedono che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato previa concertazione con la Conferenza Stato-Regioni – alla luce della competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale.

(Parere espresso il 19 maggio 2010).

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 60 Realacci ed abbinate, recante «Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia»;

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «professioni», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

            ricordato che la Corte costituzionale ha più volte affermato che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli

 

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abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, mentre rientra nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;

            richiamato il parere espresso da questo comitato sul precedente testo il 19 maggio 2010;

            considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 8, comma 1, l'intesa con la Conferenza Stato-regioni, più che il concerto con la stessa.

(Parere espresso il 24 novembre 2010).


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La Commissione Giustizia,

            esaminato il testo unificato in oggetto,

        rilevato che:

            l'articolo 14, comma 2, stabilisce che «l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 senza il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al valore dei lavori realizzati»; l'articolo 15, parimenti, fa riferimento a sanzioni amministrative pecuniarie commisurate al «valore dei lavori realizzati»;

            l'accertamento in concreto del quantum della predetta tipologia di sanzione può risultare, in concreto, estremamente complesso risultando, sotto questo profilo, non rispettato il principio di tassatività delle sanzioni amministrative; inoltre, la sanzione viene riferita indistintamente al mancato possesso di uno qualsiasi dei molteplici ed eterogenei requisiti previsti dal provvedimento per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2; ne consegue che la sanzione, contrariamente a quanto previsto dal principio di proporzionalità, appare commisurata esclusivamente al valore economico dei lavori e non anche alla gravità della violazione, potendo, in concreto, accadere che

 

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una grave violazione sia punita con una sanzione irrisoria, se tale è il valore dei lavori e, al contrario, che una violazione lieve sia sanzionata in modo eccessivamente severo, se il valore dei lavori è molto consistente;

            appare pertanto preferibile configurare una sanzione amministrativa pecuniaria ovvero, tenendo conto delle diverse categorie di requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, più sanzioni amministrative pecuniarie, il cui ammontare sia compreso tra un minimo ed un massimo e la cui determinazione in concreto possa essere effettuata, oltre che sulla base dei criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, anche tenendo conto del valore dei lavori realizzati;

            l'articolo 15, in considerazione della sua rubrica («Solidarietà»), sembra identificare taluni soggetti quali coobbligati solidali nel pagamento della sanzione prevista dall'articolo 14, comma 2;

            se questa è l'intenzione della Commissione di merito, sembrerebbe opportuno riformulare l'articolo 15, comma 1, secondo periodo, al fine di escludere ogni eventuale dubbio interpretativo circa la qualificazione del direttore dei lavori come coobbligato solidale anziché come soggetto passibile di una sanzione autonoma e identica a quella prevista dall'articolo 14, comma 2;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            1) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 14, comma 2, come indicato in premessa;

            2) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 15, comma 1, come indicato in premessa.

(Parere espresso l'11 maggio 2010).

        La Commissione Giustizia,

            esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato in oggetto,

            rilevato che, nella seduta dell'11 maggio 2010, ha espresso sul precedente testo unificato un parere favorevole con due osservazioni, relative agli articoli 14 e 15, che non risultano modificati dalla Commissione di merito;

            ritenuto che la formulazione dei predetti articoli richieda una ulteriore riflessione da parte della Commissione di merito e che pertanto debbano richiamarsi integralmente i rilievi che la Commissione giustizia ha già espresso nel parere dell'11 maggio 2010;

 

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        rilevato quindi che:

            l'articolo 14, comma 2, stabilisce che «l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 senza il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al valore dei lavori realizzati»; l'articolo 15, parimenti, fa riferimento a sanzioni amministrative pecuniarie commisurate al «valore dei lavori realizzati»;

            l'accertamento in concreto del quantum della predetta tipologia di sanzione può risultare, in concreto, estremamente complesso risultando, sotto questo profilo, non rispettato il principio di tassatività delle sanzioni amministrative; inoltre, la sanzione viene riferita indistintamente al mancato possesso di uno qualsiasi dei molteplici ed eterogenei requisiti previsti dal provvedimento per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2; ne consegue che la sanzione, contrariamente a quanto previsto dal principio di proporzionalità, appare commisurata esclusivamente al valore economico dei lavori e non anche alla gravità della violazione, potendo, in concreto, accadere che una grave violazione sia punita con una sanzione irrisoria, se tale è il valore dei lavori e, al contrario, che una violazione lieve sia sanzionata in modo eccessivamente severo, se il valore dei lavori è molto consistente;

            appare pertanto preferibile configurare una sanzione amministrativa pecuniaria ovvero, tenendo conto delle diverse categorie di requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, più sanzioni amministrative pecuniarie, il cui ammontare sia compreso tra un minimo ed un massimo e la cui determinazione in concreto possa essere effettuata, oltre che sulla base dei criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, anche tenendo conto del valore dei lavori realizzati;

            l'articolo 15, in considerazione della sua rubrica («Solidarietà»), sembra identificare taluni soggetti quali coobbligati solidali nel pagamento della sanzione prevista dall'articolo 14, comma 2;

            se questa è l'intenzione della Commissione di merito, sembrerebbe opportuno riformulare l'articolo 15, comma 1, secondo periodo, al fine di escludere ogni eventuale dubbio interpretativo circa la qualificazione del direttore dei lavori come coobbligato solidale anziché come soggetto passibile di una sanzione autonoma e identica a quella prevista dall'articolo 14, comma 2;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 14, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di configurare una sanzione amministrativa pecuniaria ovvero, tenendo conto delle diverse categorie di requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, più sanzioni amministrative pecuniarie,

