Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4113

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4113



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI STANISLAO

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate

Presentata il 23 febbraio 2011


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — Il 10 luglio 2009 è stato approvato un provvedimento con carattere di assoluta eccezionalità: si tratta della legge n. 93 del 2009, che ha comportato la modifica della lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 82 del 2001 che fissa in ordine all'accesso alla carriera militare da parte dei congiunti delle vittime del dovere e in deroga alla normativa vigente, il limite di statura di metri 1,50 (unico sia per gli uomini sia per le donne). Successivamente tale normativa è stata abrogata dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, che ha comunque confermato la validità di tale limite.
      La ratio della normativa è da rinvenire in motivi di giustizia sostanziale, ovverosia consentire pari accesso al beneficio, attenuando sensibilmente l'incidenza del requisito minimo di statura dell'aspirante. Peraltro la previsione di tale limite non ha arrecato alcun pregiudizio alla funzionalità dello strumento militare in termini di idoneità all'impiego del singolo, come può ricavarsi agevolmente dal fatto che un limite analogo era già previsto per i militari di leva (articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, ora abrogato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010).
      Fatte salve le ragioni che hanno determinato l'adozione di una siffatta, eccezionale normativa, occorre adesso evitare che si possano determinare gravi discriminazioni tra gli aspiranti. È tempo, dunque, che la disciplina vigente in ordine all'accesso alla carriera militare nelle Forze armate prevista dal testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, cioè il limite minimo di
 

Pag. 2

metri 1,65 per gli uomini e di metri 1,61 per le donne, sia aggiornata per consentire a molti cittadini italiani di prestare il solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica e di servire la propria patria, diritto attualmente negato in virtù delle citate disposizioni relative all'accesso che prevedono limiti di età e di statura. Va ricordato, in tale senso, che nazioni come gli Stati Uniti d'America, la Francia, la Germania, la Spagna e il Regno Unito hanno da tempo eliminato siffatte barriere pregiudicanti l'accesso alla carriera militare. Ciò anche per consentire che diverse potenzialità possano esprimersi, da parte di quanti intendano accedere a tali concorsi, indipendentemente dall'altezza dell'aspirante al reclutamento e in conformità al tipo di mansione che ci si troverà ad affrontare e alle specifiche esigenze di ciascuna Arma.
      Lo scopo precipuo della presente proposta di legge è dunque quello di prevedere l'adozione di nuovi criteri per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, al fine di soddisfare le legittime attese di molti cittadini italiani, eliminando appunto le limitazioni dovute ai limiti di altezza attualmente in vigore.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri è richiesto un limite di altezza stabilito in misura non inferiore a metri 1,50 per entrambi i sessi.
      2. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a conformare l'articolo 587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su