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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4106 |
1. Al fine di garantire uno strumento di difesa più flessibile alle esigenze del Paese, nonché di assicurare un contatto più costante tra i cittadini e le Forze armate, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare l'istituzione e il funzionamento di un Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione (SNM), con il compito prioritario della difesa della Patria, sancito dall'articolo 52 della Costituzione e secondo i princìpi di cui all'articolo 89 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Possono essere arruolati nel SNM i cittadini italiani in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 3 che intendono concorrere alla difesa delle istituzioni, della collettività e dei beni della Patria, sul territorio nazionale e all'estero.
3. Il SNM è costituito in reparti aggregati a reparti già esistenti su base regionale, periodicamente addestrati e composti da ufficiali, da sottufficiali e da personale di truppa maschile e femminile.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1, concernenti, tra l'altro, le modalità di accesso al SNM, la sua articolazione interna e lo status giuridico ed economico del relativo personale, sono adottati sulla base dei princìpi e criteri direttivi indicati dalla presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dei pareri previsti dalla normativa vigente.
1. Il Ministro della difesa definisce annualmente le entità numeriche di personale da reclutare come ufficiali, sottufficiali e truppa nel SNM, tenuto conto delle esigenze manifestate dalle medesime Forze armate, dei possibili impieghi civili che possono essere svolti dagli aspiranti all'arruolamento e degli stanziamenti annuali di bilancio a disposizione.
2. Il personale del SNM è reclutato su base esclusivamente regionale. Il Governo, nell'ambito della delega stabilita dall'articolo 1, prevede che l'arruolamento nel SNM avvenga previa:
a) accurata selezione psico-fisica attitudinale dell'aspirante arruolato, diretta all'accertamento dell'idoneità fisica e psicologica al servizio nelle unità del SNM;
b) partecipazione a un corso propedeutico di formazione da svolgere presso gli istituti di formazione militare di base e avanzata.
3. I corsi di cui alla lettera b) del comma 2, disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tengono conto del differente grado di conoscenza militare posseduto dalle diverse categorie di soggetti che possono presentare domanda per l'arruolamento nel SNM.
1. Possono presentare domanda per l'arruolamento nel SNM:
a) gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari di truppa collocati nella riserva o in congedo;
b) coloro che, prima della data di entrata in vigore della legge 23 agosto
c) coloro che hanno prestato servizio senza demerito come volontari in ferma prefissata ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331, e dei relativi decreti legislativi;
d) i cittadini italiani che sono in possesso dei titoli richiesti dai regolamenti di ciascuna Forza armata.
2. Costituiscono altresì requisiti essenziali per l'arruolamento nel SNM la cittadinanza italiana, un'età compresa tra i diciotto e i sessanta anni e l'assenza di sentenze penali di condanna passate in giudicato per i delitti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Tenuto conto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso nelle singole Forze armate, il Governo, nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, può individuare ulteriori requisiti essenziali ai fini dell'arruolamento nel SNM.
1. Al fine di favorire la tempestività dell'impiego operativo, il personale arruolato nel SNM è richiamato annualmente per svolgere cicli di addestramento tecnico-operativo, corrispondenti al reparto di appartenenza.
2. I reparti del SNM sono addestrati in centri di addestramento regionale organizzati ai sensi di quanto previsto da un regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La mancata partecipazione ai cicli annuali di addestramento per due volte consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dal SNM.
1. Gli arruolati nel SNM hanno l'obbligo di presentarsi quando sono convocati dal comando da cui dipendono, con l'indicazione del periodo di richiamo, del suo inizio e della ragione del richiamo. La convocazione deve pervenire al personale richiamato tra il trentesimo giorno e il quarto giorno precedente all'inizio del periodo di richiamo. La mancata presenza alla convocazione senza giustificato motivo comporta la rinuncia all'arruolamento nel SNM.
2. Gli arruolati nel SNM, durante i periodi di richiamo per lo svolgimento di attività operative o di formazione, sono sottoposti alle leggi e ai regolamenti della disciplina militare.
1. Il personale arruolato nel SNM svolge inizialmente le funzioni corrispondenti al grado militare di inquadramento e alla specialità di appartenenza. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità per la promozione a funzioni più elevate, prevedendo le attribuzioni, le procedure, i requisiti e le condizioni, e, in particolare, quelli riguardanti la durata minima della partecipazione.
1. Nei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, il Governo prevede apposite norme concernenti lo stato giuridico degli
a) prevedere che il personale arruolato nel SNM che partecipa alle attività operative e di addestramento ha diritto:
1) al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
2) al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
b) prevedere incentivi fiscali in favore dei datori di lavoro, proporzionali alla durata delle assenze dei loro dipendenti arruolati nel SNM in ragione dei richiami per lo svolgimento di attività operative o di formazione;
c) prevedere agevolazioni fiscali sulle imposte sul reddito in favore dei professionisti e dei lavoratori autonomi arruolati nel SNM, in ragione dei richiami per lo svolgimento di attività operative o di formazione.
2. In relazione a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1, ai volontari che sono lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento di attività operative o di formazione. Nei confronti dei dipendenti pubblici l'intero trattamento economico e previdenziale è totalmente a carico delle amministrazioni pubbliche di appartenenza; per i dipendenti privati, tale trattamento è corrisposto direttamente dal datore di lavoro, il quale ne chiede il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni dei citati lavoratori dipendenti arruolati come volontari nel SNM sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il medesimo Ministero versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro ai sensi del presente comma.
3. I volontari arruolati nel SNM che sono lavoratori autonomi hanno diritto di percepire un'indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 2 e 3, all'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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