 

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il cui ammontare sia compreso tra un minimo ed un massimo e la cui determinazione in concreto possa essere effettuata, oltre che sulla base dei criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, anche tenendo conto del valore dei lavori realizzati;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 15, comma 1, secondo periodo, al fine di escludere ogni eventuale dubbio interpretativo circa la qualificazione del direttore dei lavori come coobbligato solidale anziché come soggetto passibile di una sanzione autonoma e identica a quella prevista dall'articolo 14, comma 2.

(Parere espresso il 24 novembre 2010).


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato del progetto di legge C. 60 e abb. recante disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia;

            preso atto dei chiarimenti del Governo, che:

                con riferimento all'articolo 8 e al comma 7 dell'articolo 14, ha rilevato l'inidoneità dell'utilizzo delle risorse derivanti dalle sanzioni ai fini della copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei corsi di apprendimento;

                con riferimento all'articolo 10, ha evidenziato la necessità di riconsiderare le modalità di finanziamento del registro di cui all'articolo 3, al fine di garantire la corrispondenza sul piano temporale tra gli oneri e gli introiti;

                ritenuto che il carattere facoltativo dell'istituzione di un sistema premiante a carico delle regioni di cui all'articolo 11 sia idoneo ad escludere effetti negativi per la finanza pubblica;

                ritenuto che i comuni possano provvedere ai compiti ad essi attributi dalla proposta di legge nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 8, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, gli oneri derivanti

 

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dall'organizzazione dei corsi di apprendimento di cui al presente articolo e delle relative prove d'esame sono posti carico dei soggetti richiedenti;

            all'articolo 10, sopprimere il comma 2;

            conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Clausola di neutralità finanziaria).

        1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, 10 e 14, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

            all'articolo 10, comma 3, sostituire la parola: corrisposto con le seguenti: e con un diritto annuale corrisposti;

            conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il diritto annuale è determinato per ciascun esercizio in modo da garantire la copertura integrale dei nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

(Parere espresso il 6 luglio 2010).

        La V Commissione,

            esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato del progetto di legge C. 60 e abb. recante disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

        esprime

NULLA OSTA

(Parere espresso il 25 novembre 2010).


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato del progetto di legge C. 60 e abbinate, recante «Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia»,

 

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come risultante dagli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione di merito;

        esprime

NULLA OSTA

(Parere espresso il 22 febbraio 2011).


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 60 Realacci ed abbinate

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 10 giugno 2010).

        La Commissione VII,

            esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 60 Realacci ed altre;

            tenuto conto che l'articolo 7, comma 1, lettera b), prevede una riduzione del monte ore per la durata di corsi di apprendimento per le attività di completamento, finitura e manutenzione, con una formulazione normativa che sembrerebbe ritenere equivalenti requisiti di idoneità professionale che considerano «alternativo» il diploma di istruzione tecnica o professionale a diplomi di laurea specificamente indicati;

            considerato che al medesimo articolo 7, comma 1, lettera b), i titoli finali di studio sono indicati con denominazioni – quali «diploma di maturità tecnica o professionale» – che non rispondono a quella prevista dalla normativa vigente e che non tengono conto di altri titoli equivalenti quali il «certificato di specializzazione tecnica superiore» previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 per i percorsi di Istruzione e formazione tecnico-superiore (IFTS);

            ritenuto, altresì, che l'articolo 7, comma 1, lettera d), prevede la frequenza di un corso di formazione professionale rispondente ai livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del

 

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2005 per una durata diversa da quella prescritta all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 226, disciplinando la figura dell'operatore edile che è già prevista dal decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 giugno 2010;

            considerato, inoltre, che l'articolo 8, comma 1, non prevede il concerto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca per l'adozione del decreto interministeriale relativo alla definizione dei programmi di apprendimento e degli altri interventi normativi previsti, come invece stabilisce il comma 5 del medesimo articolo, per il caso di mancata adozione delle disposizioni regionali per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;

            rilevato, infine, che all'articolo 13, comma 4, si fa riferimento al termine generico di «fase di prima attuazione» della legge, per l'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove di esame e di abilitazione previste;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) appare necessario stabilire all'articolo 7, comma 1, lettera b), che non vi è equivalenza tra il diploma di istruzione tecnica o professionale «alternativo» ai diplomi di laurea indicati, sostituendo al contempo l'espressione «diploma di maturità tecnica o professionale» con quella di «diploma di istruzione tecnica o professionale», con l'aggiunta della previsione del «certificato di specializzazione tecnica superiore»;

