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PDL 4075

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4075



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VANNUCCI, VELTRONI, BARETTA, FLUVI, CARELLA, VICO

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione dell'arte contemporanea

Presentata il 14 febbraio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Il nostro Paese vanta una grande tradizione artistica, testimoniata dalla presenza di un rilevantissimo numero di monumenti e opere d'arte, malgrado ciò, è uno dei meno evoluti d'Europa per quanto riguarda le politiche a sostegno dell'arte contemporanea. A fronte di un'attenzione sempre più forte nei confronti di questo settore, sia da parte dei privati, sia da parte delle istituzioni, si continua a perpetrare l'idea che la conservazione e la fruibilità dei beni esistenti, frutto degli artisti del passato, siano condizioni sufficienti a garantire al nostro Paese un adeguato livello di competitività sul piano internazionale anche nella valorizzazione dell'arte contemporanea e non ci si accorge, invece, che la valorizzazione dell'arte contemporanea, un mercato in forte espansione, ha bisogno di norme ad hoc che devono essere diverse da quelle applicabili al patrimonio artistico del passato.
      Se, infatti, per quanto riguarda l'arte del passato, è centrale la politica della salvaguardia e della fruibilità, per quella contemporanea la politica da privilegiare è quella fiscale.
      L'errore della legislazione fiscale nei confronti di tale settore risiede, infatti, nel considerare già culturalmente ed economicamente affermati quei soggetti che, al contrario, sono all'inizio della propria carriera artistica, inizio che si caratterizza per le difficoltà nel reperimento dei finanziamenti necessari a sviluppare le idee creative.
      La poco lungimirante visione della legislazione fiscale vigente considera la compravendita di opere d'arte degli artisti
 

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contemporanei alla stregua del commercio per così dire «ricco» e non meritorio di considerazione e di tutela.
      È bene ricordare, solo per fare un esempio, che nel nostro Paese la normativa riguardante l'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicata agli oggetti d'arte contemporanea commercializzati risulta più penalizzante rispetto a quella applicata dagli altri appartenenti all'Unione europea che prevedono un regime protettivo per i «contribuenti» artisti.
      In Europa, la Francia impone un'aliquota dell'IVA pari al 5,5 per cento, la Spagna al 9 per cento, il Belgio al 4 per cento, la Germania al 7 per cento e la Svizzera al 6 per cento. Solo l'Inghilterra ha un'aliquota alta, pari al 17,5 per cento, ma l'Inghilterra è anche il Paese più liberale nel quale confluisce un forte mercato internazionale, soprattutto antiquariale, che prevede una tassa d'ingresso pari solo al 2 per cento del valore del bene commercializzato.
      Alla luce di queste considerazioni, se pensiamo all'aliquota dell'IVA applicata in Italia su questi beni, che è pari al 20 per cento, è facile arrivare alla conclusione che la circolazione e la compravendita delle opere d'arte degli artisti italiani risultano maggiormente svantaggiate e che il settore merita un intervento correttivo che lo valorizzi e sia in grado di favorire un «nuovo mecenatismo».
      L'aliquota dell'IVA agevolata non è, però, sufficiente a promuovere il settore: è necessario introdurre agevolazioni fiscali che aiutino i giovani artisti emergenti a incrementare la circolazione delle opere, coinvolgendo nel meccanismo sia le gallerie d'arte sia gli acquirenti finali, predisponendo una disciplina fiscale che permetta ai primi di aiutare gli artisti a farsi conoscere e ad avere meno incombenze burocratiche e ai secondi di fruire di agevolazioni fiscali nel caso di acquisto di oggetti d'arte contemporanea.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge descrive le finalità di promozione e di tutela dell'attività dei giovani artisti.
      L'articolo 2 è dedicato agli aspetti definitori.
      L'articolo 3 stabilisce le nuove norme per favorire la circolazione delle opere d'arte contemporanea, quali la possibilità per le imprese di ammortizzare parte del costo per l'acquisto di tali opere, nonché un beneficio fiscale per i privati che acquistino opere d'arte contemporanea per farne oggetto di donazione a musei, gallerie nazionali, istituzioni pubbliche ed enti similari che hanno come scopo prevalente quello di permettere la fruibilità e la conoscenza delle opere d'arte al più vasto pubblico. La ratio della norma è quella di costituire un efficace «motore» per il «rifornimento» dei musei d'arte contemporanea di materiale espositivo che attualmente scarseggia nel territorio nazionale.
      L'articolo 4, finalizzato al rilancio delle politiche giovanili nel settore dell'arte, riserva la possibilità, per i giovani artisti, per cinque anni o fino al raggiungimento del trentacinquesimo anno di età, di versamento dell'IVA calcolata con metodo forfettario pari a 800 euro annuali indipendentemente dal giro di affari e dai costi sostenuti. Il citato articolo 4 prevede inoltre la determinazione di un imponibile forfetario ai fini dell'imposta sulle persone fisiche (IRPEF) pari al 30 per cento del totale del fatturato. L'impianto normativo proposto determinerebbe un effetto positivo in termini di semplificazione burocratica in quanto rimarrebbe per l'artista-imprenditore l'obbligo unico, per il periodo considerato, di emettere e di conservare le fatture di vendita.
      L'onere dell'agevolazione graverebbe sul bilancio dello Stato per un importo pari a 368.000 euro per quel che concerne l'agevolazione dell'IRPEF e a 520.000 euro per quel che concerne l'agevolazione dell'IVA, per un totale di 888.000 euro che, in via prudenziale, è stato innalzato a un milione di euro.
      L'articolo 5 equipara l'aliquota dell'IVA per le cessioni di opere d'arte contemporanea sia che vengano poste in essere direttamente dagli autori sia che vengano effettuate da altri soggetti passivi dell'imposta. Tale aliquota, fissata per tutti al 10 per cento, è riservata alla
 

