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PDL 2008 e abb.-A/R

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2008-127-349-858-1197-1591-1913-2199-A/R



 

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DISEGNO DI LEGGE

n. 2008

presentato dal ministro per le pari opportunità
(CARFAGNA)

di concerto con il ministro per i rapporti con le regioni
(FITTO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
(SACCONI)

e con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GELMINI)

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Presentato l'11 dicembre 2008

(Relatori: CALABRIA, per la I Commissione; CASTELLANI, per la XII Commissione)


NOTA: Il presente stampato riporta il testo sul quale, a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 7 ottobre 2009, le Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e XII (Affari sociali), il 9 marzo 2011, hanno deliberato di riferire favorevolmente. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
Per il testo a fronte tra il disegno di legge n. 2008 e il testo approvato nel corso dell'esame in sede referente anteriormente al rinvio deliberato dall'Assemblea e per i pareri espressi su tale ultimo testo si veda lo stampato n. 2008-127-349-858-1197-1591-1913-2199-A. Per i testi dei progetti di legge si vedano i relativi stampati.
 

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e

PROPOSTE DI LEGGE

n. 127, d'iniziativa dei deputati

BOCCIARDO, CARLUCCI

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Presentata il 29 aprile 2008

n. 349, d'iniziativa dei deputati

DE POLI, NUNZIO FRANCESCO TESTA

Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Presentata il 29 aprile 2008

n. 858, d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Istituzione del tutore pubblico dell'infanzia

Presentata il 7 maggio 2008

n. 1197, d'iniziativa del deputato PALOMBA

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Presentata il 28 maggio 2008
 

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n. 1591, d'iniziativa dei deputati

VELTRONI, SBROLLINI, CARDINALE, MARCO CARRA, D'INCECCO, FASSINO, LENZI, LUCÀ, MARTELLA, MATTESINI, MIOTTO, MURER, NACCARATO, ROSATO, SCHIRRU, SERENI, TEMPESTINI, LIVIA TURCO, ZAMPA

Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Presentata il 31 luglio 2008

n. 1913, d'iniziativa dei deputati

IANNACCONE, LO MONTE, BELCASTRO, COMMERCIO, LATTERI, LOMBARDO, MILO, SARDELLI

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Presentata il 18 novembre 2008

n. 2199, d'iniziativa del deputato COSENZA

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Presentata il 12 febbraio 2009
 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminata la proposta di legge in oggetto,

            rilevato che:

                la Commissione ha espresso il 22 settembre 2009, sulla precedente formulazione del testo, un parere favorevole con una condizione ed una osservazione;

                nel predetto parere si era evidenziato come la proposta di legge suscitasse alcune perplessità, che potrebbero essere oggetto di ulteriori approfondimenti da parte delle Commissioni di merito, come, ad esempio, la scelta di configurare l'Autorità garante quale organo monocratico e di attribuire al medesimo alcuni compiti che sembrerebbero interferire con altri che la legge già attribuisce al Governo;

                anche il nuovo testo suscita analoghe perplessità, poiché conferma la configurazione del Garante come organo monocratico, al quale sono attribuiti ampi e numerosi poteri;

            osservato che:

                la Commissione giustizia, con apposita condizione, aveva chiesto che l'articolo 4, comma 4, fosse riformulato nel senso di prevedere che il Garante possa richiedere ai soggetti e per le finalità di cui al comma 1 di accedere a banche dati o ad archivi previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, anziché sentito quest'ultimo;

                la condizione posta dalla Commissione giustizia appare sostanzialmente recepita nella nuova formulazione dell'articolo 4, comma 4, a norma del quale il Garante può richiedere l'accesso a banche dati o ad archivi «nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione di dati personali»;

            rilevato altresì che:

                l'articolo 3, comma 9, prevedendo che il Garante segnali alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio di minori, al fine di consentire l'adozione di provvedimenti e l'apertura di procedimenti di protezione, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di sua competenza, conferisce al Garante dei compiti per il cui svolgimento non appare necessaria una fonte di legittimazione di natura legislativa se non nel caso in cui da un comportamento omissivo si vogliano far derivare delle forme di responsabilità per il Garante;

                i predetti rilievi costituivano l'oggetto dell'osservazione apposta al parere espresso dalla Commissione giustizia il 22 settembre 2009,

 

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        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            le Commissioni di merito valutino l'opportunità di sopprimere il comma 9 dell'articolo 3.