            2) risulta necessario coordinare l'articolo 7, comma 1, lettera d), con la disciplina relativa all'operatore edile prevista dal decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 giugno 2010;

            3) al medesimo articolo 7, comma 1, lettera d), appare necessario prevedere, altresì, che la frequenza del corso per le attività previste dalla norma sia aggiuntiva per i soggetti che siano in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d) del predetto decreto legislativo n. 226 del 2005;

            4) all'articolo 8, comma 1, è necessario prevedere che il decreto interministeriale sia adottato con il concerto anche del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

            5) all'articolo 13, comma 4, infine, appare necessario specificare un termine certo relativo alla «fase di prima attuazione» della legge.

(Parere espresso il 19 gennaio 2011).
 

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PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte recanti «Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia» (Testo unificato C.60 Realacci e abbinate);

            considerato che la ratio del nuovo provvedimento, in coerenza con i princìpi di legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza, e di legislazione concorrente, in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, consiste nella definizione di una disciplina organica dei requisiti professionali necessari per l'esercizio delle attività imprenditoriali di costruttore edile e di completamento e finitura in edilizia e che, opportunamente, tale provvedimento intende assicurare condizioni reali di tutela dei consumatori e garantire la sicurezza dei lavoratori e di tutti gli addetti delle imprese operanti nel settore;

            osservato che le attività esercitate nel settore edile richiedono iniziative indirizzate non tanto ad accrescere i controlli burocratici, quanto ad individuare gli strumenti sostanziali in grado di far crescere le capacità culturali e le competenze tecniche e professionali degli operatori e degli stessi imprenditori del settore;

            evidenziato, tuttavia, che dall'impostazione del testo unificato emergono alcuni aspetti che, pur a fronte delle scelte positive adottate, potrebbero produrre alcune criticità riguardo alla sfera di applicazione della nuova disciplina ed alla sua stessa efficacia al fine di perseguire realmente i princìpi e le finalità di cui all'articolo 1 del medesimo testo;

            rilevato, in particolare, come, rispetto alle diverse proposte di legge presentate, si sia compiuta una scelta apparentemente semplificatoria mirata a prevedere una definizione unica delle varie attività presenti nel settore dell'edilizia senza tener conto della differenza sostanziale intercorrente fra le attività complesse e strutturali di costruzione e ristrutturazione, nonché di opere di ingegneria e del genio civile, rispetto alle numerose e variegate attività di completamento e finitura (pavimentatori, intonacatori, imbianchini e simili), e di manutenzione e riparazione di opere edili, che risultano di carattere meno complesso sia sul piano operativo e dell'organizzazione dell'impresa, sia sotto un profilo tecnico, professionale e di competenza;

            rilevato, altresì, che i requisiti di idoneità professionale, previsti dall'articolo 7 del testo unificato, non distinguono i livelli formativi da conseguire né la durata delle esperienze lavorative da svolgere presso le imprese rispetto al diverso grado di complessità delle opere da svolgere e che non risultano graduati ed articolati rispetto all'attività

 

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professionale più complessa di costruttore edile ed a quella consistente in attività di completamento, finitura e manutenzione;

            sottolineato, in particolare, come il requisito alternativo della frequenza di un corso di apprendimento di almeno 250 ore di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), seguito da apposito esame di abilitazione, risulti decisamente inadeguato per assicurare una qualificazione tecnica e professionale che consenta ai futuri operatori del settore di avviare un'attività complessa di costruzioni edili;

            segnalata l'inopportunità di determinare, ai sensi dell'articolo 9 del testo unificato, un requisito di capacità organizzativa eccessivamente elevato ed ingiustificato (possesso di attrezzature per un valore minimo di 30.000 euro) senza distinguere fra le attività strutturali maggiormente complesse di costruzione e le semplici opere di completamento e finitura (che talora non richiedono attrezzature specifiche né mezzi d'opera);

            evidenziata la necessità di superare alcune incongruenze della disciplina transitoria la quale (articolo 12) fa riferimento alle sole imprese già operanti alla data di entrata in vigore della legge nazionale ma non prevede alcuna tutela nei confronti delle imprese che avvieranno l'attività dopo tale data e che, secondo l'impostazione attualmente prevista da tale norma, dovrebbero dimostrare il possesso dei nuovi requisiti tecnico-professionali in assenza delle necessarie norme di applicazione;

            evidenziato, al riguardo, che la norma non tiene conto dei tempi necessariamente molto lunghi che saranno richiesti per definire i programmi di studio e per adottare le successive disposizioni regionali di competenza per l'attuazione dei corsi di apprendimento e per il rilascio dei relativi attestati professionali (di cui all'articolo 8 del testo unificato);

            osservato, infatti, che solo dopo l'avvio a regime di tali corsi con i relativi esami di abilitazione a livello regionale la nuova disciplina di accesso professionale entrerà pienamente in vigore e che nel frattempo non sarebbe possibile avviare nuove attività d'impresa in mancanza di responsabili tecnici da abilitare secondo i requisiti richiesti dalla nuova disciplina; rilevato che tale situazione provocherebbe un congelamento nell'accesso di nuove imprese nel mercato dell'edilizia con rischi di forti prolungamenti a causa delle eventuali inerzie di singole regioni,

