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PDL 4068

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4068



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DAMIANO, LULLI, FASSINO, LENZI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, COLANINNO, FADDA, FRONER, GATTI, GNECCHI, MADIA, MARCHIONI, MARTELLA, MASTROMAURO, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, PELUFFO, PORTAS, QUARTIANI, RAMPI, SANGA, SANTAGATA, SCARPETTI, SCHIRRU, FEDERICO TESTA, VICO, ZUNINO

Norme per promuovere l'avvio di attività autoimprenditoriali dei giovani e delle donne e per lo sviluppo dell'occupazione nonché in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni in favore delle madri lavoratrici

Presentata il 9 febbraio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Il protrarsi e la profondità della crisi economico-finanziaria che si è abbattuta sull'economia italiana richiedono uno sforzo straordinario di tutti gli attori economici e sociali, ma soprattutto un rinnovato impegno dello Stato nell'individuare forme nuove, o il ripristino degli istituti che avevano offerto risposte convincenti, per il sostegno delle iniziative imprenditoriali, dell'occupazione e della tutela di quei lavoratori più esposti ai rischi della disoccupazione o della inoccupazione, quali i giovani e le donne.
      Anche i più recenti dati statistici delineano un quadro in cui proprio i giovani e le donne risultano i più penalizzati dagli effetti della crisi ed è su questo fronte che occorre un intervento normativo che crei
 

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le condizioni perché queste categorie, vera e propria risorsa inespressa, possano contribuire con la loro intelligenza e le loro peculiarità alla ripresa economica del Paese.
      Un Paese nel quale giovani e donne non lavorano è un Paese senza futuro. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), la disoccupazione giovanile e femminile in Italia è a livelli allarmanti. Il 21,2 per cento della popolazione tra i 15 e i 29 anni di età non studia e non lavora. Una quota pari a un giovane su cinque. È la percentuale più alta in Europa: nessun altro, tra i principali Stati dell'Unione europea è a questi livelli. I dati sono ancora più preoccupanti se riferiti solo alle donne (24,4 per cento) e al Mezzogiorno (30,3 per cento).
      A dicembre 2009 la disoccupazione giovanile ha infatti raggiunto il 29 per cento, stabilendo un nuovo record negativo dal gennaio 2004, periodo dal quale cominciano le serie storiche mensili. Quasi un giovane su tre, dunque, si trova oggi senza lavoro. A livello europeo, stando ai dati resi noti da Eurostat, la disoccupazione giovanile nella zona euro si è attestata a dicembre al 20,4 per cento in rialzo di quattro decimi di punto rispetto allo stesso periodo del 2009 ma di quasi nove punti percentuali in meno rispetto all'Italia.
      Secondo il rapporto dell'ISTAT «Noi Italia» nel nostro Paese è occupato il 57,5 per cento della popolazione nella fascia di età 15-64 anni. Permangono notevoli le differenze di genere: le donne occupate sono il 46,4 per cento, gli uomini il 68,6 per cento. Nel 2009 il tasso di occupazione è diminuito di 1,2 punti percentuali rispetto al 2008 dopo un lungo periodo di crescita, tornando ai livelli del 2005.
      Particolarmente grave è da considerare il fatto che un giovane su cinque non studia e non lavora. Questi giovani sono chiamati «NEET» (Not in Education, Employment or Trayning), un acronimo anglosassone che indica appunto le persone «fuori da tutto». Un vero e proprio esercito che ha toccato il culmine nel 2009. Se si scende nel particolare si scopre che i NEET nel sud sono quasi uno su tre (33,5 per cento in Campania, 33,5 per cento in Sicilia, 28,8 per cento in Calabria).
      Molti di questi giovani vivono con i genitori non per scelta ma perché è l'unico modo per «sbarcare il lunario». Moltissimi sono anche i giovani che avendo un lavoro precario non sono in grado di compiere una scelta di vita autonoma.
      Un altro record negativo spetta alle donne: in Italia quasi una su due non lavora né è in cerca di lavoro ed è per questo che il nostro Paese annovera un tasso di inattività femminile del 48,9 per cento nel 2009, cifra che nella media dell'Unione europea è del 27 per cento.
      Esiste un evidente gap generazionale e di genere, quando un terzo dei giovani non lavora, mentre una cifra ancora più alta lavora solo con contratti di tipo precario e quasi il 50 per cento delle donne risulta inattivo nel mercato del lavoro. Disoccupazione e precarietà riguardano in modo ampio anche i neo laureati e sono equivalenti a precarietà sociale.
      Il quadro che ne esce è quello di un Paese ripiegato su se stesso, che accusa drammaticamente la crisi economica nella vita di tutti i giorni. Le famiglie, anche in relazione all'impossibilità di vedere i propri figli occupati in modo stabile, non sono più in grado di affrontare qualsiasi imprevisto. In moltissimi casi la disoccupazione o la sottoccupazione ha abbassato di molto il reddito, in particolare nella fascia femminile. Il potere di acquisto pro capite italiano è scivolato sotto il livello del 2000 mentre la pressione fiscale è salita al 43,2 per cento nel 2009, aumentando di tre decimi di punto rispetto all'anno precedente (42,9 per cento nel 2008) e ampliando lo stacco di oltre tre punti percentuali con la media dell'Unione europea che l'anno scorso si è attestata al 39,5 per cento (dal 40,3 per cento del 2008). Quello italiano è un caso unico tra le grandi economie, come sottolinea l'ISTAT.
      Come richiesto anche dai sindacati, è necessaria una vera e propria terapia d'urto in grado di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro dei giovani e delle donne.
 

