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PDL 4111

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4111



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MIGLIOLI

Istituzione e disciplina della professione sanitaria di erborista e disposizioni concernenti l'attività commerciale di erboristeria

Presentata il 23 febbraio 2011

      

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Onorevoli Colleghi! — L'evoluzione del concetto di salute apre uno spazio nuovo a tutte quelle medicine o tecniche, dapprima definite «alternative», che si stanno diffondendo in strati sempre più ampi di popolazione e che si stanno inserendo a integrare la medicina ufficiale.
      C’è stato un vero e proprio mutamento interpretativo: la cura non è più, riduttivamente, il trattamento della malattia e dei suoi sintomi, ma l'approccio alla totalità della persona nella sua complessità. Un recupero del concetto di persona intera ereditato dal passato, dalla medicina ippocratica se il riferimento è al nostro continente.
      In un quadro culturale di tale genere l'erboristeria si trova in una posizione del tutto particolare proprio per la materia che usa: la pianta officinale.
      In Italia l'erboristeria e l'erborista, l'una intesa come disciplina autonoma, relativa al riconoscimento, coltivazione, raccolta, trasformazione, preparazione di erbe e di piante medicinali e aromatiche, l'altro quale figura professionale tecnica di riferimento, sono stati riconosciuti ufficialmente nell'ordinamento con la legge n. 99 del 1931. Con questa legge e con il relativo regolamento applicativo di cui al regio decreto n. 1793 del 1931, si rispondeva alle esigenze socio-economiche di allora, regolamentando un settore di cui si riconosceva l'importanza e si auspicava lo sviluppo.
      La figura dell'erborista è stata quindi introdotta nell'ordinamento italiano, di fatto, con la legge n. 99 del 1931 e con il relativo regolamento. Tale normativa risulta evidentemente insufficiente a definire
 

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una professione e a regolamentare un settore che ha visto negli ultimi trent'anni una significativa espansione dovuta all'intreccio di una molteplicità di fattori sociali, culturali ed economici.
      Non a caso è stata proprio la categoria stessa a rivendicare con forza l'istituzione del primo corso di laurea in tecniche erboristiche, la professionalizzazione del settore e un rinnovo legislativo adeguato ai tempi e alle prospettive europee, in modo da salvaguardare la propria specificità e permettere alla professione un nuovo sviluppo.
      Attualmente ci troviamo di fronte a una realtà che vede di fatto l'erborista referente effettivo per chi intende rivolgersi alle piante officinali per il mantenimento del proprio benessere psico-fisico. L'erborista è sempre più preparato scientificamente grazie all'istituzione dei corsi di laurea triennali in scienze e tecnologie erboristiche e al continuo e puntuale aggiornamento professionale promosso dalle associazioni di categoria, ma non vede un riscontro adeguato sotto il profilo normativo.
      Gli erboristi, in Italia, svolgono di fatto un lavoro capillare di educazione sanitaria, di informazione sulle piante medicinali e sull'uso delle stesse e una consulenza all'automedicazione responsabile con le piante officinali. Un lavoro sicuramente importante per la salute della popolazione che si trova sempre più in balìa di stimoli, suggestioni e messaggi pubblicitari a volte fuorvianti e che necessita di un orientamento qualificato e professionale.
      Contrariamente a quanto molti credono, l'erboristeria italiana non si è sviluppata in questi anni in regime di anarchia e di abusivismo, ma nel rispetto di normative che, seppur ormai obsolete e disarticolate tra loro, ne hanno determinato la dimensione attuale.
      Da oltre venti anni gli erboristi auspicano l'approvazione di una legge moderna e più attinente ai tempi.
      È evidente che una normativa che vede la luce nel lontano 1931, con il relativo regolamento applicativo, non sia più in grado di rappresentare le esigenze di professionisti sempre più qualificati e di un settore in grande e costante espansione.
      Le maggiori attenzione e consapevolezza dei consumatori rispetto al concetto di salute e all'autogestione della stessa impongono delle scelte legislative coerenti.
      È necessario quindi intervenire radicalmente con un atto normativo moderno che collochi, al pari di altre figure professionali, l'erborista nell'ambito delle professioni sanitarie non mediche e che regolamenti l'attività commerciale di erboristeria esaltandone tutte le peculiarità.
      Il perdurare dell'attuale situazione potrebbe determinare la perdita di una centenaria tradizione culturale propria del nostro Paese, provocando sicuri problemi di sopravvivenza alle migliaia di attività commerciali che vi operano, vanificando gli onerosi sforzi di quanti hanno creduto nel settore erboristico intraprendendo gli studi universitari, fiduciosi di trovarvi uno sbocco professionale ed economico.
      L'uso che l'erborista fa delle piante coniuga la conoscenza tradizionale alla ricerca scientifica e trae combinazioni che mirano sempre, oltre che all'eliminazione del sintomo, al riequilibrio dell'intero organismo. Proprio per questa sua peculiarità l'erborista ha un proprio ruolo storico e uno spazio proprio che non invade quello di altre figure sanitarie. Non quello del medico, visto che non fa diagnosi né terapia, né quello del farmacista che, nella società attuale, non è né può essere il referente specifico ed esclusivo per le piante officinali.
      La maggiore sensibilità della popolazione all'autogestione della salute e il ricorso sempre in aumento a tutte quelle pratiche genericamente definite «dolci» hanno portato, per quanto riguarda l'ambito delle piante officinali, a un maggiore ricorso all'erborista quale figura professionale tecnica di riferimento per il consiglio e la consulenza in questo campo. Nel contempo vi è stata una riqualificazione della preparazione tecnico-scientifica dell'erborista con l'istituzione della laurea in scienze e tecnologie erboristiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca
 

