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PDL 4039

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4039



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SCHIRRU, CODURELLI, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA

Nuove disposizioni in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi

Presentata il 27 gennaio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente relazione alla proposta di legge scaturisce dall'analisi di quelle che sono state le motivazioni originarie che hanno portato all'approvazione, nel 2002, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi oggetto del presente intervento riformatore, nonché da una breve disamina delle esigenze che nel corso degli anni si sono presentate agli operatori del settore.
      La legge n. 288 del 2002 è nata con l'espressa finalità di adeguare la normativa della pensionistica di guerra alle innovazioni introdotte in materia di leva obbligatoria e di risolvere, sia pure con una certa gradualità, il problema connesso all'assistenza e all'accompagnamento di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio, all'atto della trasformazione del servizio di leva obbligatoria e della conseguente impossibilità di fare ricorso all'accompagnatore militare e alla prevedibile difficoltà del servizio civile di poter soddisfare tutte le richieste.
      In effetti, ben presto il servizio civile si è trovato nell'impossibilità di assicurare il beneficio previsto dalla norma tanto da indurre gli operatori a modificare lo stesso iter procedurale previsto dai decreti interministeriali ai quali la legge stessa affida annualmente il compito di disciplinare le
 

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modalità di definizione delle richieste, con l'eliminazione, pertanto, del defaticante e ormai inutile accertamento preventivo presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile della disponibilità di accompagnatori, prima di autorizzare il pagamento dell'assegno.
      Anche la modulata gradualità di accesso al beneficio, prevista, in via primaria, per coloro che all'entrata in vigore della legge risultavano beneficiari dell'assistenza di un accompagnatore militare, e, in via secondaria, per coloro che nel triennio precedente ne avevano fatto richiesta con esito negativo, è stata, di fatto, superata, seppure con molte difficoltà, con ripetuti interventi di integrazione delle insufficienti risorse finanziarie, in considerazione delle particolari patologie (ciechi tetramputati e disabili mentali gravi) che contraddistinguono la categoria.
      Per consentire l'integrale accoglimento delle richieste presentate da tutti i pensionati aventi titolo, infatti, si è dovuto far ricorso a interventi legislativi che, con periodica scadenza, hanno integrato il fondo previsto dalla legge istitutiva e ammontante a 7.746.853 euro, con la legge n. 44 del 2006 avente effetto per gli anni 2006 e 2007 e, poi, con la legge n. 184 del 2009 avente effetto sulle corresponsioni per gli anni 2008 e 2009.
      A distanza di oltre otto anni dall'entrata in vigore della legge istitutiva, pertanto, si impone, alla luce del dato di esperienza acquisita e del quadro giuridico che si è venuto a determinare, una trasformazione dell'istituto in termini di beneficio unico di tipo finanziario, eliminando la non più attuale alternatività con l'accompagnatore militare.
      L'intervento normativo illustrato, tramite il superamento del sistema delle priorità di cui alla legge n. 288 del 2002, appare più aderente allo spirito costituzionale di dover garantire pari diritti a fronte di analoghe situazioni caratterizzate da condizioni patologiche altamente invalidanti, da cui discende la trasformazione dell'istituto in diritto soggettivo perfetto e non più contingentabile alle disponibilità finanziarie.
      Tuttavia, dal punto di vista finanziario, tale trasformazione determina effetti ampiamente coperti alla stregua di un'integrazione dello stanziamento della legge n.288 del 2002 con lo stanziamento del capitolo 1315 della stessa missione e con le economie del capitolo 1316 che, seppure ridotto, nel corso di questi anni, ha presentato sempre eccedenze, garantendo l'equilibrio tra i fondi disponibili e il numero dei soggetti aventi diritto.
      Sempre dal punto di vista dei costi indiretti non possono, del resto, trascurarsi i positivi effetti di semplificazione derivanti dal provvedimento proposto, attraverso l'eliminazione di complesse e defaticanti fasi procedurali che assorbono risorse umane e strumentali; conseguentemente la nuova regolazione appare altresì conforme ai princìpi della semplificazione e presenta un evidente impatto positivo.
      Si mantiene il carattere facoltativo della richiesta subordinandola alla presentazione di un'esplicita domanda per accedere al beneficio, ad eccezione di coloro che nell'anno precedente l'entrata in vigore della legge abbiano ottenuto l'assegno sostitutivo, per i quali si ritiene che la manifestazione di volontà sia stata esplicitata con la richiesta del beneficio che ora si propone di modificare.
      L'articolato conserva, parimenti, la possibilità di ottenere l'assegno, alle stesse condizioni, anche agli invalidi con le stesse lettere di superinvalidità, per causa di servizio, per i quali, tuttavia, a causa della modifica della natura del beneficio, il pagamento sarà posto a carico dell'ente previdenziale che corrisponde il trattamento principale e che ne verifica la sussistenza delle condizioni.
      È eliminato il complesso impianto delle «priorità» legate alla possibilità di fare ricorso agli accompagnatori e, in particolare, a quelli assegnati a titolo di obiettori di coscienza, che se aveva un significato al momento di introduzione della nuova disciplina appare, ora, difficilmente applicabile alla luce del fatto che, in questi anni, tutte le esigenze sono state ritenute meritevoli di accoglimento tanto da aver
 