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      Per allargare le opportunità di avvio al lavoro sono necessarie una serie di misure che si focalizzino sui punti deboli del mercato del lavoro, individuando nei giovani e nelle donne in cerca di occupazione o disoccupati, che hanno abbandonato la ricerca del lavoro, i soggetti privilegiati di politiche mirate e innovative.
      La presente proposta di legge si concentra su alcune linee di intervento:

          il sostegno all'autoimprenditorialità dei giovani e delle donne;

          le misure di tutela del lavoro subordinato ed economicamente dipendente;

          le norme in materia previdenziale;

          le misure per favorire l'occupazione e il reddito delle donne lavoratrici.

      La presente proposta di legge vuole rappresentare una risposta alle aspirazioni dei tanti che non si rassegnano a una prospettiva di disoccupazione e di marginalità e che, invece, vogliono impegnarsi e scommettere sulle proprie capacità, sulle proprie professionalità e inventiva, affrontando le complessità e le prospettive di un'attività economica o professionale.
      Riteniamo necessario offrire loro il sostegno di una legislazione che ne favorisca i primi passi e, allo stesso tempo, prefiguri un quadro certo di regole per il loro futuro professionale e previdenziale, non tralasciando il tema del sostegno dell'occupazione e del reddito dei nuovi lavoratori.
      In particolare, il capo I, all'articolo 1 prevede che, al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani e delle donne e di favorire il ricambio generazionale, lo Stato sostenga l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni.
      L'articolo 2 contiene misure per l'avvio di nuove imprese per lo sviluppo dell'occupazione. In particolare il comma 1 individua gli interventi a sostegno dei giovani e delle donne, iscritti ai centri per l'impiego, che intendano avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale. Per la precisa individuazione di tali soggetti si fa riferimento alle definizioni contenute nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ovvero giovani e donne disoccupati, inoccupati o in cerca di prima occupazione. Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che i centri per l'impiego e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità alle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, informino e indirizzino i giovani e le donne iscritti ai centri per l'impiego, agli enti certificati indicati nel comma 3, per la definizione di progetti di incubazione d'impresa o di acquisizione di un'impresa esistente, che prevedano la formazione dei neoimprenditori, l'avvio e l'accompagnamento nella gestione e nello sviluppo della nuova impresa in un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque anni.
      Il comma 3 dell'articolo 2 definisce gli enti certificati che possono svolgere l'attività di incubatore delle nuove imprese create da giovani e da donne:

          enti pubblici e privati, già operativi nel campo dell'assistenza tecnica ai nuovi imprenditori;

          associazioni di categoria delle imprese dotate di servizi di assistenza e di consulenza;

          imprenditori o istituti pubblici che intendano operare nella forma dei «Business Angel».

      Il comma 4 dell'articolo 2 prevede che i soggetti che intraprendano il percorso di autoimprenditorialità previsto dalla presente proposta di legge, beneficino nei primi tre anni di attività:

          dell'esenzione dal versamento del diritto annuale alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'iscrizione nel registro delle imprese, che rimane comunque obbligatoria;

          dell'esenzione dal pagamento di marche, bolli ed eventuali tasse di concessione governativa;

 

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          dell'erogazione di un prestito da 15.000 a 25.000 euro a tasso zero;

          della creazione di una corsia preferenziale dal punto di vista burocratico, che preveda l'accompagnamento del nuovo imprenditore nella fase di avvio dell'impresa;

          della possibilità, o dell'obbligo nei casi di erogazione del prestito a tasso zero, di utilizzare il servizio di tutoraggio dell'Agenzia delle entrate per la tenuta della contabilità;

          di convenzioni con gli ordini professionali dei commercialisti e dei notai per la consulenza, la tenuta della contabilità e le spese notarili a tariffe agevolate.

      Il comma 5 prevede che possano beneficiare delle agevolazioni previste dall'articolo 2 le attività d'impresa svolte in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, ovvero nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile, nonché in forma di società a responsabilità limitata, purché la maggioranza dei partecipanti siano giovani o donne disoccupati, inoccupati o in cerca di prima occupazione. In tal caso il prestito a tasso zero può essere usufruito da ciascuno dei partecipanti fino a un massimo di 15.000 euro ciascuno.
      Il comma 6 dispone che il sostegno ai progetti di incubazione d'impresa sia svolto da un responsabile di progetto, indicato dai citati enti certificati, che opera, nella fase di incubazione d'impresa o di acquisizione di un'impresa esistente, nella fase di avvio, di gestione e di sviluppo per un periodo minimo di tre anni, massimo di cinque anni. Il responsabile di progetto verifica la fattibilità del medesimo e stabilisce la validità del piano operativo e le possibilità di accesso al credito a tasso zero.
      Il comma 7 prevede che gli enti certificati possano altresì fornire servizi integrati quali l'affitto di sale e di uffici attrezzati, servizi di domiciliazione e di segreteria, elaborazione di dati e assistenza tecnico-amministrativa volti all'abbattimento dei costi nella fase di avvio delle imprese di cui all'articolo in esame.
      Il comma 8 prevede che il credito a tasso zero sia erogato nella fase di avvio dell'impresa, successivamente al periodo di incubazione e alla verifica da parte del responsabile di progetto sulla fattibilità del medesimo. Il prestito a tasso zero è erogato dagli istituti di credito convenzionati su richiesta del neoimprenditore e sulla base di una certificazione rilasciata dagli enti certificatori che operano nel progetto di incubazione ed è rimborsabile in un periodo massimo di cinque anni in rate costanti. Il prestito prevede l'impegno da parte del beneficiario di essere accompagnato dal responsabile di progetto per tutta la durata del prestito medesimo.
      Il comma 9 contiene un'ulteriore agevolazione per le imprese che aderiscano a un contratto di rete, a un consorzio o a un'associazione tra imprese. Per queste imprese il prestito a tasso zero è di 25.000 euro nel caso di impresa individuale e di 20.000 euro per ciascuno dei partecipanti alle società o cooperative.
      Il comma 10 definisce i «Business Angel» quali soggetti pubblici o privati che investono nell'avviamento e nel sostegno dei progetti di incubazione d'impresa, apportando da 25.000 a 250.000 euro quale capitale di rischio e mettendo a disposizione la propria esperienza, nonché reti di conoscenze e di servizi.
      Il comma 11 stabilisce che la corsia preferenziale riguardante gli iter burocratici per l'avvio di una nuova impresa o per l'acquisizione di un'impresa esistente comprenda:

          la possibilità di avviare l'attività dalla data di invio della segnalazione di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990;

          la possibilità di autocertificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività medesima;

          l'obbligo dell'amministrazione competente di assicurare il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi;

 

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          l'impossibilità da parte dell'amministrazione competente di sospendere il procedimento per più di una volta e in ogni caso per un periodo non superiore a trenta giorni.

