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PDL 4095

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4095



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RENATO FARINA

Modifica all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di condizioni per l'interruzione volontaria della gravidanza

Presentata il 17 febbraio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La legge n. 194 del 1978 prevede che nel secondo trimestre della gestazione (cioè dalla 13a alla 24a settimana) l'interruzione di gravidanza possa essere legalmente attuata «quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna» [articolo 6, lettera b)].
      L'articolo non accenna ad alcuna distinzione fra anomalie o malformazioni correggibili o meno chirurgicamente prima o dopo la nascita (oggi esiste anche una chirurgia fetale) e quindi vengono comunemente eseguite interruzioni legali di gravidanza anche quando queste malattie, anomalie o malformazioni potrebbero essere corrette o guarite completamente. Le interruzioni legali di gravidanza nel secondo trimestre sono in Italia circa 3.500 all'anno e una notevole percentuale di esse riguarda malattie o malformazioni che potrebbero esse guarite o corrette completamente, o almeno in modo soddisfacente, con interventi terapeutici prima o dopo la nascita.
      Ci sono stati casi di questo genere riferiti dalla stampa che hanno destato scalpore: ad esempio il caso del bambino abortito alla 22a settimana a Rossano Calabro perché affetto da labbro leporino e palatoschisi, anomalia facilmente correggibile in modo completo con un intervento chirurgico, il caso del bambino abortito nel 2007 all'ospedale Careggi di Firenze per atresia esofagea, poi risultata inesistente, anch'essa correggibile chirurgicamente con successo nel 95 per cento dei casi e infine il caso del bambino abortito a Napoli perché affetto da sindrome di Klinenfelder, un'anomalia cromosomica i cui effetti possono essere
 

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corretti quasi completamente mediante la somministrazione fin dall'infanzia di dosi appropriate di testosterone (persiste nell'adulto solo la sterilità). I casi citati sono stati resi noti dai giornali solo perché i feti abortiti sono sopravvissuti a lungo dopo l'interruzione o perché, come a Napoli, la liceità dell'interruzione della gravidanza è stata contestata. Ci sono però ogni anno centinaia di casi analoghi che non fanno notizia.
      Pertanto si propone di introdurre nell'articolo 6 della legge n. 194 del 1978 una norma che stabilisca che l'interruzione di gravidanza non è lecita se i processi patologici o le malformazioni del feto possono essere curati o corretti in modo soddisfacente prima o dopo la nascita, in un'epoca in cui la medicina ha fatto enormi progressi ed in cui esistono perfino una chirurgia e una medicina prenatali.
      Bisogna tenere presente che la legge permette l'interruzione della gravidanza per rilevanti anomalie o malformazioni solo in quanto esse rappresentano un pericolo per la salute psichica della madre (un modo ipocrita per legalizzare di fatto l'aborto eugenetico), perché la sentenza n. 27 del 18 febbraio 1975 pronunciata dalla Corte costituzionale ammette la costituzionalità dell'interruzione volontaria della gravidanza solo per tutelare la vita o anche solo la salute della madre. Sulla base di questo principio si può logicamente proibire l'interruzione volontaria di gravidanza se la malformazione o la malattia sono correggibili o curabili in modo soddisfacente, perché, in tal caso, viene meno il pericolo per la salute psichica della madre e parimenti si potrebbero prevedere sanzioni (nel successivo articolo 19 della legge n. 194 del 1978) per la violazione di tali norme.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «L'interruzione volontaria della gravidanza non può essere praticata se i processi patologici del feto di cui al comma 1, lettera b), possono essere curati o corretti in modo soddisfacente prima o dopo la nascita».


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