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scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ora sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Tale iter formativo sostituisce, di fatto, quello previsto con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, relativo all'istituzione del corso di diploma universitario in tecniche erboristiche che aveva a sua volta sostituito quello indicato nella legge n. 99 del 1931. È ormai indispensabile e improcrastinabile che al mutamento di condizioni socio-culturali ed economiche, in aggiunta a quello del curriculum formativo dell'erborista, faccia seguito un adeguato rinnovamento legislativo che, partendo dalla realtà fattuale, la riconosca in modo da garantire il consolidamento e lo sviluppo di un intero settore e il diritto al riconoscimento di una professione che ha un ruolo sociale ormai consolidato.
      Mentre nei Paesi in via di sviluppo il ricorso alla medicina erboristica è una necessità, sia per ragioni culturali che di costi, nel mondo industrializzato il problema è differente. Le patologie croniche, ampiamente diffuse, unite all'invecchiamento progressivo della popolazione, portano alla ricerca costante di supporti per una «migliore qualità della vita» e permettono, nel contempo, di mantenere una vita di relazione soddisfacente. L'erboristeria offre utili risposte nei confronti di questi problemi.
      A Copenaghen nel settembre 1998 era stato definito il programma «European Health» in cui si auspicava che dal 2010 tutti gli Stati membri europei potessero garantire che le professionalità sanitarie e quelle ad esse collegate in altri settori acquisissero adeguate conoscenze, procedure e competenze per promuovere la salute nelle rispettive popolazioni. L'Italia ha la ricchezza di avere, nel campo delle piante medicinali, già a disposizione una categoria qualificata che lavora da sempre con un approccio olistico agli squilibri funzionali dell'organismo. Occorre che a questa categoria sia riconosciuto questo merito e che, quindi, essa sia valorizzata per il lavoro che concretamente svolge.
      Sviluppo possibile questo, che metterebbe al servizio della collettività risorse preziose che oggi non si possono esplicare in pieno.
      Sarebbe ovviamente auspicabile che sia reso possibile un collegamento stabile con gli organismi professionali europei degli erboristi, in modo da poter lavorare a un curriculum formativo il più possibile omogeneo, pure tenendo conto delle peculiarità nazionali, in vista di quella libera circolazione delle professioni che prima o poi dovrà trasformarsi da enunciato a realtà. Nella prospettiva che l'erborista possa divenire un referente, oltre che nell'automedicazione, anche per il medico che intenda operare con le piante medicinali. A tale proposito è importante citare l'innovativo esperimento effettuato presso alcuni ospedali della regione Toscana relativamente all'inserimento dell'erborista, quale consulente presso i pazienti sul corretto utilizzo e sulla somministrazione di miscele di erbe infusionali di conforto e di supporto alle terapie mediche.
      La proposta di legge in oggetto mira ad assegnare un ruolo e uno spazio propri all'erborista anche e soprattutto al fine di evitare conflitti con altre figure professionali, al pari di altri Paesi.
      È necessario che la futura legge sia in grado di entrare nel merito dell'operatività professionale dell'erborista. In particolare deve essere garantita la libertà di miscelazione anche estemporanea delle piante officinali e dei loro derivati, giustificata dalla formazione tecnico-scientifica degli erboristi e motivata dalla necessità di soddisfare le richieste dei consumatori. Dalla pratica della miscelazione vanno ovviamente escluse solo le piante tossiche e velenose la cui utilizzazione rimane possibile in ambito strettamente medico-farmaceutico.
      All'erborista spetterà quindi il compito di consigliare opportunamente i consumatori sul corretto utilizzo delle piante officinali, dei loro derivati e dei prodotti naturali in genere, consiglio dovuto
 