      Il comma 12 stabilisce che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti:

          i criteri e le modalità dell'intervento dello Stato a copertura dei tassi bancari relativi al prestito a tasso zero e i contenuti e le modalità di utilizzo delle convenzioni con gli istituti di credito per accedere al prestito a tasso zero;

          le modalità di iscrizione degli enti certificati in un apposito elenco nazionale;

          le modalità per l'estensione del servizio gratuito di tutoraggio dell'Agenzia delle entrate;

          i contenuti delle convenzioni con gli ordini professionali per la tenuta della contabilità a tariffe agevolate;

          i requisiti e le modalità di intervento dei «Business Angel».

      Il comma 13 stabilisce che, qualora i servizi forniti dagli enti certificati, nella fase di incubazione d'impresa, non siano gratuiti o nel caso in cui tali servizi, pur essendo gratuiti, necessitino di implementazione in relazione all'aumento del numero delle richieste derivante dalla disciplina recata dalla legge, le regioni possano con propri provvedimenti:

          prevedere finanziamenti destinati ai neoimprenditori per il pagamento del servizio erogato dagli enti medesimi;

          prevedere finanziamenti per l'implementazione dei servizi gratuiti.

      Il comma 14 stabilisce che lo Stato partecipa alle iniziative regionali previste dal comma 12 con un cofinanziamento del 30 per cento, le cui modalità e i cui criteri di erogazione sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il decreto di cui al comma 12.
      L'articolo 3 introduce benefìci fiscali e contributivi per i giovani e per le donne che avviano un'attività d'impresa ai sensi dell'articolo 2.
      Il comma 1 modifica il regime dei contribuenti minimi di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo l'estensione della soglia dei ricavi da 30.000 euro a 50.000 euro e l'estensione del limite degli investimenti in beni strumentali da 15.000 euro a 25.000 euro.
      Il comma 2 prevede altresì che per i giovani e per le donne che avviano un'attività d'impresa ai sensi dell'articolo 2, riguardante le attività di produzione o di cessione di beni, i limiti previsti al comma 1 siano rispettivamente innalzati da 50.000 euro a 80.000 euro e da 25.000 euro a 40.000 euro.
      Il comma 3 estende il servizio gratuito di tutoraggio a favore delle imprese che usufruiscono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche ai giovani e alle donne che avviano un'attività d'impresa ai sensi della legge. Tali soggetti possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale, munendosi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. L'adesione al servizio è obbligatoria per i beneficiari del prestito a tasso zero.
      Il comma 4 prevede che i soggetti che avviano una nuova impresa nella forma di società di persone o cooperativa, per i primi tre anni di attività, siano esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dal reddito imponibile della società in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 96, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della

 

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Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che siano esclusi dall'applicazione degli studi di settore.
      Gli imprenditori, secondo il comma 5, sono sottoposti all'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con il versamento alle rispettive gestioni previdenziali di un'aliquota della contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il comma 6 prevede che tali versamenti possano essere effettuati interamente o con un'aliquota ridotta del 90 per cento per i primi dodici mesi o frazione di essi, dell'80 per cento per i successivi dodici mesi o frazione di essi e del 50 per cento per gli ulteriori dodici mesi o frazione di essi. Sussiste in tutti i casi l'obbligo, per quanti scelgano la riduzione dell'aliquota, di presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a partire dal terzo anno successivo all'inizio dell'attività imprenditoriale e non oltre il sesto anno, per riscattare la quota di contribuzione non versata nei primi tre anni di attività, tramite versamento in trentasei rate mensili senza interessi né oneri accessori. Il versamento dei contributi è dovuto anche nel caso di cessazione dell'attività d'impresa e non può essere usufruito dal medesimo soggetto per più di una volta.
      Il comma 7 prevede un ulteriore incremento delle agevolazioni previste per i giovani e per le donne che avviano un'attività d'impresa, nel caso in cui operino in «zone assistite» ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, ubicate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale come stabilito nella Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dallo Stato per il periodo 2007-2013, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
      Infine il comma 8 prevede che i «Business Angel» deducano l'intero ammontare degli investimenti dal proprio reddito individuale o d'impresa nel periodo d'imposta in corso alla data in cui l'investimento è effettuato e nei due periodi d'imposta successivi.
      Parimenti, si inserisce la necessità, affrontata dal capo II della presente proposta di legge, di affermare un sistema di regole che riconosca alle nuove forme di lavoro autonomo, esercitato in particolari condizioni di dipendenza funzionale ed economica, una base di diritti essenziali che superi l'attuale condizione di incertezza e di subordinazione materiale.
      In Italia il lavoro indipendente, escluso il lavoro parasubordinato, è pari al 32,2 per cento. Seppur con un leggero calo negli ultimi anni, le prestazioni d'opera di carattere individuale che presentano caratteri di abuso hanno raggiunto livelli preoccupanti e a tale situazione va aggiunto il fenomeno dei lavoratori parasubordinati (collaborazioni coordinate e continuative o a progetto), fenomeno tipicamente italiano.
      Nei Paesi dell'Unione europea negli ultimi anni si è manifestata una forte crescita di forme di lavoro autonomo con tratti più o meno palesi di dipendenza economica. Per indicare tale fenomeno sono state utilizzate diverse definizioni tra le quali «lavoro parasubordinato» in Italia e «persona simile al lavoratore subordinato» in Germania (arbeitnemeränliche). La concezione prevalente nei Paesi europei è quella dei lavoratori semi-indipendenti o quella di «lavoratori dipendenti assimilabili a lavoratori subordinati» che, sostanzialmente, lavorano da soli, nel quadro di un contratto di servizio o di impresa per un committente principale da cui dipendono economicamente e il cui bisogno di protezione sociale o la mancanza di autonoma organizzazione li distingue dagli altri lavoratori autonomi e, solo per alcuni aspetti di protezione sociale e lavorativa, li avvicina ai lavoratori dipendenti. In Francia di fronte allo stesso fenomeno hanno dichiarato lavoratore subordinato chiunque non avesse almeno un certo numero di committenti.
      Anche la Spagna di recente è intervenuta seguendo la stessa linea di condotta tedesca introducendo un limite del 75 per
 

