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PDL 4105

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4105



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARLUCCI

Istituzione sperimentale del servizio di psicologia scolastica

Presentata il 18 febbraio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La proposta di legge che si presenta riprende testualmente i risultati di un lungo lavoro della XIII legislatura, che si era concluso il 17 gennaio 2001 nella Commissione speciale in materia di infanzia con la richiesta unanime della sede deliberante (atto Senato n. 3866).
      I rappresentanti di tutti i partiti avevano sottoscritto tale richiesta in quanto, dopo adeguate consultazioni, si era raggiunto un accordo su tutti i problemi che il lungo iter del disegno di legge aveva lasciato emergere.
      In particolare, si era convenuto di lasciare alle regioni e all'autonomia scolastica la più ampia potestà di organizzare e, anzi, di avviare o meno il servizio di psicologia scolastica.
      Questa massima autonomia locale del resto è stata poi confermata nell'evoluzione successiva della normativa anche costituzionale.
      Ma un accordo ancora più profondo era stato raggiunto sulla necessità di correggere finalmente a livello nazionale un vecchio equivoco che ha creato nel nostro Paese, unico al mondo, una lacuna gravissima a danno dei nostri minori. Si tratta purtroppo di una lacuna nazionale, non semplicemente locale.
      La legge 23 dicembre 1978, n. 833, per istituire il Servizio sanitario nazionale non aveva alcuna dotazione finanziaria e mirava dapprima ad attingere alle risorse sparse per il territorio, per poi riproiettarvele, così si diceva allora, dopo la loro concentrazione nell'unità sanitaria locale (USL). Ciò è stato vero per alcune professionalità, certamente. Ad esempio, gli ingegneri dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI), anche quando l'Ente fu soppresso e il suo personale confluì nelle USL, continuarono a collaudare gli ascensori e a svolgere le altre mansioni per la sicurezza contro gli infortuni,
 

