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PDL 4034

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4034



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BECCALOSSI, BARANI, BARBIERI, BERNARDO, BIANCONI, BIASOTTI, BONCIANI, CARLUCCI, CASTIELLO, CATTANEO, CAZZOLA, COLUCCI, DE CORATO, DI CAGNO ABBRESCIA, DI VIRGILIO, DIMA, FRASSINETTI, FUCCI, GIRLANDA, GOLFO, GRIMALDI, HOLZMANN, IAPICCA, JANNONE, LA LOGGIA, LAFFRANCO, LISI, MARINELLO, GIULIO MARINI, MAZZONI, MURGIA, NASTRI, PELINO, SAMMARCO, SBAI, SCALERA, SOGLIA, SPECIALE, STRADELLA, TORRISI, TRAVERSA, VELLA, VIGNALI, ZACCHERA

Disposizioni in materia di esercizio delle attività sanitarie nella forma di società tra professionisti

Presentata il 26 gennaio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Per ben due volte differenti Governi sono intervenuti per abolire il divieto di esercitare in forma societaria le cosiddette «professioni protette».
      In particolare, ciò è accaduto nel 1997 con la legge n. 266, che ha abrogato l'articolo 2 della legge n. 1815 del 1939, che conteneva tale divieto, e più recentemente con il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. In entrambi i casi si sarebbero dovuti emanare successivamente uno o più provvedimenti aventi ad oggetto la disciplina delle forme organizzative delle professioni intellettuali: i tanto attesi «regolamenti».
      Questo è accaduto solo per la professione di avvocato, con il decreto legislativo n. 96 del 2001, e per quella di ingegnere, con la legge 18 aprile 2005, n. 62.
      Ricordiamo inoltre che l'abolizione del divieto di cui sopra senza l'emanazione dei conseguenti provvedimenti di disciplina contrasta con l'articolo 2229, primo comma, del codice civile, che subordina l'esercizio delle professioni all'iscrizione in appositi albi o elenchi.
      In seguito nulla è stato fatto riguardo alle altre professioni, senza considerare che la vacatio legis creatasi con la legge 7 agosto 1997, n. 266, avrebbe potuto lasciare liberi tutti di fare di tutto senza le regole certe che uno stato civile deve porre a tutela dei suoi cittadini. Ciò è accaduto per le società tra professionisti in ambito sanitario, ove si è assistito al proliferare di
 