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cento del fatturato con lo stesso committente, per definire la dipendenza economica del lavoratore autonomo e per individuare le caratteristiche distintive del prestatore d'opera individuale, rispetto agli altri lavoratori autonomi.
      È evidente la necessità di procedere, anche in Italia, ad armonizzare gli interventi in questo campo e di prevedere una disciplina che limiti gli abusi nell'uso distorto delle prestazioni d'opera ma che soprattutto, tuteli effettivamente il lavoro autonomo.
      In particolare la condizione di dipendenza economica è presupposta per le prestazioni d'opera svolte a favore di un solo committente dal quale il prestatore derivi due terzi del suo reddito di lavoro complessivo.
      Queste disposizioni si applicano, anche in assenza di dipendenza economica, ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla Gestione separata istituita presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie purché rientranti nei limiti previsti per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell'articolo 1, commi 96, 97, 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
      Per tali lavoratori si prevede: il supporto di specifici servizi per l'inserimento al lavoro (articolo 5); la comunicazione scritta, da parte del committente, degli elementi fondamentali per la definizione del rapporto di lavoro (articolo 6); il diritto a un equo compenso (articolo 7) e a congrui periodi di riposo e di malattia o per la cura e l'assistenza di familiari o di minori di otto anni di età (articolo 8); la disciplina delle modalità di recesso tra le parti (articolo 9); la possibilità di ricorrere alla contrattazione collettiva (articolo 10); l'estensione del regime degli ammortizzatori sociali, da definire con l'apposita delega legislativa prevista dalla legge n. 247 del 2007 per il recepimento del cosiddetto «Protocollo sul Welfare» (articolo 11).
      Il capo III reca disposizioni per quanto concerne la grande questione della prospettiva previdenziale dei tanti lavoratori che sempre più avranno percorsi lavorativi discontinui.
      È a tutti noto che il tasso di sostituzione delle future pensioni sarà circa del 50-60 per cento dell'ultima retribuzione, sempre che non vi siano stati periodi di interruzione dell'attività lavorativa. Anche l'istituzione del secondo pilastro previdenziale, riferito ai fondi di previdenza complementare, copre solo una parte della platea di lavoratori dipendenti e autonomi. Da qui l'opportunità di consentire a qualsiasi lavoratore di utilizzare tutti i contributi versati durante la propria attività lavorativa. Con il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, recante «Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi», in vigore dal 3 marzo 2006, è stata disciplinata la facoltà di richiedere la totalizzazione dei periodi assicurativi. Il decreto legislativo detta una nuova disciplina dell'istituto della totalizzazione dei periodi assicurativi, in sostituzione delle disposizioni di cui all'articolo 71 della legge n. 388 del 2000 e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 57 del 2003. Va rilevato però che la nuova disciplina introdotta con il decreto legislativo n. 42 del 2006 ha fortemente penalizzato chi aveva già maturato in più fondi un'anzianità contributiva di diciotto anni al 31 dicembre 1995 che si ritrova, a differenza di altri lavoratori in possesso di identici requisiti ma iscritti ad un unico fondo, a vedersi calcolata la propria pensione con il solo sistema contributivo.
      Com’è noto, sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 61 del 5 marzo 1999, con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, «nella parte in cui non si prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi».
      La sentenza della Corte trae origine dalla constatazione dell'eccessiva onerosità,
 