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quando essi vengono utilizzati per finalità salutistiche e per l'ottimizzazione dello stato di benessere della persona.
      Sulla base di quanto esposto si ritiene che una nuova normativa non dovrebbe prescindere dal garantire una giusta collocazione alla figura professionale dell'erborista, quale operatore sanitario non medico: individuare competenze specifiche e ruolo derivanti dal percorso formativo universitario della laurea che deve divenire abilitante alla professione, definire il controllo dei requisiti delle piante vendibili, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti, in armonia con le normative nazionali e dell'Unione europea, individuare l'erboristeria come disciplina autonoma, quale di fatto è storicamente divenuta.
      La legge 1o febbraio 2006, n. 43, prevede la delega al Governo per l'istituzione degli ordini professionali relativi, in particolare, alle seguenti fattispecie di figure professionali: professioni sanitarie infermieristiche ostetrica, tecnico-sanitarie e della prevenzione. Ad esempio l'igienista dentale, il dietista, il podologo, il fisioterapista e altre figure professionali appartenenti alle ex arti ausiliarie sanitarie (come l'ottico), che sono state riconosciute vere e proprie professioni sanitarie.
      È pertanto indispensabile definire precisamente l'ambito di competenza e di operatività specifica dell'erborista, anche rispetto alle tecniche analitiche e di trasformazione del materiale vegetale. Altresì è indispensabile definire l'attività professionale e commerciale di erboristeria e indicare la laurea in scienze e tecnologie erboristiche come abilitante alla professione di erborista.
      La legge dovrà prevedere l'istituzione di appositi registri degli erboristi gestiti a livello regionale a specifica tutela del cittadino, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria di riferimento quali soggetti garanti di un percorso formativo professionale e di aggiornamento per i professionisti in attività.
      Altrettanto necessaria è una precisa definizione dei titoli e dei requisiti professionali che identificano correttamente la figura dell'erborista, anche al fine di una maggiore tutela del consumatore.
      Ovviamente a tutela di coloro che già operano da anni nel settore si dovrà pensare a una parificazione del «vecchio» titolo con quello indicato nella proposta di legge, come è accaduto già per altre professioni. Si dovranno definire le modalità di adeguamento per coloro che alla data di entrata in vigore della legge, pur essendo titolari di una erboristeria, non saranno in possesso dei titoli per continuare ad esercitare la loro attività.

