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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 607-1897-A |
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 607 Caparini e n. 1897 Cirielli, recante «Modifica dell'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari in ferma prefissata da destinare ai reparti delle truppe alpine»,
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «difesa e Forze armate» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», che le lettere d) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
richiamate le disposizioni del nuovo comma 2-bis dell'articolo 9 della legge n. 226 del 2004, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unificato, nella parte in cui consentono alle regioni di riconoscere benefici fiscali e assistenziali ai volontari del Corpo degli alpini – in ferma prefissata e in rafferma – che risiedono nei relativi territori e che prestano servizio in reparti alpini dislocati negli stessi,
ricordato, altresì, che il comma 2-ter riconosce come titoli preferenziali per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale il possesso di brevetti di alpinismo, sci e soccorso in montagna o di altri brevetti, attestati e abilitazioni in campo alpino, già conseguiti all'atto dell'arruolamento, nonché l'adesione a organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali o delle province autonome previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266,
sottolineato come quest'ultima previsione sembri riconoscere come titolo di preferenza l'adesione ad organizzazioni di volontariato a prescindere dall'esperienza nel settore alpino e, in generale, nel campo della protezione civile,
evidenziata, inoltre, l'opportunità di specificare che il requisito dell'adesione ad organizzazioni di volontariato sia precedente al momento del bando del concorso,
esprime
con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 2-ter, è necessario che la Commissione di merito specifichi che il requisito dell'adesione a organizzazioni di volontariato come titolo preferenziale per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale sia riferito alle
e con la seguente osservazione:
all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 2-quater, appare opportuno specificare il comma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in base al quale è prevista l'adozione del decreto che il Ministro della difesa è chiamato ad adottare per l'istituzione del brevetto militare alpino.
La V Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 607 e n. 1897, recante incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze non reca sufficienti disponibilità per far fronte agli oneri di cui all'articolo 2-bis;
rilevato che la facoltà delle regioni e degli enti locali di riconoscere ai volontari in ferma prefissata benefici di carattere fiscale e assistenziale ai sensi dell'articolo 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, potrebbe determinare conseguenze negative per la finanza pubblica;
considerata la necessità di specificare che all'istituzione del brevetto di alpinismo di cui all'articolo 1, lettera c), capoverso 2-quater, il Ministro della difesa provvede con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente nell'ambito del relativo dicastero,
esprime
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, lettera c), al capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «le regioni e gli enti locali» fino a: «di carattere fiscale e assistenziale» con le seguenti: «le regioni e gli enti locali, nel rispetto degli obiettivi e dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno, al fine di incentivare il reclutamento alpino nei rispettivi territori, possono riconoscere benefici di natura non continuativa di carattere fiscale, nei limiti consentiti dalla normativa statale vigente, e di carattere assistenziale»;
all'articolo 1, lettera c), capoverso 2-quater, sostituire le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato,» con le seguenti: «nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente per l'Amministrazione della difesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,»;
sopprimere l'articolo 2-bis.
(1o luglio 2009).
La V Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 607 e abbinata, recante incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
rilevata la necessità di integrare le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 103 del codice dell'ordinamento militare al fine di precisare che i benefici ivi previsti sono concessi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
esprime
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, dopo le parole: patto di stabilità interno aggiungere le seguenti: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(2 marzo 2011).
La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge n. 607 Caparini e n. 1897 Cirielli, recante «Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente;
rilevato come la possibilità, prevista dal provvedimento, di riconoscere benefici di carattere fiscale e assistenziale in favore dei volontari in ferma prefissata e in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini, al fine di incentivare il reclutamento di tali reparti, debba essere applicabile ai volontari provenienti da tutto il territorio nazionale,
esprime
con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso comma 2-bis, primo periodo, il quale consente alle regioni e agli enti locali di riconoscere benefici di carattere fiscale e assistenziale in favore dei volontari in ferma prefissata e in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che i predetti benefici possono essere applicati da qualsiasi regione ai volontari residenti nel proprio territorio, e non solo a coloro che prestino servizio nei reparti alpini dislocati nelle regioni di residenza.
La VIII Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 607 Caparini e n. 1897 Cirielli recante «Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine»;
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, comma 2-sexies, primo periodo, anche le regioni appenniniche come zone da cui possono provenire i militari volontari in ferma prefissata di un anno al fine di poter entrare, a domanda, nell'apposita riserva, costituita su base volontaria dall'Associazione nazionale alpini.
