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PDL 4090

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4090



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PEDOTO, CARDINALE, D'INCECCO, FIORONI, FONTANELLI, GINOBLE, GRASSI, MARTELLA, RUBINATO, SERVODIO, VIOLA

Istituzione di un Piano nazionale per lo sviluppo di programmi di lavoro di utilità sociale per le persone anziane

Presentata il 16 febbraio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — L'allungamento della vita media delle persone è un grande risultato conseguito dai Paesi sviluppati grazie al miglioramento degli standard di vita dovuto allo sviluppo economico e civile e, quindi, all'affermazione stessa dei sistemi di welfare, nonché grazie ai progressi della medicina e della copertura sanitaria della popolazione.
      Questo rilevante avanzamento nelle prospettive di vita delle persone pone però il problema di attrezzare le nostre società affinché la vita in età anziana sia una vita ancora ricca di possibilità e di relazioni umane.
      Può essere rilevante promuovere un ruolo sociale attivo per le persone anziane ed è per questo motivo che diventa fondamentale l'istituzione di un Piano nazionale per lo sviluppo di programmi di lavoro di utilità sociale per rivalutare il ruolo delle persone anziane.
      Tale Piano è volto a sostenere le attività di utilità sociale promosse direttamente dai comuni ovvero dalle imprese sociali, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni senza scopo di lucro delegate dai medesimi comuni.
      Non v’è dubbio, infatti, che l'economia sociale, per le sue caratteristiche di sistema di imprese solidali e partecipate, legate al territorio e ai suoi bisogni, appaia adatta a svolgere tali ruoli (articolo 1).
      All'articolo 2 della presente proposta di legge si stabilisce che sono considerate lavoro di utilità sociale le attività finalizzate
 

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a: collaborazione a programmi territoriali educativi, sociali, socio-sanitari e di integrazione socio-culturale; tutela dell'ambiente e del territorio, miglioramento della qualità della vita; promozione culturale, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale; animazione ricreativa, turistica e sportiva.
      All'articolo 3 è prevista la possibilità di compensi per lo svolgimento del lavoro di utilità sociale, ferma restando la compatibilità con le condizioni psico-fisiche della persona anziana. Tali compensi possono essere corrisposti sotto forma di abbonamenti gratuiti per il trasporto pubblico locale, concessione di buoni pasto, accesso gratuito a servizi, ad attività culturali, sportive o altre similari, agevolazioni su tariffe e su altri oneri di competenza comunale. I compensi non sono comunque cedibili e non concorrono a determinare il reddito ai fini fiscali e contributivi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di promuovere un ruolo sociale attivo per le persone anziane, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome e sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, approva un Piano nazionale per lo sviluppo di programmi di lavoro di utilità sociale per le persone anziane, di seguito denominato «Piano nazionale».
      2. Il Piano nazionale è volto al sostegno delle attività di utilità sociale promosse direttamente dai comuni, ovvero da imprese sociali, organizzazioni di volontariato e associazioni senza scopo di lucro operanti nel campo sociale o culturale delegate dai medesimi comuni.
      3. Ai fini della presente legge si considerano anziane le persone che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età e che non svolgono attività di lavoro dipendente, autonomo o professionale.

Art. 2.

      1. Ai fini della presente legge sono considerate lavoro di utilità sociale le attività che perseguono le seguenti finalità:

          a) collaborazione a programmi territoriali educativi, sociali, socio-sanitari e di integrazione socio-culturale;

          b) tutela dell'ambiente e del territorio, nonché miglioramento della qualità della vita;

          c) promozione culturale, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale;

          d) animazione ricreativa, turistica e sportiva.

 

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Art. 3.

      1. Per incentivare la partecipazione ai lavori di utilità sociale di cui alla presente legge i comuni possono prevedere compensi da erogare sotto forma di abbonamenti gratuiti per il trasporto pubblico locale, concessione di buoni pasto, accesso gratuito a servizi, ad attività culturali, sportive o altre similari, nonché agevolazioni su tariffe e su altri oneri di competenza comunale.
      2. I compensi di cui al comma 1 non sono cedibili e non concorrono a determinare il reddito ai fini fiscali e contributivi.
      3. I lavori di utilità sociale promossi dai comuni ai sensi della presente legge devono essere compatibili con le condizioni psico-fisiche della persona anziana interessata.
      4. I lavori di utilità sociale promossi dai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono coperti da una polizza assicurativa contro i rischi di infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.


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