      Conseguenze e punti qualificanti della proposta di legge sono:

          1) riconoscere il ruolo dell'erborista come tecnico specializzato nel settore delle piante officinali e del loro uso;

          2) collocare la figura professionale dell'erborista nell'ambito degli «operatori sanitari» (al pari di altri operatori quali, ad esempio il dietista, il podologo, l'ottico eccetera), essendo punto di riferimento per l'utente nel campo dell'autogestione della salute con le piante officinali;

          3) definire precisamente l'ambito di competenza e di operatività specifica dell'erborista, anche rispetto alle tecniche analitiche e di trasformazione del materiale vegetale che gli competono;

          4) definire l'attività professionale e commerciale di erboristeria;

          5) indicare la laurea in scienze e tecnologie erboristiche e i diplomi in erboristeria come titoli abilitanti alla professione di erborista;

          6) prevedere la necessità dell'istituzione di un registro regionale degli erboristi abilitati;

          7) parificare il titolo di studio previsto dalla legislazione previgente per svolgere la professione di erborista con quello indicato nella nuova normativa;

          8) prevedere l'adeguamento professionale per coloro che alla data di entrata in vigore della legge non sono in

 

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possesso dei titoli ivi previsti per continuare a svolgere la professione;

          9) prevedere la costituzione di un laboratorio annesso all'esercizio di vendita, autorizzato per l'allestimento di preparazioni erboristiche non preconfezionate esitabili esclusivamente nello stesso esercizio di vendita;

          10) considerare la coltivazione delle piante officinali non come pratica agronomica generica ma speciale, con la necessità di una formazione specifica del coltivatore o della consulenza e responsabilità di un erborista titolato.

      La figura dell'erborista operatore sanitario nel campo delle piante officinali, in grado di assolvere coscientemente l'importante funzione di filtro nei confronti del consumatore che in lui ripone fiducia, si integra perfettamente con le altre figure sanitarie, sia della medicina allopatica che delle varie medicine cosiddette «complementari». È l'integrazione di tutti questi saperi che può fare davvero compiere il salto di qualità necessario affinché venga di nuovo rivalutata la centralità della persona, finalmente libera di scegliere i propri riferimenti nel campo della salute e tranquillizzata dal fatto che le molte opportunità possono integrarsi tra loro al fine di raggiungere al meglio l'obiettivo della salute e del benessere completi.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della professione).

      1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali relativi alla regolamentazione della professione sanitaria di erborista ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
      2. È istituita la professione sanitaria di erborista, con il seguente profilo professionale: l'erborista è l'operatore sanitario non medico che, in possesso del titolo universitario abilitante, esegue con autonomia professionale la selezione delle piante officinali e delle forme di preparazione derivate e l'eventuale miscelazione delle stesse e la miscelazione dei derivati, rispondendo alle esigenze e alle richieste dell'utente che, nell'ambito della propria libertà di scelta, vuole essere orientato sull'uso delle piante officinali per la tutela della propria salute. L'erborista è il consulente dell'automedicazione nel settore delle piante officinali.
      3. Sono di competenza dell'erborista: la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la manipolazione, la miscelazione, il confezionamento e la commercializzazione al dettaglio delle piante officinali, delle droghe, dei loro derivati e dei preparati erboristici.
      4. Sono di competenza altresì dell'erborista la vendita all'ingrosso delle piante officinali e delle relative droghe.

Art. 2.
(Ambiti operativi).