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società con nomi di fantasia che altro non erano che il mezzo per cercare di fare della salute del cittadino un commercio di prestazioni, un rischioso fatto commerciale legato alle logiche del lucro.
      Non si è nemmeno pensato che così facendo gli abusivi della professione medica sarebbero persino riusciti ad «operare» alla luce del sole con una parvenza di liceità facendo correre rischi enormi ai cittadini/pazienti. Infatti chi fa le spese di questo vuoto normativo sono i cittadini che, per le necessarie cure mediche, si rivolgono a società di proprietà di commercianti, ove si rischia che le scelte terapeutiche siano condizionate alla massimizzazione del guadagno e non alla tutela della salute.
      Ecco perché crediamo sia venuto il momento di definire regole certe per le società tra professionisti in ambito sanitario, in quanto per altre professioni tali regole sono state già emanate e per altre ancora andranno fissate in ragione delle loro peculiarità.
      La presente proposta di legge, pertanto, prevede che tali società siano sottoposte alla vigilanza disciplinare dell'ordine professionale a cui fanno riferimento i loro iscritti. Esse inoltre devono richiedere l'iscrizione in un apposito elenco ai fini dell'esercizio delle attività sanitarie, nel rispetto dell'articolo 2229 del codice civile. La partecipazione dei singoli professionisti a tali tipi di società è limitata a non più di due società; ciò per evitare che soggetti con il «dono dell'ubiquità plurima» si sostituiscano ad altri professionisti senza scrupoli o peggio abusivi. Il mancato rispetto delle regole poste a tutela del cittadino farà sì che tali società non possano esercitare la loro attività.
      È opportuno ricordare che ad oggi tali società esistono e che ad esse partecipano soggetti esterni alla sanità: soggetti che indirizzano il loro operato secondo logiche commerciali senza dover sottostare alle regole deontologiche che obbligano i sanitari alla tutela e al rispetto della salute del cittadino/paziente. Inoltre, le società che attualmente operano in ambito sanitario non sono obbligate a contrarre apposita polizza per responsabilità civile per danni verso terzi (i pazienti); è facile immaginare quale possa essere l'entità dei danni che in ambito sanitario possono essere prodotti nei confronti dei pazienti: dalla chirurgia estetica all'odontoiatria, dalla oculistica alla veterinaria eccetera. Una società a responsabilità limitata con capitale esiguo risponderà solo per la sua limitata capacità economica, ben sapendo che i rischi connessi alla professione sanitaria sono tali da cagionare, nei casi più gravi, danni seri fino al decesso del paziente.
      In sintesi, l'esercizio delle attività sanitarie nella forma di società tra professionisti potrebbe consentire una riduzione dei costi sanitari sostenuti dal cittadino/paziente quale conseguenza dei risparmi gestionali ottenuti dal professionista con l'esercizio associato della professione, tuttavia è necessario che ciò avvenga nel rispetto delle norme predisposte dall'ordinamento a tutela della salute dei cittadini e di apposite regole deontologiche che gli ordini professionali dovranno elaborare a livello nazionale.
      Se dunque l'abolizione del divieto di esercizio di attività professionali in forma societaria è parso costituire una spinta verso la liberalizzazione del settore e di conseguenza ridurre i costi per il cittadino/paziente, a distanza di anni ci si è resi conto che soggetti terzi si sono incuneati nel delicato rapporto tra gli operatori sanitari e i pazienti, al fine di massimizzare il loro investimento.
      Con questa proposta di legge si intende proseguire nel cammino di revisione dell'esercizio delle professioni, ponendo regole certe per il settore sanitario alle quali il paziente, spesso indifeso, possa appellarsi, senza sentirsi costretto a intraprendere lunghissimi e incerti contenziosi legali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. La presente legge disciplina l'esercizio delle attività sanitarie nella forma di società tra professionisti.
      2. I soci delle società tra professionisti che hanno per oggetto l'esercizio di attività sanitarie devono essere iscritti agli albi delle relative professioni.

Art. 2.
(Requisiti per l'esercizio delle attività sanitarie in forma societaria).

      1. L'esercizio delle attività sanitarie nella forma di società tra professionisti è subordinato all'adozione, da parte delle società medesime, di statuti conformi ai requisiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione della medesima legge, da adottare con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Ai fini dell'esercizio delle attività sanitarie, le società tra professionisti devono essere iscritte in appositi elenchi tenuti dagli ordini professionali secondo le disposizioni emanate dalla rispettiva federazione nazionale. L'ordine professionale verifica il possesso dei requisiti previsti ai sensi della presente legge e l'osservanza delle disposizioni regolamentari. Non è consentita l'iscrizione di società il cui statuto non risulti conforme ai requisiti stabiliti dalla presente legge o rechi disposizioni incompatibili con la disciplina relativa alle rispettive professioni.
      3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, le società tra professionisti devono nominare un direttore sanitario con specifica

 

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formazione nella disciplina sanitaria esercitata, nonché stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni verso terzi. Nelle società tra odontoiatri il direttore sanitario è nominato tra professionisti iscritti al relativo albo degli odontoiatri. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio ha sede la società tra professionisti verifica l'avvenuta iscrizione ai sensi del comma 2 e il possesso dei requisiti di cui al presente comma.
      4. L'esercizio in forma collettiva della professione sanitaria è consentito esclusivamente alle società che hanno per oggetto lo svolgimento di attività sanitarie per le quali è richiesta l'iscrizione ad un medesimo ordine o albo professionale.
      5. Ciascun professionista sanitario può partecipare ad un massimo di due società.

Art. 3.
(Elenchi).

      1. Gli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, sono distinti in due sezioni. Nella prima sezione sono indicati la ragione o denominazione sociale della società, la sede legale, le eventuali ulteriori sedi, il legale rappresentante, i soci, le specialità esercitate. Nella seconda sezione sono indicati le generalità dei professionisti sanitari e i dati relativi alla loro partecipazione in società che esercitano attività sanitarie entro il limite di cui all'articolo 2, comma 5. È responsabilità del singolo professionista comunicare all'ordine professionale di appartenenza ogni cambiamento relativo a tali partecipazioni.


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