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PDL 4102

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4102



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARLUCCI

Modifiche all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura

Presentata il 18 febbraio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge si propone l'obiettivo di dare reale attuazione all'articolo 33 della Costituzione per la parte relativa alle istituzioni di alta cultura: accademie e, a seguito della sentenza costituzionale n. 340 del 28 ottobre-12 novembre 2004, conservatori di musica e assimilati.
      La legge 21 dicembre 1999, n. 508, si era già posta il fine di applicare alle istituzioni di alta cultura artistiche e musicali il dettato costituzionale senza però affrontare in modo esaustivo né la totale equiparazione dei titoli rilasciati da tali istituti con quelli universitari, né il riconoscimento effettivo del livello economico del personale di dette istituzioni con il personale universitario.
      Va altresì sottolineato che dopo un iter lungo, sofferto e faticoso la riforma ha comunque rappresentato una conquista dal punto di vista culturale e un'effettiva applicazione, anche se tardiva, del dettato costituzionale. Il successivo decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, apportando modifiche all'articolo 4 della legge n. 508 del 1999, ha equiparato con effetto immediato il titolo di studio rilasciato dalle istituzioni in questione alla laurea universitaria di primo livello e ha provveduto ad affidare ai conservatori di musica la possibilità di perfezionare e di attivare i corsi con valore abilitante per l'insegnamento della musica nelle scuole secondarie di primo grado. Con identica logica la presente proposta di legge all'articolo 1 prevede, anche ai fini dell'applicazione della normativa sui cicli di istruzione e formazione, la possibilità per le istituzioni di alta cultura (accademie, conservatori di musica e assimilati) di attivare corsi con valore abilitante per le discipline artistiche e
 

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musicali degli altri ordini di scuole (primaria e secondaria). La presente proposta di legge, che va a integrare lo spirito e la volontà della legge n.508 del 1999 e del decreto-legge n. 212 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 268 del 2002, qualora approvata concluderebbe il dovuto iter del riconoscimento alle istituzioni di alta cultura della spendibilità dei propri titoli a livello nazionale nonché allo stesso livello di similari istituzioni in altri Stati dell'Unione europea.
      Queste ultime, infatti, sono tutte considerate di grado universitario, e quest'alta dignità universalmente riconosciuta all'arte non ha trovato eccezione nella Costituzione ove, all'articolo 33, è stabilito il principio della pari dignità tra le università, le accademie e i conservatori ovvero la parità tra arte e scienza, definendole entrambi il punto più alto della cultura italiana.
      L'incardinamento previsto dalla legge n. 508 del 1999 delle istituzioni di alta formazione nel sistema dell'istruzione superiore universitaria, e pertanto di pari livello con quello universitario, è un atto quindi risolutivo e necessario per l'utenza italiana, ma questo processo non può dirsi definitivamente compiuto se il legislatore non provvede anche all'equiparazione economica, seppur graduale, del personale delle istituzioni di alta cultura con il personale delle università. Non a caso tali istituzioni ormai rilasciano titoli di pari grado e di identica spendibilità con i titoli rilasciati dalle università. Similmente va completato il quadro istituzionale e funzionale delle accademie e dei conservatori con il riconoscimento dei ruoli dirigenziali e con l'identificazione delle funzioni di vertice e di rappresentanza in coerenza con il parallelo sistema universitario.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge propone modifiche ai commi 5, 6 e 8 dell'articolo 2 della legge n. 508 del 1999. Per quanto riguarda le modifiche al comma 5, esse trovano fondamento nella necessità, evidente anche ai sensi del citato decreto-legge n. 212 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 268 del 2002, per le istituzioni in questione di attivare corsi con valore abilitante anche per le altre discipline artistiche e musicali. Pertanto, in analogia con l'esistente classe di concorso A/77 per le scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, deve essere istituita apposita classe di concorso per la scuola secondaria di secondo grado.
      Per ciò che concerne la proposta di sostituire l'intero comma 6, appare evidente che la legge n. 508 del 1999, richiamandosi all'articolo 33 della Costituzione, intendeva dare pari livello alle istituzioni di alta cultura, artistiche e musicali con le università. In tale logica, riferendosi la legge alle attuali istituzioni, per quanto attiene al personale non può che riferirsi a quello attualmente in servizio e collocato in un ruolo ad esaurimento. Il concetto è chiaramente ribadito nel citato decreto-legge n. 212 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 268 del 2002, che equipara il titolo di studio rilasciato dalle citate istituzioni al titolo rilasciato dalle università. La complessità delle istituzioni e delle funzioni comportano il riconoscimento della funzione dirigenziale.
      La modifica al comma 8 è dettata dal fatto che è naturale che l'organismo preposto alla valutazione del sistema sia integrato da personalità specifiche del settore.
      L'articolo 2 della proposta di legge abroga l'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che si è rivelato nella gran parte delle situazioni disastroso e che, con l'attuazione dell'autonomia, sarebbe inoltre anacronistico. Come più volte fatto presente, una diversa attribuzione delle competenze non comporterebbe maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto bisognerebbe procedere solamente a un trasferimento dei fondi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
      «Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione con valore abilitante per le discipline artistiche e musicali per le scuole di ogni ordine e grado, nonché corsi di aggiornamento e di formazione in servizio per i docenti della scuola primaria e secondaria. Le medesime istituzioni attivano anche corsi di formazione permanente per gli adulti. È istituita un'apposita classe di concorso per l'insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado. Le abilitazioni all'insegnamento per tale classe sono rilasciate esclusivamente dalle istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM)»;

          b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
      «6. Il rapporto di lavoro del personale non docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della presente legge è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito di un apposito comparto per la valorizzazione delle particolari professionalità del personale interessato. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili, si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo

 

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16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in sede di prima applicazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 124 del 1999, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge alle quali non si può far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al triennio, rinnovabili. Il contratto può essere rinnovato con successivi contratti a tempo determinato o indeterminato. Il rapporto di lavoro del personale docente è regolato in analogia a quanto previsto per il personale docente universitario. Il personale non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Il personale docente, assistente, nonché gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in analogia al rapporto di lavoro vigente per il personale docente universitario. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma, tale inquadramento riguarda anche il personale inserito nelle citate graduatorie nazionali, anche se assunto dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai direttori, limitatamente al periodo di attribuzione dell'incarico, e ai direttori amministrativi delle istituzioni di cui all'articolo 1 è attribuita la dirigenza. I direttori presiedono i consigli di amministrazione assumendo altresì tutte le funzioni precedentemente attribuite ai presidenti dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»;
 

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          c) al comma 8, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

          «l-bis) previsione dell'istituzione di un comitato nazionale per la valutazione del sistema dell'AFAM con funzioni analoghe a quelle del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario».

Art. 2.

      1. L'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni, è abrogato. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i relativi fondi sono trasferiti al bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


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