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che avevano nell'Ente disciolto. I medici delle varie mutue svolgevano già prima le stesse mansioni sanitarie che hanno continuato a svolgere dopo. E così per tante altre figure professionali.
      Non è stato così per gli psicologi di altri settori e in particolare per gli psicologi scolastici. Innovativamente impegnati nel soccorrere le persone più gravemente sofferenti sul piano psichico, quasi tutti gli psicologi italiani sono stati assorbiti nelle funzioni psicoterapeutiche, rivolte agli adulti, agli adolescenti e anche ai minori, ma solo a quelli che già avevano accusato malattie diagnosticate come tali.
      In realtà, tutte le ricerche a livello internazionale dimostrano che si possa fare a meno dell'intervento di specialisti nei settori della psichiatria, della criminologia e della tossicodipendenza solo se i minori possono elaborare i loro problemi prima che si acuiscano e si incancreniscano. Nessuno ha mai neppure pensato di sostenere, ovviamente, che solo lo psicologo possa consentire tale elaborazione: di solito, e per fortuna, è il normale ambiente familiare e sociale che consente tale elaborazione positiva. Ci sono moltissimi altri fattori positivi che possono opportunamente integrare le lacune e le distorsioni anche più gravi di questi ambienti. Ma quando per qualsiasi ragione l'ambiente familiare e sociale riesce a soffocare nel minore tale elaborazione, allora l'ascolto psicologico costituisce una importante valvola di sfogo, talvolta proprio l'unica in grado di conservare al bambino quella possibilità di sviluppo libero e costruttivo che anche la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991, afferma essergli sempre e comunque dovuta.
      Per questi motivi tutti i Paesi civili, anche quelli più avari di spesa pubblica, hanno messo la psicologia e lo psicologo a disposizione dei minori, dei minori normali, prima che degli adulti, perfino prima che degli adulti ammalati. Il principio universale è che se manca in un piccolo villaggio lo psicologo non è necessariamente un'ingiustizia, perché altre necessità possono essere ben più urgenti. Ma in quel villaggio sarebbe un'ingiustizia che il primo psicologo disponibile fosse utilizzato dagli adulti, magari dai più ricchi perdigiorno, annoiati e capricciosi.
      E questa gravissima ingiustizia è sistematicamente perpetrata in Italia dall'assurda distribuzione delle risorse professionali che in questo settore ha determinato il blocco attuativo della legge n. 833 del 1978. Le USL sono diventate aziende sanitarie locali (ASL) e preferiscono erogare i propri servizi ai pazienti meglio paganti che non ai minori che ancora non denunciano clamorosamente il proprio disagio.
      Così tutti i princìpi di civiltà, che hanno indotto i Paesi civili a devolvere alla scuola in media uno su quattro dei loro psicologi, vengono incredibilmente calpestati nel nostro Paese, a causa dell'errata applicazione di una legge che doveva razionalizzare la distribuzione delle risorse professionali più verso la prevenzione che verso la cura e proprio in uno dei settori dove la differenza di costi tra prevenzione e cura è più macroscopica. Si pensi alla differenza di costo economico e sociale di una delle carriere menzionate, vale a dire degli specialisti che si occupano di problemi psichiatrici, di criminali e di tossicodipendenti, rispetto al costo di un'elaborazione psicologica precoce degli stessi problemi. E nuove ricerche stanno dimostrando sempre nuove correlazioni tra la mancata elaborazione precoce e altre gravissime infelicità e disavventure degli adulti. Così accade che pochi Paesi quanto l'Italia risultano presi alla sprovvista ogni volta che la scuola sale alla ribalta con episodi gravissimi di cronaca nera, apparentemente inspiegabili proprio perché nessun professionista aveva potuto offrire ai minori quelle risorse della moderna scienza psicologica che consentono di prefigurarli e di elaborarli prima che passino all'atto, prima che sia troppo tardi.
      La scuola deve poter offrire ai minori questo servizio, prima che essi ne dimostrino il bisogno conclamato; lo deve poter offrire a porte aperte, senza la precostituzione dell'armamentario delle diagnosi,
 

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delle prescrizioni, degli invii e delle cure, ormai inefficaci perché tardivi.
      E precisamente questa mera possibilità, senza alcun obbligo attuativo, si riapre con la presente proposta di legge. Niente di più. Ma niente di meno. La XIII legislatura aveva destinato al disegno di legge in materia risorse assolutamente irrisorie. Proprio l'esiguità delle risorse aveva indotto alcuni di noi a considerare non significativo e non risolutivo quel disegno di legge, che per questo motivo non fu sostenuto fino al traguardo finale con quella convinzione che era necessaria dopo il voto unanime per la richiesta di sede deliberante.
      Ora si spera che il nuovo Parlamento possa dotare questa proposta di legge di un corredo finanziario più consono alla bisogna, anche rispettando lo schema distributivo tra le regioni che era stato senza errori predisposto dal Governo e dal Parlamento precedenti.
      Infine, dal punto di vista procedurale, nella XIII legislatura qualche problema era emerso dall'esame del disegno di legge fuori della sua sede naturale, cioè nella 7a Commissione del Senato della Repubblica. Per quanto possa essere utile e, anzi, prezioso l'apporto della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, tuttavia il carattere di normalità strutturale del servizio di psicologia scolastica richiede che esso sia esaminato dalla VII Commissione Cultura, per poi proseguire il suo iter in tutte le sedi opportune.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione sperimentale e finalità del servizio di psicologia scolastica).

      1. Le regioni a statuto ordinario, nell'ambito del territorio di loro competenza, possono istituire il servizio di psicologia scolastica per un triennio in forma sperimentale.
      2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano la materia di cui alla presente legge nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.
      3. Scopo del servizio di psicologia scolastica, quale supporto all'attività delle singole istituzioni scolastiche e delle famiglie, è di contribuire al miglioramento della vita scolastica sostenendo lo sviluppo armonico dell'alunno e operando per la prevenzione del disagio sociale e relazionale.