      1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, l'erborista prepara i derivati erboristici, denominati «erborati», seguendo i processi tecnologici atti a preservare

 

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l'integrità del fitocomplesso della pianta o delle piante officinali.
      2. L'erborista, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, fornisce informazioni sulle piante officinali, sui loro benefìci e sul loro uso all'utente e lo informa riguardo alle eventuali controindicazioni.
      3. L'erborista svolge la sua attività autonomamente ovvero in collaborazione con professionisti di altre aree sanitarie.
      4. L'erborista esercita la sua attività professionale in regime libero-professionale o di dipendenza sia in strutture sanitarie pubbliche o private sia all'interno di strutture imprenditoriali.
      5. È definita attività di erboristeria esclusivamente l'attività professionale imprenditoriale esercitata dall'erborista, comprendente l'attività di commercio al dettaglio di erbe officinali e dei loro derivati nonché di rimedi erboristici preparati secondo le competenze professionali dello stesso erborista.
      6. L'erborista che esercita l'attività definita erboristeria ai sensi del comma 5 può allestire un locale separato dall'area della vendita al dettaglio e da quella destinata a magazzino delle scorte quale laboratorio annesso all'esercizio di vendita, per svolgere le operazioni di trasformazione e di preparazione erboristiche, proprie della professione, atte a produrre erborati destinati a essere ceduti al consumatore finale, in forma non preconfezionata, nell'ambito dello stesso esercizio. Tale attività di trasformazione e di preparazione di prodotti erboristici non comporta l'obbligo di notifica dei prodotti al Ministero della salute né di versamento degli oneri economici connessi.
      7. L'esercizio delle attività di trasformazione e di preparazione svolte nel laboratorio di cui al comma 6 è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, previa verifica della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283. Tali attività sono effettuate utilizzando materie prime che devono soddisfare i requisiti di qualità
 

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previsti dalla legislazione vigente in materia di norme di buona fabbricazione.
      8. La miscelazione di piante officinali essiccate o parti di esse può essere compiuta dall'erborista direttamente al banco del punto di vendita.

Art. 3.
(Abilitazione).

      1. Il diploma di laurea in scienze e tecnologie erboristiche o definizioni affini, conseguito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, abilita all'esercizio della professione sanitaria di erborista.
      2. Il corso di laurea finalizzato alla formazione del profilo di erborista di cui al comma 1 è istituito e attivato presso le facoltà di farmacia, prevedendo altresì il collegamento con le facoltà di agraria e di medicina e chirurgia, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che disciplinano le relative modalità di attuazione.
      3. Il diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, il diploma conseguito presso le scuole dirette a fini speciali in erboristeria, istituite presso le facoltà di farmacia, il diploma universitario in tecniche erboristiche, istituito ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, sono equiparati al diploma di laurea in scienze e tecnologie erboristiche e definizioni affini.

Art. 4.
(Registri regionali degli erboristi).

      1. Alle regioni è demandato il compito di definire le norme di accesso alla professione

 

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sanitaria di erborista e l'obbligo di aggiornamento professionale, nonché di istituire di appositi registri regionali degli erboristi.

Art. 5.
(Disposizioni transitorie).

      1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano, anche in base a un rapporto di lavoro dipendente, le attività di commercio al dettaglio o di trasformazione e preparazione erboristiche o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe, propedeutiche alla ulteriore lavorazione degli stessi o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio possono continuare a svolgere le medesime attività a condizione che superino un apposito esame di idoneità, che deve essere sostenuto al termine di un corso di aggiornamento, organizzato secondo modalità compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa e disciplinato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'esame di idoneità deve essere superato entro tre anni dalla data di entrata in vigore di tale decreto. Agli eventuali oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di aggiornamento si fa fronte mediante contributi versati dagli iscritti, secondo modalità definite con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al presente comma, dalla cui attuazione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
      2. I soggetti in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, che non esercitano l'attività di erborista da più di cinque anni, sono ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 2 del presente articolo.

 

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Art. 6.
(Sanzioni).

      1. Chi esercita l'attività di erborista senza i requisiti prescritti ai sensi della presente legge compie abuso della professione sanitaria di erborista ed è perseguibile a norma di legge.

Art. 7.
(Abrogazioni).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la legge 6 gennaio 1931, n. 99, il relativo regolamento applicativo di cui al regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793, e l'elenco di cui al regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, sono abrogati.


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