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, l'ulteriore nuovo testo del disegno di legge n. 2008-A Governo e proposte di legge abbinate, recante «Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza»;

            confermato il rilievo del provvedimento ai fini dell'attuazione della Convenzione di New York e degli strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

            ritenuto che la collaborazione all'attività delle reti internazionali dei Garanti e delle organizzazioni internazionali di tutela dei minori debba costituire un impegno prioritario nell'ambito delle funzioni dell'Autorità garante nazionale;

            ravvisata la necessità che la Relazione annuale alle Camere sull'attività svolta dal Garante nazionale sia trasmessa anche alle Commissioni Affari esteri,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di menzionare tra i compiti dell'Autorità garante di cui all'articolo 3 la formulazione di osservazioni e proposte anche con riferimento alla tratta dei minori ed al loro sfruttamento sessuale, nonché alla protezione dei minori nell'uso di internet e delle altre tecnologie di comunicazione;

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare all'articolo 3, comma 1, lettera p), che la Relazione annuale del Garante debba essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.

 

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PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'unione europea)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 2008, in corso di esame presso le Commissioni riunite I e XII della Camera, recante «Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza»;

            rilevato che il provvedimento attiene a profili di competenza esclusiva dello Stato, in particolare nella materia di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione («ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato»), nonché nella materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale», di cui alla lettera m) del medesimo secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, in considerazione delle finalità e dei compiti assegnati al Garante;

 

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            considerato che all'articolo 3, comma 6, si prevedono forme di collaborazione del Garante con i garanti regionali, ove istituiti, o con figure analoghe, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza; preso atto altresì delle previsioni di cui al comma 8 del medesimo articolo, che assegna alla Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza il compito di promuovere l'adozione di linee comuni d'azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
delle Commissioni
(Approvato, in sede referente, nella seduta del 23 settembre 2009)
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NUOVO TESTO
delle Commissioni
(Approvato, in sede referente, nella seduta del 9 marzo 2011)

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Art. 1.

Art. 1. (*)

(Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza).

(Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza).

      1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riguardo alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto comunitario e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituito il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Garante», con sede in Roma.

      1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.


(*) L'articolo è stato approvato dall'Assemblea nella seduta del 7 ottobre 2009.

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Art. 2.
(Modalità di nomina del Garante, requisiti e incompatibilità).

Art. 2.
(Modalità di nomina, requisiti, incompatibilità e compenso dell'Autorità garante).

      1. Il Garante esercita le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. Il Garante è organo monocratico.

      1. L'Autorità garante è organo monocratico ed è scelta tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti dei minori, delle problematiche familiari o educative e di promozione e tutela dei minori di età ed è nominata con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

      2. Il Garante è scelto tra persone di notoria indipendenza e di comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti dei minori, del disagio minorile e delle problematiche familiari o educative ed è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Garante dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per non più di una volta.       2. L'Autorità garante dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.
      3. Per tutta la durata dell'incarico il Garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni o in organismi che svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato.       3. Per tutta la durata dell'incarico l'Autorità garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, onlus, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato.
      4. Il compenso spettante al Garante è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.       4. All'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

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Art. 3.
(Compiti del Garante).

Art. 3.
(Competenze dell'Autorità garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza).

      1. Il Garante svolge i seguenti compiti:

      1. L'Autorità garante svolge le seguenti competenze:

          a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché del diritto del minore ad essere accolto ed educato nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo;           a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché del diritto del minore ad essere accolto ed educato prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo;
          b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;           b) identica;
          c) collabora con la rete dei Garanti europei – European network of ombuds- persons for children (ENOC);           c) collabora all'attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresì, con organizzazioni ed istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;
          d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle di bambine e di bambini, di ragazze e di ragazzi, e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'affido e dell'adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti           d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'affido e dell'adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti

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privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi dei minori; nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi dei minori;
          e) propone l'adozione di iniziative per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione e alla salute; vedi lettera g)
          f) verifica che ai minori siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche nei periodi in cui sono ricoverati nei reparti pediatrici di strutture sanitarie;           e) verifica che ai minori siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;
          g) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e successive modificazioni, nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi del citato articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, e successive modificazioni;           f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione e di intervento per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e successive modificazioni, nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi del citato articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, e successive modificazioni;
vedi lettera e)           g) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute;
          h) è consultato dal Governo ai fini della predisposizione dei disegni di legge e degli atti normativi in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; vedi comma 3
          i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente           h) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente

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al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione di New York; al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;
          l) formula osservazioni sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi all'infanzia e all'adolescenza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi;           i) formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone minori di età, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi;
          m) promuove, a livello nazionale, iniziative di sensibilizzazione e di diffusione della conoscenza e della cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;           l) identica;
            m) può diffondere prassi o protocolli di intesa elaborati dalle autorità giudiziarie, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti dei minori, in particolare nell'ambito dei procedimenti giudiziari, anche tramite consultazioni periodiche con le autorità o le amministrazioni indicate; può altresì diffondere buone prassi sperimentate all'estero;
            n) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone minori di età, stimolando la formazione degli operatori del settore;
          n) segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e agli organi competenti le eventuali violazioni della disciplina vigente in materia di tutela dei minori nella programmazione radiotelevisiva, promuovendo altresì iniziative volte a sviluppare nei minori capacità critiche e a suscitare nei media una maggiore sensibilità e rispetto verso i minori medesimi;           o) promuove iniziative volte a sviluppare nei minori capacità critiche e a suscitare nei media una maggiore sensibilità e responsabilità verso i minori medesimi, anche al fine di sostenere l'attività educativa delle famiglie;
          o) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta.           p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui al comma 7, una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente.

