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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4024-A |
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge n. 4024 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008»,
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia “politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea” alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
osservato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 4024 Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
la quantificazione degli oneri del provvedimento tiene conto della più ampia casistica fornita dall'Amministrazione competente;
i dati utilizzati dalla relazione tecnica per il calcolo della diaria per missioni all'estero sono improntati al rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia, che prevedono che la maggiorazione del costo del biglietto spetta ai funzionari di polizia e non ai magistrati;
la quantificazione degli oneri tiene conto anche dell'articolo VII dell'Accordo concernente la possibilità della Parte richiedente di mettere a disposizione dell'altra Parte gli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza e di provvedere ai relativi costi;
i profili risarcitori connessi agli eventuali danni causati dai funzionari nello svolgimento delle missioni, richiamati dall'articolo XIII dell'Accordo, hanno carattere meramente eventuale;
considerato che, pur apprezzando il carattere prudenziale utilizzato nella quantificazione degli oneri del provvedimento, dall'attuazione dello stesso derivano, come indicato nella relazione tecnica, spese con carattere di oneri inderogabili in materia giudiziaria;
valutata, pertanto, l'opportunità di prevedere, in ottemperanza all'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, che l'autorizzazione di spesa sia riformulata in termini di previsione e sia corredata da una specifica clausola di salvaguardia,
esprime
con le seguente condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: Per l'attuazione sino a: Al relativo onere con le seguenti: Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 1.403.480 annui a decorrere dall'anno 2011;
conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
TESTO | |||||||
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008. | Identico. | ||||||
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XXIII dell'Accordo stesso. | Identico. | ||||||
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 1.403.480 a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. | 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in euro 1.403.480 annui a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. | ||||||
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il | |||||||
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Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
| 3. Identico.
| 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Identico. |
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