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PDL 4033

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4033



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BECCALOSSI, BARANI, BARBA, BARBIERI, BERGAMINI, BERNARDO, BERTOLINI, BIANCONI, BIASOTTI, BONCIANI, CALABRIA, CARLUCCI, CASSINELLI, CASTIELLO, CATTANEO, COLUCCI, DE CAMILLIS, DE CORATO, DI CAGNO ABBRESCIA, DI VIRGILIO, DIMA, FAENZI, VINCENZO ANTONIO FONTANA, FRASSINETTI, FUCCI, GIRLANDA, GRIMALDI, HOLZMANN, IAPICCA, JANNONE, LA LOGGIA, LAFFRANCO, LISI, MANNUCCI, GIULIO MARINI, MAZZONI, MILANATO, MINASSO, MURGIA, NASTRI, PELINO, PORCU, PAOLO RUSSO, SAMMARCO, SBAI, SCALERA, SOGLIA, SPECIALE, STRADELLA, TORRISI, TRAVERSA, VELLA, VIGNALI

Introduzione dell'articolo 348-bis del codice penale, concernente l'abusivo esercizio delle professioni medica e odontoiatrica

Presentata il 26 gennaio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — L'esercizio delle professioni medica e odontoiatrica è sempre più oggetto di frodi di vario genere.
      Spesso i quotidiani e la televisione se ne interessano facendo conoscere all'opinione pubblica le situazioni illecite scoperte dal Nucleo antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri o addirittura portate alla ribalta da programmi preserali di intrattenimento.
      Si scoprono odontotecnici che fanno i dentisti, ottici che fanno gli oculisti, fisioterapisti che fanno gli ortopedici, erboristi che fanno diagnosi prescrivendo palliativi come fossero vere medicine per non parlare dei pranoterapeuti, dei maghi e dei guaritori.
      Gli atti falsamente medici di questi «praticoni» procurano danni incalcolabili ai cittadini che risultano essere in balia di soggetti che esercitano allo scoperto quasi in segno di sfida alle istituzioni, facendo del falso e della truffa il loro modus operandi.
      Purtroppo le categorie più deboli (gli anziani, gli psicologicamente labili, gli ingenui, i meno abbienti eccetera) subiscono un danno doppio: decisi ad affrontare la spesa per curarsi, sono quasi sempre costretti a un ulteriore esborso da corrispondere
 