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 2, concernente la definizione delle attività e dei requisiti, sia prevista una definizione mirata a distinguere due categorie di attività consistenti, rispettivamente, nelle attività strutturali (costruzione, ristrutturazione, interventi strutturali, opere di

 

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ingegneria e del genio civile) e nei lavori di completamento, finitura e manutenzione di opere edili e di manufatti edilizi, disponendo apposito rinvio ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di identificare correttamente tali attività, tenendo conto della classificazione ATECO-ISTAT;

            2) i periodi di esperienza lavorativa di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) (di almeno 48 mesi), pur essendo adeguati per l'avvio di attività di costruzioni edili, possano essere ridotti alla metà nel caso di attività semplici di finitura e completamento di opere edili e, analogamente, il periodo di frequenza di un corso integrativo di apprendimento (pari ad almeno 150 ore) possa essere ridotto per le medesime categorie di opere;

            3) il requisito alternativo della frequenza di un corso di apprendimento di almeno 250 ore di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), seguito da apposito esame di abilitazione, sia modificato ai fini dell'avvio di attività strutturali di costruzioni prevedendo un corso di formazione professionale rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'ordinamento vigente in materia, articolato in una durata minima di due anni, ridotta ad un anno per le attività meno complesse di completamento e finitura di opere edili;

            4) al medesimo articolo 7 sia inserito un comma aggiuntivo con il quale si disponga che i periodi di esperienza lavorativa svolti in azienda, oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato, possano consistere anche nello svolgimento di attività di collaborazione tecnica continuativa mediante l'affiancamento ad un responsabile tecnico abilitato, da parte del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un addetto dell'impresa operante secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge, o anche di un soggetto associato in partecipazione, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per l'operaio qualificato, in modo tale da offrire a diverse categorie di soggetti, impegnati a svolgere l'attività lavorativa qualificata e tecnica nell'impresa, la possibilità di far valere l'esperienza maturata ai fini del conseguimento della qualifica di responsabile tecnico;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) sia valutata l'esigenza di modificare quanto previsto dall'articolo 9, concernente i requisiti di capacità organizzativa, sopprimendo la determinazione di un valore minimo di 30.000 euro di attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività, almeno per le attività relative a lavori di completamento, finitura e manutenzione di opere edili e di manufatti edilizi, con un requisito generale consistente nella dimostrazione del possesso di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera conformi ai requisiti di sicurezza di cui alla disciplina in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008 e

 

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successive integrazioni), senza imporre valori minimi assai elevati che rischiano di essere ingiustificati ed incompatibili con le norme europee in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione temporanea di servizi (di cui in particolare alla Direttiva 2006/123/CE, «Direttiva Servizi», recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59);

            b) sia integrata la disciplina transitoria prevista dall'articolo 12 disponendo espressamente che nella fase di prima applicazione vengano tutelate anche le nuove imprese che avvieranno l'attività dopo la data di entrata in vigore della legge nazionale fino alla data di attuazione che sarà indicata dalle leggi regionali di attuazione per l'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove di esame e di abilitazione, di cui agli articoli 7 e 8 del Testo unificato, prevedendo anche termini unificati di attuazione mirati ad evitare trattamenti differenziati nell'accesso all'attività sul territorio;

            c) in relazione all'articolo 5, comma 1, lettera b), concernente i requisiti di onorabilità, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere, dopo la parola: «riciclaggio» le seguenti: «, emissione di assegni a vuoto,».

(Parere espresso il 30 giugno 2010).

        La X Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge recante «Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia» (Testo unificato C. 60 Realacci e abbinate), come risultante dagli emendamenti e articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione di merito,

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere espressamente dall'ambito di applicazione del provvedimento le attività industriali esercitate dai metalmeccanici con la posa in opera degli elementi prefabbricati;

            b) all'articolo 2, al comma 1, lettera b), sarebbe opportuno specificare a quali categorie specialistiche previste dal regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si faccia riferimento, atteso che per le attività di manutenzione e finitura si tratterebbe delle categorie OS7 e OS8.

(Parere espresso il 22 dicembre 2010).
 