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cessione di opere di autori viventi o realizzate da meno di cinquanta anni e ciò anche per unificare il concetto di «arte contemporanea» in tutta la legislazione nazionale. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo è valutato in 15,5 milioni di euro.
      L'articolo 6 dispone, infine, con riguardo alle agevolazioni fiscali per chi compra opere d'arte prevedendo la possibilità di detrarre il 19 per cento ai fini dell'IRPEF della spesa sostenuta fino all'importo di 10.000 euro, con il limite del 10 per cento del reddito imponibile.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha la finalità di promuovere e di tutelare l'attività dei giovani artisti, allo scopo di favorire la conoscenza e la fruizione dell'arte contemporanea, la promozione della creatività artistica a livello nazionale e lo sviluppo di un moderno sistema dell'arte contemporanea.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) giovani artisti: i soggetti maggiorenni di età inferiore a trentacinque anni che svolgono a titolo professionale attività artistica figurativa;

          b) arte contemporanea: le opere di artisti viventi o la cui esecuzione risale a meno di cinquanta anni, che rivestono un interesse culturale tale da giustificarne l'acquisizione al patrimonio pubblico, ai sensi di quanto previsto dal piano per l'arte contemporanea predisposto ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 29;

          c) oggetti e opere d'arte: le opere di cui all'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

 

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Art. 3.
(Diffusione della conoscenza delle opere d'arte contemporanea).

      1. Lo Stato promuove la diffusione e la conoscenza delle opere d'arte contemporanea e dei giovani artisti anche attraverso l'acquisizione delle stesse da parte di musei, gallerie nazionali d'arte, istituzioni pubbliche, associazioni riconosciute o fondazioni operanti nei settori della promozione di beni artistici e culturali.
      2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme per l'ammortamento dei beni materiali, l'acquisto di opere d'arte di artisti viventi da parte di soggetti titolari di reddito di impresa è ammortizzabile per l'80 per cento in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei nove esercizi successivi fino a concorrenza del 2 per cento del giro di affari per ciascun esercizio.
      3. Ai fini del comma 1, le cessioni gratuite di opere d'arte di artisti viventi effettuate entro dodici mesi dalla loro acquisizione da soggetti privati anche non titolari di partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituiscono credito di imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per un valore pari a quattro volte l'IVA pagata per l'acquisizione dell'opera d'arte di artisti viventi ceduta per importi fino a 10.000 euro; per importi superiori a 10.000 euro, il valore è stabilito dal decreto di cui all'articolo 7.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011,

 

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allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Rilancio delle politiche giovanili nel settore dell'arte contemporanea).

      1. Lo Stato tutela e promuove l'attività dei giovani artisti, al fine di contribuire al rilancio del settore dell'arte contemporanea nazionale.
      2. Ai fini di cui al comma 1, i giovani artisti possono optare, per un periodo massimo di cinque anni e comunque non oltre il raggiungimento del trentacinquesimo anno di età, per l'applicazione dell'IVA e dell'IRPEF in misura privilegiata ai sensi delle disposizioni del presente articolo. I medesimi soggetti possono successivamente rinunciare all'applicazione del regime speciale di cui al presente articolo dandone comunicazione all'amministrazione finanziaria entro il 31 gennaio dell'anno di competenza.
      3. I giovani artisti che si avvalgono del regime speciale di cui al presente articolo sono esonerati dalla tenuta della contabilità e dalla conservazione dei documenti, ad eccezione della copia delle fatture emesse. La fattura emessa e la relativa copia possono contenere, anche ai fini della certificazione dell'autenticità dell'opera, la riproduzione fotografica dell'opera ceduta.
      4. Ai soggetti che optano per il regime speciale di cui al presente articolo, l'IVA è forfetariamente determinata in 800 euro l'anno e il reddito imponibile derivante dal lavoro autonomo è forfetariamente determinato nella misura del 30 per cento del volume di affari risultante dalla somma degli importi delle fatture emesse.
      5. L'IVA è addebitata all'acquirente secondo le disposizioni vigenti, fatta salva l'applicazione dell'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 5.

 

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Art. 5.
(Aliquota IVA per oggetti d'arte).

      1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 127-septiesdecies) è sostituito dal seguente:
      «127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, prodotti da artisti viventi o la cui esecuzione risale a meno di cinquant'anni».

      2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Detrazioni per oneri).

      1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme sulle detrazioni per oneri, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

          «f-bis) le spese sostenute per l'acquisto di opere d'arte di artisti viventi o di opere realizzate entro i cinquanta anni, fino all'importo di 10.000 euro, con il limite del 10 per cento del reddito imponibile.

 

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La detrazione è subordinata all'esibizione, su richiesta, della fattura di acquisto o di un documento fiscale equipollente».

      2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Regolamento di attuazione).

      1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione della medesima legge.


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