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a un soggetto abilitato per riparare alle lesioni personali, spesso irreversibili, causate dall'incapace di turno non abilitato all'esercizio della professione medica od odontoiatrica.
      Le leggi inadeguate alla realtà odierna e troppo miti non disincentivano i disonesti dal violarle avendo la consapevolezza che, grazie ad un buon avvocato, alle pene ridotte, al rito abbreviato e al patteggiamento, come ad altri vari artifizi, possono cavarsela con poco e, soprattutto, riprendere l'attività illecita pochi mesi dopo, magari in un altro luogo.
      L'aspetto ancora più grave è quello della mitezza delle sanzioni da infliggere al medico o all'odontoiatra che permette al soggetto abusivo di delinquere in cambio di somme di denaro. Purtroppo anche il prestanome non subisce gravi danni riuscendo spesso a negare l'evidenza; nella maggior parte dei casi, infatti, viene escluso dal coinvolgimento circa il risarcimento dei danni causati a un paziente nello studio odontoiatrico di sua proprietà.
      Per quel che concerne invece le attrezzature e gli strumenti specifici, è logico che vengano confiscati se di proprietà del soggetto abusivo (in caso contrario egli continuerebbe a perpetrare il reato), è logico che vengano confiscati se il proprietario è il prestanome che li ha messi a disposizione del soggetto abusivo, ma deve essere altrettanto logico che la confisca sia effettuata anche se le attrezzature sono di proprietà di una società spesso «di comodo» e creata ad arte; molto spesso però in questi casi le società riescono ad ottenere anziché la confisca, un semplice sequestro. È fondamentale che gli strumenti atti a delinquere (cioè le attrezzature e gli strumenti specifici) siano confiscati perché sono da considerare al pari di un'arma che ha consentito di compiere azioni delittuose senza necessariamente colpire. L'arma va confiscata, chiunque ne sia il proprietario!
      Nella maggior parte dei casi gli atti medici abusivi sono effettuati senza consenso alle cure, o con consenso giuridicamente nullo, in quanto il soggetto abusivo nasconde al paziente la sua carenza di qualificazioni professionali millantando titoli che non possiede o facendosi passare da medico o da odontoiatra.
      Le lesioni diventano quindi da colpose a volontarie; il soggetto abusivo, infatti, agisce in carenza di titoli abilitanti, di consenso alle cure e di capacità professionali, con forte aggravio del reato. Pensiamo anche ai rischi che corrono i pazienti nel caso necessitino di terapie di emergenza causate dall'uso di farmaci potenzialmente rischiosi.
      Colui che esercita abusivamente la professione medica non può, ovviamente, essere coperto da polizze assicurative per la responsabilità civile e il malcapitato cittadino si trova nell'impossibilità di richiedere risarcimenti assicurativi. Giusto quindi che il prestanome provveda, per legge dello Stato, al risarcimento del danno subìto dal paziente a opera del soggetto abusivo che operava nello studio o per conto del medico.
      Le istituzioni oggi si trovano impotenti di fronte a un fenomeno che, quando denunciato, è sanzionato in tempi lunghi, con pene insufficienti se non quasi ridicole rispetto ai danni procurati o procurabili.
      Noi cittadini, prima che uomini e donne di governo, non possiamo pretendere che gli organi di polizia giudiziaria dedichino ingenti forze se i risultati conclusivi sono insufficienti rispetto all'impegno che viene profuso. Non possiamo più nemmeno far finta di non sapere che i criminali di questo tipo temono più le trasmissioni televisive di denuncia che la magistratura o gli ordini professionali e che i pazienti si rivolgono alla televisione per fermare chi li ha danneggiati.
      Lo Stato viene chiamato oggi ad aggiornare uno degli articoli del codice penale che più necessitano di inasprimento per la tutela dei cittadini/pazienti fornendo mezzi certi agli organi giudicanti e dissuadendo dal delinquere i criminali e i loro fiancheggiatori con la certezza della pena.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 348 del codice penale è inserito il seguente:
      «Art. 348-bis. – (Abusivo esercizio delle professioni medica e odontoiatrica). – Chiunque abusivamente esercita le professioni medica od odontoiatrica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. L'accertamento del reato comporta la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati per commettere il reato.
      Il medico o l'odontoiatra che presta il proprio nome a chi esercita abusivamente le professioni medica od odontoiatrica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. L'accertamento del reato comporta la confisca delle attrezzature e degli strumenti specifici utilizzati per commettere il reato anche se risultano di proprietà del medico o dell'odontoiatra che presta il proprio nome.
      Qualora l'esercizio abusivo della professione sia svolto in una struttura che si avvale di attrezzature e di strumenti di proprietà di una società, le attrezzature e gli strumenti specifici sono soggetti a confisca.
      Se dall'abuso delle professioni medica e odontoiatrica derivano lesioni personali a una o più persone, l'esercente abusivo della professione è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000 ed è tenuto al risarcimento dei danni procurati.
      Qualora l'esercente abusivo delle professioni medica od odontoiatrica non provveda al risarcimento dei danni procurati a causa dell'esercizio abusivo delle professioni medica od odontoiatrica, è tenuto in solido con lui al risarcimento dei danni

 

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procurati il medico o l'odontoiatra che ha eventualmente prestato il proprio nome.
      L'odontoiatra che presta il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo della professione è punito ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, e successive modificazioni».

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