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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 60 e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati;

            preso atto delle disposizioni di più diretto interesse della Commissione;

            valutato positivamente che il provvedimento in esame si proponga di contribuire, anche attraverso l'introduzione di un'adeguata preparazione professionale degli operatori, a rendere il mercato dell'attività edilizia più trasparente e in grado di garantire la sicurezza di tutti coloro che lavorano nel settore;

            segnalata l'opportunità di chiarire, all'articolo 2, comma 2, la ragione dell'esclusione, dall'ambito di applicazione del provvedimento, delle attività di «sviluppo di progetti immobiliari»;

            preso atto che l'articolo 9 sembra voler fissare un valore minimo per il possesso o la disponibilità dell'attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività, al solo fine di garantire un livello di capacità finanziaria credibile a carico delle imprese interessate;

            rilevata, in ogni caso, l'opportunità di apportare talune modifiche e integrazioni al testo, in modo da rendere più coerente l'impianto di determinate disposizioni di particolare interesse per la XI Commissione;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) si segnala l'opportunità di sopprimere la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 1, che appare superflua e suscettibile di generare dubbi sull'effettivo significato da attribuire alla disposizione stessa in relazione ai lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale, che devono ovviamente considerarsi soggetti alla legislazione vigente nell'ordinamento italiano;

            b) all'articolo 8, comma 3, si segnala l'esigenza di integrare la lettera c), nel senso di prevedere che i corsi di apprendimento riguardino non soltanto la normativa contrattuale di settore per i lavoratori, ma anche la legislazione previdenziale e assistenziale;

            c) all'articolo 11, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la rappresentatività sindacale operi a livello nazionale;

 

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            d) all'articolo 13, comma 1, andrebbe chiarito – per una ragione di equità tra categorie di lavoratori e professionisti tra loro similari – che la deroga ai requisiti di idoneità professionale previsti dall'articolo 7 possa operare per un periodo transitorio e, dunque, circoscritto sotto il profilo temporale;

            e) all'articolo 15, valuti con attenzione la Commissione di merito il riferimento alla «buona fede», considerato che esso potrebbe configurare un alleggerimento delle responsabilità del direttore dei lavori, del committente e dell'appaltatore anche nei confronti dei lavoratori e dei professionisti che svolgono i relativi lavori.

(Parere espresso il 12 maggio 2010).

        La XI Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 60 e abbinate, come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati;

            preso atto delle disposizioni di più diretto interesse della XI Commissione e valutato positivamente che la Commissione di merito abbia recepito quattro delle cinque osservazioni contenute nel parere già reso dalla stessa XI Commissione sul precedente testo unificato;

            valutato positivamente che il provvedimento in esame si proponga di contribuire, anche attraverso l'introduzione di un'adeguata preparazione professionale degli operatori, a rendere il mercato dell'attività edilizia più trasparente e in grado di garantire la sicurezza di tutti coloro che lavorano nel settore, essendo questo uno degli obiettivi prioritari della qualificazione del settore delle costruzioni;

            rilevata, in ogni caso, l'opportunità di tornare a segnalare la questione posta con l'unica osservazione, contenuta nel precedente parere, che non è stata accolta dalla Commissione di merito,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 9, relativo ai requisiti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si segnala che il riferimento ivi previsto deve intendersi all'articolo 2, comma 1, lettera a), anziché all'articolo 1, comma 2, lettera a);

            b) all'articolo 15, si torna a raccomandare alla Commissione di merito l'opportunità di valutare con attenzione il riferimento alla «buona fede», considerato che esso potrebbe configurare un alleggerimento delle responsabilità del direttore dei lavori, del committente e dell'appaltatore anche nei confronti dei lavoratori e dei professionisti che svolgono i relativi lavori.

(Parere espresso il 25 novembre 2010).
 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 60 Realacci e abb. «Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia», quale risultante dagli emendamenti e dagli articoli aggiuntivi approvati,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 12 maggio 2010).

        La Commissione XII,

            esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 60 Realacci e abb. »Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia», quale risultante dagli ulteriori emendamenti e articoli aggiuntivi del relatore approvati,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 25 novembre 2010).


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 60 Realacci e abb. recante «Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia», quale risultante dagli emendamenti e dagli articoli aggiuntivi approvati,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso l'8 giugno 2010).
 

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        La Commissione politiche dell'Unione europea,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 60 Realacci e abb. «Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 14 dicembre 2010).


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 60 e abb., in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante la disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia,

            considerato che il testo in esame reca norme in materia di professioni, afferenti alla competenza concorrente Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché in materia di «tutela della concorrenza», attribuita dall'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera e), alla esclusiva competenza statale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) sia precisato che le disposizioni recate dal testo in esame debbano far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, prevedendosi in particolare forme di concertazione e intesa con le autonomie regionali in ordine all'attuazione del provvedimento medesimo;

            2) sia semplificata la disciplina di cui all'articolo 8 in relazione ai profili della organizzazione dei corsi di apprendimento e dei programmi di studio ivi contemplati, in conformità all'articolo 117 della Costituzione che riserva alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali nella materie a legislazione concorrente.

(Parere espresso l'11 maggio 2010).
 