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in molte situazioni, dell'istituto della ricongiunzione (attraverso il quale il lavoratore che vanta periodi contributivi presso diverse forme pensionistiche può ottenere l'unificazione delle posizioni assicurative ed il conseguente trasferimento di contributi da una forma all'altra) e della conseguente necessità di prevedere meccanismi alternativi che consentano di ottenere comunque un trattamento pensionistico per il lavoratore che non abbia maturato i requisiti di accesso alla prestazione previdenziale in nessuno degli ordinamenti ai quali abbia contribuito nel corso della sua vita.
      L'articolo 71 della richiamata legge n. 388 del 2000 e le successive misure attuative, combinate con le disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2006, hanno determinato una disciplina meno favorevole per quanto riguarda le modalità di calcolo per la liquidazione della pensione totalizzata, prevedendo in sostanza l'applicazione del metodo contributivo, sia per la quota a carico degli enti previdenziali pubblici (con limitate eccezioni) sia per la quota a carico degli enti previdenziali privatizzati. Si ricorda che invece la normativa vigente prevede che ciascun fondo, accertata la sussistenza del diritto, provveda a calcolare la misura del trattamento secondo i criteri previsti dal proprio ordinamento (articolo 71, comma 2, della legge n. 388 del 2000 e articolo 4 del decreto legislativo n. 42 del 2006).
      Da quanto esposto si evince che sono necessarie delle modifiche alla normativa vigente sulla totalizzazione che consentano di mantenere il precedente diritto maturato da chi, già iscritto a una o più forme pensionistiche obbligatorie, ha raggiunto il requisito contributivo pari o superiore a diciotto anni, al 31 dicembre 1995, applicando per il sistema di calcolo della pensione il sistema retributivo. Per coloro, invece, che non rientrano nei suddetti requisiti, è consentita la totalizzazione di qualsiasi periodo assicurativo, prescindendo dalla durata, in un unico trattamento pensionistico calcolato con il sistema contributivo per tutte le gestioni previdenziali. Ogni gestione o fondo eroga un trattamento pro quota in base ai contributi di cui dispone come versamenti effettuati.
      Con l'articolo 12 della presente proposta di legge si sostituisce il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 42 del 2006, prevedendo la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata, al fine del conseguimento di un'unica pensione.
      Con l'articolo 13 si sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo n. 42 del 2006 (modalità di liquidazione del trattamento) reintroducendo di fatto lo spirito della legge delega n. 243 del 2004 e pertanto sia per gli enti previdenziali pubblici che per gli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 si reintroduce il principio che il sistema di calcolo della pensione tiene comunque conto delle regole vigenti all'epoca dei versamenti dei contributi per garantire il calcolo con il sistema retributivo per coloro che avevano maturato diciotto anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995.
      L'articolo 14 introduce l'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 42 del 2006. Tale ultimo articolo disciplina la possibilità di prevedere una pensione di vecchiaia supplementare costituita da una contribuzione che non sia stata utilizzata per il calcolo della pensione. Attualmente, infatti, può esistere una pensione supplementare da contribuzione versata all'INPS per i titolari di pensione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ma non viceversa e pertanto deve essere garantita la reciprocità tra le forme previdenziali.
      Il capo IV affronta il tema della lotta alla disoccupazione che si manifesta in maniera sempre più drammatica, in particolare, in alcune aree del Paese e che, come già evidenziato, penalizza proprio le giovani generazioni e le donne. In particolare, con l'articolo 15 si ripropone la misura varata dal Governo di centrosinistra, nella scorsa legislatura, volta a riconoscere alle imprese delle regioni del Mezzogiorno, che assumono nuovi lavoratori o che stabilizzano lavoratori a termine e
 

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precari, un significativo credito d'imposta, incrementato nel caso in cui si tratti di lavoratrici.
      La medesima opportunità, ma in misura maggiorata, è riconosciuta alle imprese di cui alla presente proposta di legge, prescindendo dalla localizzazione delle loro attività.
      Con l'articolo 16, invece, ci si vuole fare carico delle difficoltà riscontrate dalle famiglie nell'impegno per la crescita dei figli e nella conciliazione per la donna tra il lavoro e le responsabilità familiari. A tal fine si propone di apportare modifiche all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, riferendosi alle cure da prestare ai figli minori, con l'evidente scopo di agevolare l'impiego di collaboratrici domestiche. Dopo il comma 1-quater del citato articolo 15 è infatti inserito il comma 1-quinquies, con il quale si riconosce alle donne titolari di uno o più redditi, con figli a carico, per i quali è già riconosciuta la detrazione prevista per le spese sanitarie, un'ulteriore detrazione forfettaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza e di cura dei figli minori. La detrazione riconosciuta varierà a seconda dell'ammontare del reddito complessivo della lavoratrice. Nel caso la lavoratrice madre abbia a proprio carico figli con più di otto anni di età, l'importo della detrazione sarà ridotto del 50 per cento. Si provvede anche a disciplinare la fattispecie di incapienza, totale o parziale, della lavoratrice madre: in tal caso il beneficio non goduto in precedenza sarà corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice stessa. Le modalità di accesso ai citati benefìci saranno indicate e stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità.
      Infine il capo V, all'articolo 17, dispone le opportune misure di copertura degli oneri finanziari previsti dalla presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PROMOZIONE DELL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ DEI GIOVANI E DELLE DONNE

Art. 1.
(Promozione dell'autoimprenditorialità dei giovani e delle donne).

      1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani e delle donne e per favorire il ricambio generazionale, lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni, adottando le misure previste dalla presente legge in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti di importanza minore (de minimis) di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
      2. Gli aiuti concessi ai sensi della presente legge sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità con la disciplina dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato.

Art. 2.
(Misure per l'avvio di nuove imprese e per lo sviluppo dell'occupazione).

      1. La presente legge individua gli interventi a sostegno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto

 

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legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, iscritti ai centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, che intendono avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale.
      2. I centri per l'impiego e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le funzioni previste, in conformità alle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, informano e indirizzano i soggetti di cui al comma 1 agli enti di cui al comma 3, per la definizione di progetti di incubazione d'impresa o di acquisizione di un'impresa esistente, che prevedono la formazione dei neoimprenditori, l'avvio e l'accompagnamento nella gestione e nello sviluppo della nuova impresa in un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque anni.
      3. Per le attività di cui al comma 2 possono essere utilizzati i seguenti enti certificati:

          a) soggetti pubblici e privati, già operativi nel settore dell'assistenza tecnica ai nuovi imprenditori;

          b) associazioni di categoria delle imprese dotate di servizi di assistenza e consulenza;

          c) imprenditori o istituti pubblici che intendono operare nella forma dei «Business Angel» definiti ai sensi del comma 10.

