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PDL 4023

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4023



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

GOZI, FORMICHELLA, CENTEMERO

Modifica degli articoli 56 e 58 della Costituzione, in materia di elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 21 gennaio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Il diritto di voto è riconosciuto dalla nostra Costituzione e da tutte le Costituzioni democratiche come un diritto fondamentale e la massima espressione della sovranità popolare.
      La nostra Costituzione pone infatti il diritto di voto nella parte prima, all'articolo 48, all'interno del titolo IV relativo ai rapporti politici: «Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età».
      Principio valido per l'elezione dei deputati (articolo 56 della Costituzione) ma contraddetto nell'articolo 58 della stessa Costituzione per quanto riguarda l'elezione dei senatori, dove si pone la soglia minima a venticinque anni di età. Una discriminazione basata sull'età che risale all'Assemblea costituente e che se già non condivisa all'epoca – il relatore, l'onorevole Conti, presentò un emendamento volto ad abbassare il limite di età degli elettori del Senato della Repubblica a ventuno anni, allora la maggiore età – ha ancora meno ragione di esistere oggi.
      I presentatori intendono, con la proposta di legge costituzionale in oggetto, ritornare al principio espresso dai Padri costituenti nell'articolo 48 della Costituzione riconducendo il diritto di voto attivo alla maggiore età.
      Oggi un giovane di diciotto anni ha la piena responsabilità penale, può arruolarsi nell'esercito, vota i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per la Camera dei deputati, per il proprio sindaco, per il governatore della regione ma non per il senatore del suo collegio.
 

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      Lo stesso articolo 48 della Costituzione, come già riportato, afferma che: «Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età». Non possono esservi limiti al diritto elettorale attivo se non «per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge».
      Queste garanzie di democrazia partecipata trovano tuttavia una restrizione negli articoli 56 e 58 della Costituzione stessa che si riferiscono a una vasta categoria di cittadini prevedendo che alla Camera dei deputati si possa essere eletti solo una volta compiuti i venticinque anni di età e che al Senato della Repubblica tale facoltà spetti a coloro che hanno compiuto i quaranta anni di età. Intento dei presentatori – per quanto riguarda l'elettorato attivo e passivo alla Camera dei deputati – è di uniformare tali limiti a diciotto anni di età.
      Ai diciottenni di oggi infatti riconosciamo, dando loro il diritto di voto, di essere responsabili e abbastanza maturi da delegare politici a rappresentarli alla Camera dei deputati, ma al contempo riteniamo che non siano altrettanto maturi per rappresentare autonomamente i propri interessi.
      La presente proposta di legge costituzionale trae spunto da due dibattiti attuali, uno di tipo costituzionale e il secondo più prettamente politico: quello sulla riforma della legge elettorale e quello sulla partecipazione politica, e, in particolare, sulla scarsa partecipazione dei giovani.
      I presentatori ritengono infatti che nel momento in cui si discute di legge elettorale non si possano non rivedere i criteri di eleggibilità al Parlamento, giudicati anacronistici.
      Tale provvedimento assume oggi un senso ancora più importante di fronte alla diffusa disaffezione dalle forme della partecipazione democratica registrata, nelle fasce più giovani della popolazione.
      Un segnale come quello che intendono dare i presentatori con la presente proposta di legge costituzionale assume quindi il valore di un forte segnale di attenzione ai giovani da parte delle istituzioni e di una restituzione di ruolo e di legittimazione piena dei medesimi giovani nel gioco della democrazia partecipata.
      Secondo un sondaggio del 2010 (fonte IPSO), infatti, il 66 per cento dei giovani, ovvero due giovani di età inferiore a trentaquattro anni su tre, non ha fiducia nella politica. È preoccupante, inoltre, la scarsa partecipazione dei giovani al voto e alla vita politica attiva del nostro Paese.
      Pertanto, con la presente proposta di legge costituzionale si intendono modificare gli articoli 56 e 58 della Costituzione prevedendo un abbassamento del limite di età per l'elettorato passivo alla Camera dei deputati, oggi stabilito in venticinque anni, a diciotto anni.
      In questo modo, oltre a rispondere alle esigenze di maggiore rappresentatività della nostra società e a riavvicinare i giovani alla politica, come rilevato, si avvicinerebbe il nostro Paese alla situazione europea. Undici Paesi europei infatti hanno già adottato l'età minima di diciotto anni per l'elezione dei loro parlamentari alla camera bassa: Germania, Spagna, Portogallo, Austria, Olanda, Lussemburgo, Slovenia, Danimarca, Ungheria, Svezia e Finlandia. La Francia voterà a gennaio 2011 una proposta di legge in questo senso. L'Italia, con Cipro, è oggi il Paese con l'età minima dei deputati più alta, 25 anni.
      L'abbassamento dell'età elettiva è visto in Europa come un modo per indurre la classe politica a prendere in maggiore considerazione le tematiche giovanili. Basti pensare che in diversi Paesi europei si richiede perfino di abbassare la soglia dell'elettorato attivo a sedici anni di età per le elezioni del Parlamento europeo.
      Per quanto riguarda invece l'elezione dei senatori (articolo 58 della Costituzione), si vuole uniformare l'età minima prevista per l'elettorato attivo dei parlamentari di entrambi i rami del Parlamento portandola a diciotto anni.
      Senza considerare inoltre che mantenere una differenza di età per quanto riguarda l'elettorato attivo tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica priva
 

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del diritto di voto, senza ragioni costituzionali, circa 5 milioni di cittadini.
      Nell'attuale quadro istituzionale, di un bicameralismo perfetto, si è ritenuto prematuro procedere a uniformare anche la soglia minima dell'elettorato passivo. Si è considerato comunque che l'età minima per l'elezione a senatori dovesse essere abbassata a venticinque anni, nel rispetto dei citati princìpi di una maggiore rappresentatività del corpo elettorale e di una maggiore democratizzazione del processo elettivo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
      Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
      Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto il diciottesimo anno di età.
      La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 2.

      1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
      Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il venticinquesimo anno di età».


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