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        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 60 e abb., in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante la disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia;

            considerato che il testo in esame reca norme in materia di professioni, afferenti alla competenza concorrente Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché in materia di «tutela della concorrenza», attribuita dall'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera e), alla esclusiva competenza statale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            sia semplificata la disciplina di cui all'articolo 8 in relazione ai profili dell'organizzazione dei corsi di apprendimento e dei programmi di studio ivi contemplati, in conformità all'articolo 117 della Costituzione che riserva alla legislazione dello Stato la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie a legislazione concorrente.

(Parere espresso il 24 novembre 2010).
 

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TESTO
unificato della Commissione

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.

Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i princìpi fondamentali di disciplina per l'accesso all'attività di costruttore edile.
      2. L'esercizio delle attività professionali in edilizia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La presente legge è volta ad assicurare la tutela della concorrenza secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e di parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore dell'edilizia al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori assicurando l'unità giuridica dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
      3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione e sono previste forme di concertazione e d'intesa con le autonomie regionali ai fini dell'attuazione della presente legge.

Art. 2.
(Definizione delle attività e dei requisiti).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano allo svolgimento delle seguenti attività:

          a) interventi di costruzione, di ristrutturazione, di restauro, di risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria di edifici e di loro pertinenze e di altri organismi e manufatti edilizi, nonché di opere d'ingegneria e del genio civile, di

 

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natura generale o speciale, ivi compresi le opere di preparazione del cantiere edile e gli interventi di installazione di opere prefabbricate;

          b) lavori di completamento di edifici e di loro pertinenze, di altri organismi e manufatti edilizi, interventi di manutenzione ordinaria, nonché lavori di finitura compresi nelle categorie di opere specializzate OS6, limitatamente ai rivestimenti e alla pavimentazione, OS7 e OS8, individuate dall'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

      2. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate in forma di impresa individuale, societaria o cooperativistica ai sensi della legislazione vigente, e sono eseguite tramite le tipologie contrattuali disciplinate dalle norme vigenti, ivi compresi i contratti di appalto e di subappalto. L'impresa può avere come scopo l'esercizio delle attività di cui alla lettera a) del comma 1, ivi comprese le opere di cui alla lettera b) del citato comma 1, oppure lo svolgimento delle sole opere di completamento e di finitura di cui alla medesima lettera b).
      3. Restano escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività di promozione e di sviluppo di progetti immobiliari, le attività di restauro, conservazione e manutenzione di beni culturali disciplinate dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le attività disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attività di installazione di impianti. Le aziende e le imprese che non applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro dell'edilizia e dell'artigianato possono iscriversi alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3.
      4. L'accesso alla professione di costruttore edile è subordinato al possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della presente legge, che sono integrativi di quelli già richiesti ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese, di cui all'articolo 8

 

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della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, o all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, nonché di quelli previsti dalle normative regionali vigenti in materia di artigianato.
      5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Art. 3.
(Istituzione della sezione speciale dell'edilizia).

      1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita la sezione speciale dell'edilizia, articolata in due subsezioni, di cui una corrispondente all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e l'altra all'esercizio delle sole attività di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettera b), alla quale sono tenuti a iscriversi tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, esercitano una delle attività previste dal citato articolo 2.

Art. 4.
(Responsabile tecnico e responsabile per la prevenzione e la protezione).

      1. Ai fini della presente legge l'esercizio della professione di costruttore edile è subordinato alla designazione, all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3, del responsabile tecnico.
      2. Le qualifiche di responsabile tecnico di cui al comma 1 e di responsabile per la prevenzione e la protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere assunte anche da un unico soggetto a ciò designato. Per i soggetti che hanno già i requisiti per la nomina a responsabile per la prevenzione

 

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e la protezione ai sensi dei citati articoli 31 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni, sono riconosciuti crediti formativi ai fini del percorso formativo necessario per diventare responsabile tecnico ai sensi della presente legge.
      3. La qualifica di responsabile tecnico è attribuita alternativamente a uno dei seguenti soggetti: titolare, socio partecipante al lavoro, consigliere di amministrazione, familiare coadiuvante, dipendente, associato in partecipazione o addetto operante nell'impresa secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
      4. Il soggetto designato come responsabile tecnico non può svolgere tale funzione per conto di altre imprese e non può essere un consulente o un professionista esterno.

Art. 5.
(Requisiti di onorabilità).

      1. L'esercizio della professione di costruttore edile è subordinato al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

          a) l'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

          b) l'insussistenza di sentenze definitive di condanna, di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o un'altra causa di estinzione della pena, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro secondo del codice penale, nonché per i delitti di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione e rapina;

 

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          c) l'insussistenza di sentenze penali definitive di condanna a pena detentiva superiore a due anni per delitti commessi nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2.

      2. I requisiti stabiliti dal comma 1 devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante pro-tempore e dagli amministratori, nel caso di società, e dal responsabile tecnico di cui all'articolo 4.

Art. 6.
(Requisiti morali del responsabile tecnico).