      4. I soggetti di cui al comma 1 che intraprendono un percorso di incubazione d'impresa o di acquisizione di un'impresa esistente, definiti ai sensi del comma 2, beneficiano nei primi tre anni di attività:

          a) dell'esenzione dal versamento del diritto annuale alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente di cui alla legge 29 dicembre l993, n. 580, per l'iscrizione nel registro delle imprese, che rimane comunque obbligatoria;

          b) dell'esenzione dal pagamento di marche, di bolli e di eventuali tasse di concessione governativa;

 

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          c) dell'erogazione di un prestito da 15.000 euro a 25.000 euro a tasso zero ai sensi del comma 8;

          d) della creazione di una corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche, che prevede l'accompagnamento del nuovo imprenditore nella fase di avvio dell'impresa;

          e) della possibilità, o dell'obbligo nei casi previsti dall'articolo 3, comma 3, di utilizzare il servizio di tutoraggio dell'Agenzia delle entrate per la tenuta della contabilità;

          f) di convenzioni con gli ordini professionali dei commercialisti e dei notai per la consulenza, per la tenuta della contabilità e per le spese notarili a tariffe agevolate.

      5. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo, le attività d'impresa svolte in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, ovvero nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile, nonché in forma di società a responsabilità limitata, purché i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, siano posseduti dalla maggioranza dei partecipanti. In tal caso ciascun partecipante può usufruire del prestito di cui al comma 4, lettera c), fino a un massimo di 15.000 euro.
      6. Il sostegno ai progetti di cui al comma 2 è svolto da un responsabile di progetto, indicato dall'ente certificato di cui al comma 3, che opera nella fase di incubazione d'impresa o di acquisizione di un'impresa esistente, nella fase di avvio, di gestione e di sviluppo per il periodo previsto dal medesimo comma. Il responsabile di progetto verifica la fattibilità del progetto e stabilisce la validità del piano operativo e le possibilità di accesso al prestito di cui al comma 4, lettera c).
      7. Gli enti certificati di cui al comma 3 possono altresì fornire servizi integrati quali l'affitto di sale e di uffici attrezzati,

 

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servizi di domiciliazione e di segreteria, di elaborazione di dati e di assistenza tecnico-amministrativa volti all'abbattimento dei costi nella fase di avvio delle imprese di cui al presente articolo.
      8. Il prestito a tasso zero di cui al comma 4, lettera c), è erogato nella fase di avvio dell'impresa, successivamente al periodo di incubazione e alla verifica di cui al comma 6, agli istituti di credito convenzionati su richiesta del neoimprenditore e sulla base di una certificazione rilasciata dagli enti di cui al comma 3 ed è rimborsabile in un periodo massimo di cinque anni in rate costanti. Il prestito prevede l'impegno da parte del beneficiario di essere accompagnato dal responsabile di progetto per tutta la durata del medesimo finanziamento.
      9. Per le imprese costituite ai sensi del presente articolo che aderiscono a un contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, a un consorzio o a un'associazione tra imprese, il prestito a tasso zero di cui al comma 8 del presente articolo è pari a 25.000 euro nel caso di impresa individuale e a 20.000 euro per ciascuno dei partecipanti alle società o alle cooperative di cui al comma 5.
      10. Ai sensi del comma 3, lettera c), si intendono per «Business Angel» i soggetti pubblici o privati che investono nell'avviamento e nel sostegno dei progetti di cui al comma 2, apportando da 25.000 euro a 250.000 euro quale capitale di rischio nelle imprese di cui al comma 1 e mettendo a disposizione la propria esperienza e reti di conoscenze e di servizi.
      11. La corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche per l'avvio di una nuova impresa o per l'acquisizione di un'impresa esistente di cui al comma 4, lettera d), comprende:

          a) la possibilità di avviare l'attività dalla data di invio della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

 

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          b) la possibilità di autocertificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività;

          c) l'obbligo dell'amministrazione competente di assicurare il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi;

          d) l'impossibilità per l'amministrazione competente di sospendere il procedimento per più di una volta e in ogni caso per un periodo non superiore a trenta giorni.

      12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per le parti di sua competenza, sono stabiliti:

          a) i criteri e le modalità dell'intervento dello Stato a copertura dei tassi bancari relativi al prestito di cui al comma 8, nonché i contenuti e le modalità di accesso alle convenzioni con gli istituti di credito di cui al medesimo comma;

          b) le modalità di iscrizione degli enti certificati di cui al comma 3 in un apposito elenco nazionale;

          c) le modalità per l'estensione del servizio gratuito di tutoraggio di cui al comma 4, lettera e);

          d) i contenuti delle convenzioni con gli ordini professionali di cui al comma 4, lettera f);

          e) i requisiti e le modalità di intervento dei «Business Angel» di cui al comma 10.

      13. Qualora i servizi forniti dagli enti di cui al comma 3 nella fase di incubazione d'impresa, non siano gratuiti o nel caso in cui tali servizi, pur essendo gratuiti, necessitino di implementazione in relazione all'aumento del numero delle richieste derivante dalla disciplina stabilita dalla presente legge, le regioni possono con propri provvedimenti:

          a) prevedere finanziamenti destinati ai soggetti di cui al comma 1 per il pagamento del servizio erogato dagli enti di cui al comma 3;

 

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          b) prevedere finanziamenti per l'implementazione dei servizi gratuiti.

      14. Lo Stato partecipa alle iniziative regionali di cui al comma 13 con un cofinanziamento del 30 per cento, le cui modalità e i cui criteri di erogazione sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con il decreto di cui al comma 12.

Art. 3.
(Benefìci fiscali e contributivi).

      1. All'articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il numero 1) della lettera a) è sostituito dal seguente:

              «1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 50.000 euro;»;

          b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

              «b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 25.000 euro».