Art. 2.
(Criteri per l'organizzazione del servizio di psicologia scolastica).

      1. L'organizzazione del servizio di psicologia scolastica prevede il ricorso all'opera di strutture specializzate o di singoli professionisti, comunque iscritti all'ordine professionale, anche mediante apposite convenzioni stipulate ai sensi della normativa vigente, al fine di fare fronte con continuità a tutte le esigenze rilevate.
      2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sperimentazione, possono avvalersi dei servizi di psicologia scolastica al fine di predisporre i progetti di intervento, basandoli sulla valutazione complessiva dei problemi rilevati.
      3. Quale contributo statale per la sperimentazione del servizio di psicologia scolastica

 

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è autorizzato lo stanziamento di 4.131.655 euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, da ripartire tra le regioni e tra le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in base al numero di alunni iscritti per l'anno scolastico 2011-2012.

Art. 3.
(Compiti e attività del servizio di psicologia scolastica).

      1. Le attività svolte dal servizio di psicologia scolastica comprendono:

          a) attività di consulenza e di sostegno ai docenti, agli alunni e ai loro genitori sia in forma collegiale che individuale. Gli interventi di consulenza individuale agli alunni sono effettuati di norma con il consenso dei genitori;

          b) partecipazione alla progettazione e alla valutazione di iniziative, sperimentazioni e ricerche che riguardano l'organizzazione del servizio scolastico nel suo complesso o nei suoi settori organici;

          c) promozione di attività di formazione per gli operatori scolastici;

          d) attività di orientamento e di collegamento per e con i genitori finalizzata alla promozione e al coordinamento delle attività di orientamento scolastico e professionale, alla promozione di studi sui fenomeni di abbandono e di insuccesso scolastici, nonché alla promozione di un clima collaborativo all'interno della scuola e tra la scuola e la famiglia.

      2. È compito del servizio di psicologia scolastica:

          a) operare in collegamento con altri servizi territoriali, fatte salve le rispettive competenze;

 

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          b) redigere relazioni sulle esigenze individuate e sugli interventi attuati e curare la raccolta e il mantenimento di specifica documentazione sugli interventi effettuati e sui risultati raggiunti.

Art. 4.
(Sperimentazione del servizio di psicologia scolastica).

      1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, coordina e assicura il monitoraggio della sperimentazione per la durata di tre anni scolastici, a decorrere dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, ai fini della realizzazione di almeno un servizio di psicologia scolastica permanente in ogni regione e provincia autonoma.
      2. Per i compiti di cui al comma 1 è istituito, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un comitato tecnico-scientifico composto da:

          a) due professori universitari, di cui uno di psicologia e uno di pedagogia, con comprovate competenze in campo psico-socio-educativo designati dalla consulta dei presidi delle rispettive facoltà;

          b) due psicologi designati dal consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi;

          c) due psicologi designati dalle associazioni scientifiche accreditate nel campo psico-socio-educativo;

          d) quattro delegati degli ordini degli psicologi regionali, designati dal consiglio nazionale dell'ordine tra coloro che hanno maturato esperienza nel campo psico-socio-educativo e che sono rappresentativi delle diverse componenti scolastiche.

      3. Ai componenti del comitato tecnico-scientifico compete, quale forma di compenso, un'indennità di presenza per seduta.

 

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      4. Al termine del triennio di sperimentazione è indetta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una Conferenza nazionale per la valutazione dei risultati e per i conseguenti provvedimenti. Gli esiti della sperimentazione e le valutazioni emerse nella Conferenza nazionale costituiscono oggetto di una relazione alle Camere.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri relativi alla sperimentazione di cui all'articolo 2, determinati in 4.131.655 euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nonché agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4, comma 2, determinati in 15.494 euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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