      1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, il responsabile tecnico di cui all'articolo 4 non può esercitare l'attività di cui alla presente legge qualora abbia riportato una condanna accertata con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuta irrevocabile oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o l'applicazione di una delle altre cause di estinzione della pena:

          a) per i reati concernenti la violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro che hanno comportato una condanna definitiva a una pena detentiva superiore a due anni;

          b) per i reati di cui agli articoli 256, 257 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

          c) per i reati previsti dagli articoli 175 e 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

          d) per i reati previsti dall'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

 

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Art. 7.
(Requisiti di idoneità professionale).

      1. Il responsabile tecnico di cui all'articolo 4 deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

          a) iscrizione agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti ovvero al collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati con specializzazione edilizia o al collegio dei geometri ed esercizio della professione da almeno due anni;

          b) laurea in ingegneria o in architettura ovvero laurea con indirizzo economico, gestionale o giuridico presso un'università statale o legalmente riconosciuta, diploma di istruzione tecnica o professionale, certificato di specializzazione tecnica superiore con indirizzo relativo al settore dell'edilizia e frequenza di un corso di apprendimento della durata minima di ottanta ore, ridotta a quaranta ore per le attività di completamento, manutenzione e finitura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

          c) esperienza lavorativa svolta presso imprese operanti nel settore dell'edilizia con la qualifica di operaio qualificato o di livello superiore per un periodo di almeno quarantotto mesi negli ultimi sette anni e frequenza di un corso di apprendimento della durata minima di centocinquanta ore; ai fini dello svolgimento delle attività di completamento, manutenzione e finitura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il periodo di esperienza lavorativa è ridotto ad almeno ventiquattro mesi negli ultimi quattro anni e la durata del corso è ridotta a ottanta ore;

          d) frequenza di un corso di formazione professionale rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, della durata di duecentocinquanta ore, ridotta a centoventicinque ore per le attività di

 

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completamento, manutenzione e finitura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

      2. I periodi di esperienza lavorativa di cui alla lettera c) del comma 1, oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato, possono consistere nello svolgimento di attività di collaborazione tecnica continuativa, mediante l'affiancamento al responsabile tecnico da parte del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un addetto dell'impresa operante secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge o di un associato in partecipazione, equivalente come mansioni o monte ore all'attività prevista dalla contrattazione collettiva per l'operaio qualificato.
      3. I titoli di studio di cui al comma 1, conseguiti in Stati non appartenenti all'Unione europea, sono considerati equivalenti a quelli conseguiti in Italia solo nel caso in cui esistono accordi di reciprocità.
      4. Al termine del corso di apprendimento di cui al comma 1 deve essere sostenuto, con esito positivo, l'esame per l'abilitazione professionale alla qualifica di responsabile tecnico.

Art. 8.
(Programmi di studio).

      1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i programmi dei corsi di apprendimento e i relativi livelli di approfondimento, nonché le modalità per la formazione delle commissioni di esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico di cui all'articolo 4.

 

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      2. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, provvedono alla regolamentazione dei corsi di apprendimento e dello svolgimento delle prove di esame nonché all'accreditamento degli enti autorizzati al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico di cui all'articolo 4, attribuendo priorità agli enti bilaterali del settore edile tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.
      3. I corsi di apprendimento, differenziati nella durata e nel livello di approfondimento, riguardano le seguenti materie:

          a) urbanistica ed edilizia;

          b) normativa tributaria;

          c) normativa contrattuale di settore per i lavoratori e legislazione previdenziale e assistenziale;

          d) salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di lavoro;

          e) normativa ambientale;

          f) normativa tecnica;

          g) uso dei macchinari, delle attrezzature e degli impianti;

          h) tutela dei consumatori;

          i) contrattualistica privata;

          l) organizzazione e gestione d'impresa.

      4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, gli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove di esame sono posti a carico dei soggetti richiedenti.
      5. In caso di mancata adozione delle disposizioni regionali entro il termine previsto dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico o del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, propone al Consiglio dei ministri le

 

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opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in conformità alle relative disposizioni di attuazione previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 9.
(Requisiti di capacità organizzativa).

      1. All'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 deve essere documentata la disponibilità di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera conformi ai requisiti di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, adeguati in relazione all'attività da esercitare e acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria che, limitatamente alle attività previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), devono avere un valore minimo di 15.000 euro.

Art. 10.
(Compiti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

      1. Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) verifica dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3;

          b) controllo periodico, mediante verifiche annuali anche a campione, sulla sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a);

          c) coordinamento e funzionamento del sistema della sezione speciale dell'edilizia;

          d) comunicazione, alle casse edili di riferimento competenti, dell'avvenuta iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia.