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 607 e n. 1897, in corso di esame presso la IV Commissione della Camera, recante incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine;
considerato che il testo in esame, che reca disposizioni relative alle modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata
rilevate le previsioni dell'articolo 1 del testo che introducono, all'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, i commi 2-bis e 2-sexies, con cui, in particolare, si consente a regioni ed enti locali di attivare incentivi al reclutamento alpino nei rispettivi territori e di incorporare il personale cessato dal servizio in apposita riserva mobilitabile in caso di calamità naturale;
valutata l'opportunità che le strutture militari dismesse o in dismissione siano trasferite senza oneri agli enti locali, di concerto con le sezioni territoriali dell'Associazione nazionale alpini per le finalità recate dal testo in esame;
esprime
Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 103, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, a decorrere dal 1o gennaio 2012, le regioni e gli enti locali, nel rispetto degli obiettivi e dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno, al fine di incentivare il reclutamento delle truppe alpine nei rispettivi territori, possono riconoscere benefìci di natura non continuativa di carattere fiscale, nei limiti consentiti dalla normativa statale vigente, e di carattere assistenziale ai volontari in ferma prefissata e in rafferma che risiedono nei medesimi territori e che prestano servizio in reparti alpini dislocati negli stessi. Ai predetti volontari cessati senza demerito dal servizio, le regioni e gli enti locali possono altresì riconoscere riserve di posti nei concorsi banditi in relazione a impieghi concernenti attività di sicurezza e protezione civile.
4-ter. Il possesso di brevetti di alpinismo, sci e soccorso in montagna, ovvero di altri brevetti, attestati e abilitazioni in settori correlati alle attività dei reparti delle truppe alpine, ovvero l'adesione a organizzazioni di volontariato che operano nei medesimi settori, e che siano iscritte nei registri regionali o delle province au
tonome previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ovvero in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale e delle province autonome, costituiscono titoli di preferenza nei concorsi per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale. I titoli di preferenza di cui al primo periodo devono essere posseduti in data anteriore a quella della pubblicazione del bando di concorso.
4-quater. Con regolamento emanato con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente per l'Amministrazione della difesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è istituito il brevetto militare alpino e ne sono disciplinate le modalità di rilascio al personale in servizio nelle truppe alpine, in possesso dei requisiti psico-fisici, di moralità e di servizio stabiliti nel regolamento medesimo.
4-quinquies. Il brevetto militare alpino istituito ai sensi del comma 4-quater del presente articolo costituisce titolo di preferenza nei concorsi di cui all'articolo 700, comma 1, e ai fini della formazione della graduatoria annuale di merito di cui all'articolo 704, comma 1.
4-sexies. Alla cessazione del loro servizio, i militari volontari in ferma prefissata di un anno provenienti dalle regioni dell'arco alpino e dalle altre regioni tipiche di reclutamento alpino, ivi comprese le regioni appenniniche, già incorporati presso unità appartenenti ai reparti delle truppe alpine, possono, a domanda, entrare a far parte di un'apposita riserva, costituita su base volontaria dall'Associazione nazionale alpini, mobilitabile in caso di calamità naturale e a disposizione del Servizio nazionale della protezione civile, delle autorità regionali, provinciali e comunali di protezione civile delle regioni eventualmente colpite da disastro. La permanenza nella riserva cessa al raggiungimento del quarantesimo anno di età»;
b) all'articolo 978:
1) al comma 1, dopo le parole: «sono destinati, a domanda, ai reparti alpini» sono inserite le seguenti: «ubicati nelle località più vicine a quelle di residenza»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per la copertura dei posti rimasti scoperti nell'organico dei reparti alpini a seguito delle procedure previste dal comma 1 si considerano prioritariamente i volontari in ferma prefissata di un anno che hanno presentato domanda di impiego nei medesimi reparti».
1. L'Associazione nazionale alpini promuove, d'intesa con il Ministero della difesa, il reclutamento volontario nei reparti delle truppe alpine, secondo il criterio del reclutamento regionale tipico degli stessi reparti, con particolare attenzione al reclutamento nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino, ai sensi degli articoli 103, commi da 4 a 4-sexies, e 978 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificati dall'articolo 1 della presente legge.
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione di 200 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2012, destinato all'Associazione nazionale alpini per lo sviluppo delle attività associative previste dal suo statuto.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 200 mila euro annui
a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. Dall'attuazione degli articoli 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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