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ritenuto necessario integrare le dotazioni finanziarie.
      Si soggiunge che la normativa proposta rappresenta una misura di semplificazione ulteriore in quanto attraverso la trasformazione in spesa fissa non si rende più necessario esperire il complesso iter per l'annuale predisposizione di un decreto interministeriale ricognitivo del numero degli aventi diritto.
      Per quanto concerne gli oneri relativi alle partite amministrate dal Ministero dell'economia e delle finanze si indicano i prevedibili oneri di spesa:

Titolo

Titolari assegno supplementare tabella E, lettere A e A-bis

Tabella E, lettere B1, C, D ed E1
Totali

Importo annuale

Importi
PG
943
171

11
14
10.800
12.031.200
Tabellari
141
102

24
3
5.400
1.312.200
Totali
1084
273

13
57
  13.343.400
Adeguamento automatico calcolato sulla percentuale riferita all'anno 2009
3,69%
      492.371
Totale con adeguamento automatico         13.835.771
Totale con adeguamento automatico dopo 1o anno (*)
3,69%
      14.346.311
Totale con adeguamento automatico dopo 2o anno
3,69%
      14.875.690
Totale con adeguamento automatico dopo 3o anno
3,69%
      15.424.603

(*) Il calcolo dell'adeguamento automatico è stato effettuato ipotizzando costante negli anni l'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e il numero dei beneficiari.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore).

      1. Ai pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è concesso, a domanda, un assegno mensile, non reversibile ed esente da imposte, da corrispondere per tredici mensilità; la misura di tale assegno, per i soggetti affetti dalle invalidità specificate alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della medesima tabella E è pari a 900 euro per il primo anno di applicazione della presente legge; per i soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, la misura dell'assegno è ridotta al 50 per cento.
      2. Il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo spetta anche ai grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare, ed è corrisposto con le stesse misure e con le medesime modalità.
      3. L'assegno di cui al presente articolo è annualmente adeguato secondo le modalità previste dalla legge 10 ottobre 1989, n. 342, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

 

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Art. 2.
(Competenza per il pagamento dell'assegno e decorrenza).

      1. L'Ufficio territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragionerie territoriali dello Stato – ovvero l'ente di previdenza che ha in carico la partita di pensione, nel caso di invalidità riconosciute dipendenti da cause di servizio, provvede mensilmente al pagamento dell'assegno previsto dall'articolo 1, previa domanda e verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti.
      2. Per gli invalidi che, nell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge, hanno fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore già previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288, la liquidazione avviene d'ufficio e l'assegno ha decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Per coloro che non hanno in precedenza fruito dell'assegno sostitutivo, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, a tale fine, fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Art. 3.
(Norme finanziarie).

      1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente legge si provvede, con le dotazioni finanziarie di spesa iscritte in bilancio per l'anno 2010 ai capitoli 1316 e 1319 della missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia» del programma «Protezione sociale per particolari categorie» e al capitolo 2198 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con contemporaneo assorbimento delle somme destinate al finanziamento di piani gestionali specifici individuati per il finanziamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, sui capitoli indicati e con

 

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le economie del capitolo 1315 della medesima missione.
      2. La liquidazione dell'assegno di cui alla presente legge è incompatibile con l'attribuzione di un accompagnatore da parte del servizio civile nazionale; l'eventuale assegnazione di un accompagnatore deve essere immediatamente comunicata, a cura dell'invalido o di un suo procuratore o rappresentante, all'ufficio che ha in carico la partita di pensione per la conseguente revoca dell'assegno sostitutivo, con effetto dalla data di assegnazione dell'accompagnatore.

Art. 4.
(Abrogazione).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 27 dicembre 2002, n. 288, è abrogata.


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