 

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      2. Agli oneri sostenuti a seguito dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 si fa fronte con i fondi introitati con il diritto di prima iscrizione di cui al comma 3 e con un diritto annuale corrisposti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura tramite versamento su un conto corrente appositamente istituito.
      3. Il diritto di prima iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia è determinato per l'anno 2011 in 500 euro ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e in 100 euro ai fini dello svolgimento delle attività di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettera b), ed è aggiornato annualmente in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati riferita al mese di dicembre di ogni anno calcolata dall'Istituto nazionale di statistica. Il diritto annuale è determinato per ciascun esercizio in modo da garantire la copertura integrale dei nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
      4. Il diritto di prima iscrizione è versato all'atto della richiesta di iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia.
      5. Il diritto di prima iscrizione non è dovuto da parte di coloro che esercitano l'attività di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge e che sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia stabiliti dall'articolo 13.

Art. 11.
(Sistemi premianti).

      1. Le regioni, sentite le organizzazioni delle imprese del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che applicano le misure previste all'articolo 11, commi 3-bis e 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

 

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Art. 12.
(Sospensione dell'attività e decadenza dell'iscrizione).

      1. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 13, l'esercizio dell'attività di costruttore edile è sospeso qualora venga meno anche uno solo dei requisiti richiesti dagli articoli 4, 5, 6 7 e 9.
      2. L'attività di costruttore edile può essere ripresa solo se, entro i novanta giorni successivi al venire meno di uno dei requisiti di cui al comma 1, sono comunicati alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura gli elementi per la verifica della sussistenza delle condizioni di cui al citato comma 1. In caso di mancata comunicazione l'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia decade.

Art. 13.
(Norme transitorie).

      1. Le imprese operanti nel settore dell'edilizia alla data di entrata in vigore della presente legge, regolarmente iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, o all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, sono autorizzate a continuare a svolgere per un periodo di dodici mesi la propria attività a condizione che comunichino alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8 della presente legge, il nominativo del responsabile tecnico, anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, da individuare tra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, preposti allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa, ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3.

 

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      2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell'attestato di qualificazione di cui all'articolo 40, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuano la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, indicando quale responsabile tecnico il nominativo del direttore tecnico di cui al regolamento attuativo del medesimo codice.
      3. Le imprese che avviano l'attività nel settore dell'edilizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate per l'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove di esame e di abilitazione di cui agli articoli 7 e 8, si iscrivono alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 comunicando il nominativo del responsabile tecnico, anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, da individuare tra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, preposti allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa.
      4. In sede di prima attuazione della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali richiamate al comma 3, gli addetti operanti nelle imprese del settore dell'edilizia rientranti fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, possono far valere i periodi di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa svolta, nonché i diplomi o gli attestati conseguiti al fine del riconoscimento dell'abilitazione professionale di responsabile tecnico di cui all'articolo 7.

Art. 14.
(Sanzioni).

      1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e

 

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successive modificazioni, o all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, il mancato possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di costruttore edile comporta l'applicazione, da parte del comune nel cui territorio ricade l'immobile oggetto della professione, delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, in conformità alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
      2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 senza il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore dei lavori realizzati.
      3. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 da parte di un soggetto non in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro o all'albo di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'immediata sospensione dei lavori in corso di esecuzione che possono riprendere solo previa comunicazione all'organo di vigilanza del nominativo del soggetto abilitato ai sensi della presente legge.
      4. Le violazioni di cui al comma 3, se reiterate per più di tre volte da parte delle imprese iscritte, comportano la sospensione temporanea, per un periodo di sei mesi, dell'iscrizione delle medesime imprese al registro o all'albo di cui al comma 1.
      5. L'esecuzione di lavori da parte di soggetto non iscritto alla sezione speciale dell'edilizia comporta la confisca delle attrezzature impiegate.
      6. L'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo è comunicata alla cassa edile di riferimento territorialmente competente.
      7. Il 50 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione dalle sanzioni di cui al presente articolo è utilizzato dai comuni prioritariamente per l'organizzazione dei controlli sull'attività edilizia e la restante parte è devoluta alle regioni per essere destinata all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di apprendimento di cui all'articolo 8.
 

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Art. 15.
(Responsabilità del direttore dei lavori).

      1. Il direttore dei lavori è il soggetto responsabile del controllo della sussistenza dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3. In caso di affidamento delle attività di cui all'articolo 2 a soggetti non abilitati ai sensi della presente legge, il direttore dei lavori è punito, salvo che dimostri di aver agito in buona fede, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore dei lavori realizzati e ne è data comunicazione all'ordine professionale competente. La reiterazione per più di due volte della violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo compreso tra sei e trentasei mesi.
      2. In caso di lavori eseguiti in mancanza del direttore dei lavori, le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate al committente, salvo che dimostri di aver agito in buona fede nell'affidamento dei lavori.
      3. In caso di lavori eseguiti in regime di subappalto le sanzioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dell'appaltatore, salvo che dimostri di aver agito in buona fede nell'affidamento dei lavori.

Art. 16.
(Monitoraggio).

      1. Al fine di assicurare una costante attività di monitoraggio sull'applicazione della presente legge, l'accertamento delle violazioni alla medesima legge è tempestivamente comunicato dai comuni alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

 

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Art. 17.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, 10 e 14, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


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