      2. Per le imprese di nuova costituzione, avviate da soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge i limiti di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, per le attività di produzione o di cessione di beni, sono innalzati, per i primi tre anni, rispettivamente da 50.000 euro a 80.000 euro e da 25.000 euro a 40.000 euro.
      3. Il servizio gratuito di tutoraggio a favore delle imprese che usufruiscono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso anche ai contribuenti di

 

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cui al comma 2 del presente articolo, che possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. L'adesione al servizio è obbligatoria per i beneficiari del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c).
      4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che avviano una nuova impresa nella forma di società di persone o cooperativa, per i primi tre anni di attività sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono dedurre integralmente gli interessi passivi, di cui all'articolo 96, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dal reddito imponibile della società in deroga alle limitazioni di cui al medesimo articolo 96, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, e sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.
      5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono sottoposti all'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con il versamento alle rispettive gestioni previdenziali di un'aliquota della contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233.
      6. I versamenti di cui al comma 5 possono essere effettuati interamente o con un'aliquota ridotta del 90 per cento per i primi dodici mesi o frazione di essi, dell'80 per cento per i successivi dodici mesi o frazioni di essi e del 50 per cento per gli ulteriori dodici mesi o frazione di essi, con l'obbligo di presentare domanda
 

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all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a partire dal terzo anno successivo all'inizio dell'attività imprenditoriale e non oltre il sesto anno, per riscattare la quota di contribuzione non versata nei primi tre anni di attività, tramite versamento in trentasei rate mensili senza interessi né oneri accessori. Il versamento dei contributi è dovuto anche nel caso di cessazione dell'attività d'impresa e non può essere usufruito dal medesimo soggetto per più di una volta.
      7. Qualora i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, operino in zone assistite ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, ubicate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale come stabilito nella Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dallo Stato per il periodo 2007-2013, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le misure di agevolazione e di incentivazione di cui all'articolo 2 della presente legge sono incrementate secondo criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 12 del medesimo articolo 2.
      8. I soggetti cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), deducono l'intero ammontare degli investimenti dal proprio reddito individuale o d'impresa nel periodo d'imposta in corso alla data in cui l'investimento è effettuato e nei due periodi d'imposta successivi.

Capo II
NORME A TUTELA DEL LAVORO SUBORDINATO ED ECONOMICAMENTE DIPENDENTE

Art. 4.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai lavoratori parasubordinati e ai lavoratori autonomi economicamente

 

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dipendenti, di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente capo si applicano, anche in assenza di dipendenza economica, ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alla gestione separata istituita presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie purché rientranti nei limiti previsti per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell'articolo 1, commi 96, 97, 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.
      2. Si considerano economicamente dipendenti i lavoratori autonomi che derivano più di due terzi del loro reddito complessivo di lavoro da un solo committente, inclusi coloro che, pur iscritti a un albo professionale incompatibile con la posizione di lavoro dipendente, svolgono un'attività regolata da specifici accordi tra le parti sociali.
      3. Il requisito di lavoratori iscritti ad un albo professionale incompatibile con la posizione di lavoro dipendente inerente alla composizione del reddito di lavoro del prestatore si presume insussistente in tutti i casi di collaborazione continuativa in cui il creditore della prestazione non può documentare la diversa e autonoma fonte di reddito della quale il prestatore gode in misura superiore a un terzo del suo reddito di lavoro complessivo. La documentazione può consistere, alternativamente:

          a) in un'autodichiarazione del prestatore accompagnata dalla documentazione dei redditi diversi;

          b) nella copia della dichiarazione dei redditi del prestatore relativa all'anno precedente.

      4. Sono fatte salve le norme speciali e le disposizioni negoziali più favorevoli ai prestatori di lavoro.

 

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Art. 5.
(Servizi dedicati per l'accesso ai mercati).

      1. Nell'ambito dei sistemi regionali e locali per l'impiego sono previsti servizi e strumenti specifici e, in particolare, osservatori per l'informazione, l'orientamento, la preselezione e l'incontro tra domanda e offerta, diretti ai lavoratori autonomi, con particolare riguardo ai lavoratori autonomi economicamente dipendenti e intesi a favorire l'accesso al mercato, il reimpiego e la mobilità sul territorio.
      2. L'istituzione e le modalità attuative dei servizi e degli osservatori di cui al comma 1, nonché il loro collegamento con i sistemi informativi regionali e nazionali sono stabiliti d'intesa tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni.

Art. 6.
(Obblighi di comunicazione).

      1. Al fine di garantire la certezza dei diritti e dei doveri reciproci il committente è tenuto a comunicare per iscritto ai lavoratori autonomi economicamente dipendenti prima dell'inizio della prestazione tutti gli elementi rilevanti per la corretta esecuzione del rapporto di lavoro e le modifiche in seguito eventualmente concordate: oggetto, modalità e tempi di svolgimento, ammontare del compenso, condizioni e termini di pagamento, un congruo periodo di preavviso per il recesso, nonché l'eventuale facoltà del prestatore di farsi sostituire o di lavorare in coppia, previa accettazione del committente.
      2. Il contratto, contenente gli elementi di cui al comma 1, deve essere comunicato a cura del committente ai servizi per l'impiego competenti prima dell'avvio dell'attività.

Art. 7.
(Equo compenso).

      1. Al lavoratore autonomo economicamente dipendente spetta un compenso proporzionato alla qualità e alla quantità

 

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del suo lavoro, secondo quanto previsto dagli accordi collettivi eventualmente applicabili ovvero, in mancanza, determinato con riferimento al compenso stabilito per attività di lavoro dipendente paragonabili, maggiorato di una percentuale pari al 15 per cento.

Art. 8.
(Condizioni di lavoro e sospensioni della prestazione).