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        2. L'Autorità garante svolge le competenze indicate nel presente articolo nel rispetto del principio di sussidiarietà.
vedi comma 1, lettera h)       3. L'Autorità garante può esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
      2. Il Garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e successive modificazioni, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, nonché dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269. Il Garante può altresì richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma.       4. L'Autorità garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e successive modificazioni, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, nonché dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269. L'Autorità garante può altresì richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma.
      3. Il Garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale delle relazioni presentate dalla medesima Commissione.       5. L'Autorità garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale delle relazioni presentate dalla medesima Commissione.
      4. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, il Garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, ove istituiti, o con figure analoghe.       6. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorità garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire rispettando i requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia ed adolescenza.

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      5. Ai fini di cui al comma 4 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dal Garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, ove istituiti, o da figure analoghe. La Conferenza è convocata su iniziativa del Garante o su richiesta di almeno tre garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, ove istituiti, o di figure analoghe. La Conferenza promuove l'adozione di linee comuni d'azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.       7. Ai fini di cui al comma 6 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dall'Autorità garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza è convocata su iniziativa dell'Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe.
        8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti:
            a) promuove l'adozione di linee comuni d'azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali;
            b) individua forme di costante scambio di dati e d'informazioni sulla condizione delle persone minori di età a livello nazionale e regionale.

      6. Il Garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio di minori, al fine di consentire l'adozione di provvedimenti e l'apertura di procedimenti di protezione, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di sua competenza.

      9. L'Autorità garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio di minori, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza della procura medesima.

Art. 4.
(Informazioni, accertamenti e controlli).

Art. 4.
Informazioni, accertamenti e controlli).

      1. Il Garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la Commissione per le adozioni internazionali di cui

      1. L'Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la Commissione per le adozioni internazionali


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all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
      2. Il Garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, a strutture pubbliche ed enti privati ove siano presenti minori.       2. L'Autorità garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, a tutte le strutture pubbliche e private ove siano presenti minori.
      3. Il Garante può altresì effettuare visite nei luoghi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 8 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede.       3. L'Autorità garante può altresì effettuare visite nei luoghi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede.
      4. Il Garante può richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.       4. L'Autorità garante può richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.
      5. I procedimenti di competenza del Garante si svolgono nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.       5. I procedimenti di competenza dell'Autorità garante si svolgono nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.

Art. 5.
(Organizzazione).

Art. 5.
(Organizzazione).

      1. Il Garante, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia e presso il

      1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», con sede in Roma, posto alle dipendenze dell'Autorità garante, composto da dipendenti dello Stato e di altre


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Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. amministrazioni in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante.
        2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità garante.
        3. Le spese per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo 3 e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
        4. L'Autorità garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.

Art. 6.
(Forme di tutela).

Art. 6.
(Forme di tutela).

      1. Tutte le persone possono rivolgersi al Garante mediante segnalazioni, anche attraverso il numero telefonico d'emergenza gratuito 114 ovvero altri numeri telefonici a valenza sociale gratuiti, o mediante reclami relativi a violazioni ovvero a situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori.

      1. Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante anche attraverso il numero telefonico di emergenza gratuito 114, ovvero attraverso altri numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori.

      2. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni e dei reclami di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione del Garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali.       2. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell'Autorità garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali, ed assicurano la semplicità di forme di accesso all'Ufficio dell'Autorità garante, anche mediante strumenti telematici.

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Art. 7.
(Copertura finanziaria).

Art. 7.
(Copertura finanziaria).
 

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge, pari ad euro 750.000 per l'anno 2011 e ad euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede: quanto a euro 750.000 per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e quanto a euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012 mediante riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      1. All'onere derivante dal compenso spettante al Garante, valutato nel limite massimo di euro 200.000 annui, si provvede, quanto a euro 100.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, quanto a euro 100.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del citato decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.       2. All'onere derivante dall'articolo 2, comma 4, valutato nel limite massimo di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, quanto a euro 100.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, quanto a euro 100.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220; e a decorrere dall'anno 2013 mediante riduzione delle proiezioni per l'anno 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e

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  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.       3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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