      1. I lavoratori autonomi economicamente dipendenti la cui prestazione è individuata in ragione della sua durata temporale hanno diritto, pur in assenza di vincolo di orario, a congrui periodi di sospensione dell'attività, giornaliera, settimanale e annuale.
      2. In casi di malattia, infortunio, cura e assistenza di familiari disabili con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di figli minori di otto anni di età, e di attività formative, i lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo hanno diritto di sospendere la prestazione per il tempo stabilito dai contratti collettivi, individuali o dal giudice secondo equità, percependo, ove previsto, il compenso o un'indennità anche predisposta dalle casse di previdenza o da forme mutualistiche costituite tra i medesimi lavoratori anche con la partecipazione delle imprese committenti. Per tali periodi deve essere previsto l'accredito di contribuzione figurativa.
      3. Le tutele di cui al comma 2 sono intese a favorire la conciliazione dell'attività lavorativa con i compiti familiari e con le altre attività di cura e di assistenza alle persone.

Art. 9.
(Modalità del recesso).

      1. Nei rapporti di lavoro autonomo economicamente dipendente è ammesso il recesso per giusta causa senza preavviso

 

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ovvero il recesso per giustificato motivo con obbligo di preavviso.
      2. Il recesso è comunicato per iscritto dal committente. Il lavoratore può chiedere entro dieci giorni dalla comunicazione i motivi del recesso; in tal caso il committente è tenuto a comunicarli per iscritto al lavoratore entro dieci giorni.
      3. In caso di recesso ingiustificato si applica l'articolo 2227 del codice civile. L'ammontare dell'indennità è definito dai contratti individuali e collettivi o, in mancanza, dal giudice.
      4. Rientra nella giusta causa o nel giustificato motivo di recesso del lavoratore la modifica unilaterale da parte del committente degli elementi del contratto.
      5. Il recesso per motivi discriminatori è nullo.

Art. 10.
(Contrattazione collettiva).

      1. L'applicazione di quanto disposto al presente capo è affidata alla contrattazione tra le organizzazioni sindacali e quelle dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nei contratti collettivi nazionali di lavoro sono inseriti capitoli specifici, dedicati ai lavoratori autonomi e ai professionisti economicamente dipendenti, di definizione e di applicazione del presente capo.

Art. 11.
(Delega al Governo in materia di estensione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori autonomi economicamente dipendenti).

      1. L'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, si intende riferito anche ai lavoratori autonomi economicamente dipendenti di cui al presente capo.

 

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Capo III
NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 12.
(Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti).

      1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non sono già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, anzianità e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì compresi la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica».

Art. 13.
(Modalità di liquidazione del trattamento pensionistico).

      1. L'articolo 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è sostituito dal seguente:
      «Art. 4. – (Modalità di liquidazione del trattamento). – 1. In conformità alle disposizioni previste dalla legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, il trattamento pensionistico è calcolato con le regole proprie

 

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dei diversi enti, in vigore al momento del versamento dei contributi, ai sensi di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.
      2. È consentito il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due o più forme pensionistiche nelle quali il lavoratore è stato iscritto, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni.
      3. La pensione è liquidata con il sistema retributivo, a condizione che alla data del 31 dicembre 1995 l'interessato possa far valere diciotto anni di contributi, anche totalizzati.
      4. Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi dei decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, la misura del trattamento è determinata in pro quota dalle singole gestioni e in base al sistema di calcolo vigente all'epoca del versamento dei contributi.
      5. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. I periodi d'iscrizione nelle diverse gestioni sono convertiti, ai fini della totalizzazione, nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:

          a) sei giorni equivalgono a una settimana e viceversa;

          b) ventisei giorni equivalgono a un mese e viceversa;

          c) settantotto giorni equivalgono a un trimestre e viceversa;

          d) trecentododici giorni equivalgono a un anno e viceversa.

      6. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, con onere a carico delle gestioni interessate».

 

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Art. 14.
(Pensione di vecchiaia supplementare).

      1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è inserito il seguente:
      «Art. 6-bis. – (Pensione supplementare). – 1. Tutti i contributi che non sono utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire, a domanda, una pensione supplementare, calcolata con il sistema contributivo, erogata dal fondo in cui sono stati versati, indipendentemente dal fondo che ha liquidato la pensione di vecchiaia o di anzianità, ivi compresi l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi, nonché le casse dei professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103».

Capo IV
MISURE PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE E IL REDDITO DELLE DONNE LAVORATRICI

Art. 15.
(Incentivi per l'occupazione).

      1. Per le assunzioni e per le stabilizzazioni dei lavoratori a termine e dei lavoratori precari effettuate tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, alle medesime condizioni e con le medesime modalità, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2, commi da 539 a 546, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
      2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto, nella misura maggiorata di un terzo, ai titolari delle imprese di cui all'articolo 2, qualunque sia la localizzazione della sede di attività.

 

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Art. 16.
(Modifiche all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incentivi fiscali in favore delle madri lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate).

      1. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, sono inseriti i seguenti:
      «1-quinquies. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c), c-bis) e l), 55 e 66, con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, è riconosciuta una detrazione forfettaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza e di cura dei figli minori. La detrazione è riconosciuta nel limite di:

          a) 500 euro per il primo figlio, più 300 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 20.000 euro;

          b) 450 euro per il primo figlio, più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro;

          c) 400 euro per il primo figlio, più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro e inferiore a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e di 10.000 euro.
      1-sexies. Le detrazioni di cui al comma 1-quinquies spettano in misura pari al 50 per cento degli importi determinati ai sensi del medesimo comma 1-quinquies per i figli di età superiore a otto anni.
      1-septies. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio non goduto di cui al

 

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comma 1-quinquies è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.
      1-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio previsto dai commi 1-quinquies e 1-sexies del presente articolo».

Capo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 17.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, entro il limite di 1,5 miliardi di euro in ragione d'anno, mediante le maggiori entrate di cui al comma 2.
      2. Sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15 è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15 e fino al rapporto 25 è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 25 è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
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