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PDL 3995

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3995



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PEDOTO, CARDINALE, DE PASQUALE, D'INCECCO, FEDI, FERRANTI, FIANO, FIORONI, FONTANELLI, GINOBLE, MARANTELLI, PIERDOMENICO MARTINO, PELUFFO, RIGONI, ANTONINO RUSSO, SARUBBI, SERVODIO, SIRAGUSA, TOUADI, VERINI

Disposizioni per la tutela della salute delle persone che si sottopongono a trattamenti abbronzanti

Presentata il 3 gennaio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La prevenzione resta, a oggi, l'arma migliore per combattere il melanoma, la cui incidenza è in progressivo aumento in tutto il mondo. In Italia l'incidenza è tendenzialmente maggiore nelle donne ed è più frequente al nord. Una corretta informazione – attuata attraverso l'educazione scolastica e le campagne di informazione – è la migliore alleata della salute della pelle. L'avvento dei centri di abbronzatura, in voga nel nostro Paese dagli anni ottanta, ha sicuramente aumentato il rischio di ammalarsi nella popolazione, poiché questo tipo di tumore, al cui sviluppo concorrono sicuramente cause genetico-familiari, è senza dubbio legato all'ambiente. La gran parte dei melanomi è correlata con l'esposizione intermittente alle radiazioni ultra violette (UV), siano esse naturali – abbronzatura al mare o in montagna – o artificiali – abbronzatura con lampade, lettini o docce solari, metodi, questi ultimi, di cui spesso si abusa senza tenere conto della loro alta dannosità per la salute. Di qui la necessità di una legge che tuteli chi si sottopone a trattamenti del genere e che imponga agli stessi centri di abbronzatura di informare,
 

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in modo preciso ed evidente, i clienti che aspirano ad avere una pelle ambrata, ma che non conoscono i rischi cui vanno incontro, oltre che di fornire obbligatoriamente agli stessi clienti gli strumenti necessari a ridurre i rischi derivanti dall'esposizione, quali occhialini di protezione e creme solari protettive.
      Fondamentali restano comunque le campagne informative, cui è dedicato l'articolo 3 della proposta di legge, mentre i minorenni potranno sottoporsi a trattamenti abbronzanti artificiali solo previo consenso dei genitori o su specifica richiesta medica.
      Con l'articolo 1 si definisce l'ambito di applicazione della presente proposta di legge che si rivolge a tutti i soggetti che svolgono l'attività di estetista di cui alla legge n. 4 del 1990.
      Con l'articolo 2 si introducono una serie di garanzie per la tutela della salute delle persone che si sottopongono ai trattamenti abbronzanti, come l'obbligo di ricevere alla prima seduta del trattamento un foglio illustrativo sui rischi connessi all'esposizione ai raggi UV, l'esposizione all'interno del centro estetico di cartelli in cui siano indicati i rischi connessi all'esposizione ai trattamenti abbronzanti, e ancora, l'obbligo di redigere un questionario volto ad accertare la presenza di fattori di rischio connessi all'esposizione dei raggi UV e agli altri trattamenti abbronzanti e, qualora dal questionario dovesse risultare la presenza di fattori di rischio, l'obbligo di fornire un certificato medico dermatologico attestante l'idoneità al trattamento abbronzante.
      All'articolo 3 si prevedono campagne informative sui rischi connessi ai trattamenti abbronzanti, con particolare riferimento alle patologie tumorali nelle persone di età inferiore a trenta anni e nelle donne e in particolare si prevede la promozione, nelle scuole secondarie di secondo grado, di campagne d'informazione sui rischi connessi ai trattamenti abbronzanti visto il largo utilizzo che gli adolescenti e i giovani fanno di questo trattamento estetico.
      All'articolo 4 si pone il divieto per i minori di diciotto anni di sottoporsi a trattamenti abbronzanti se non vi è il consenso scritto da parte di uno dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale e se non vi è la presentazione di un certificato di un medico dermatologico attestante l'idoneità del minore al trattamento abbronzante. Ai minori di sedici anni è fatto comunque divieto di sottoporsi a trattamenti abbronzanti a soli fini estetici.
      Infine, all'articolo 5, sono previste le sanzioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. La presente legge si applica ai soggetti che svolgono l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e che utilizzano per fini estetici lampade a raggi ultravioletti, di seguito denominati «raggi UV», o apparecchiature analoghe o prodotti che provocano o che favoriscono l'abbronzatura della pelle.

Art. 2.
(Tutela della persona che si sottopone ai trattamenti abbronzanti).

      1. Al fine di tutelare la salute della persona che si sottopone a un trattamento abbronzante, i soggetti di cui all'articolo 1, precedentemente alla prima seduta del trattamento, devono sottoporre al cliente un foglio informativo sui rischi connessi all'esposizione ai raggi UV e agli altri trattamenti abbronzanti.
      2. All'interno dei centri in cui si svolge l'attività di cui all'articolo 1 devono essere esposti in modo ben visibile cartelli contenenti informazioni relative ai seguenti aspetti:

          a) rischi derivanti dall'esposizione ai raggi UV e accorgimenti da adottare per ridurli;

          b) raccomandazioni differenziate in base all'età e al tipo di pelle;

          c) intervalli di tempo che devono intercorrere tra le sedute del trattamento, sulla base dell'età, della durata dell'esposizione e della potenza dei macchinari usati.

      3. I soggetti di cui all'articolo 1, prima di effettuare un trattamento abbronzante,

 

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devono sottoporre al cliente un questionario volto ad accertare la presenza di fattori di rischio specifici connessi all'esposizione ai raggi UV e agli altri trattamenti abbronzanti. L'inizio del trattamento abbronzante è subordinato all'esame, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, del questionario, debitamente compilato e firmato dal cliente.
      4. Qualora dalla risposta al questionario di cui al comma 3 emerga l'esistenza di fattori di rischio specifici, lo svolgimento del trattamento abbronzante è subordinato alla presentazione di certificazione medica attestante l'idoneità del soggetto al trattamento abbronzante, che è conservata dai soggetti di cui all'articolo 1 per l'intera durata del trattamento.
      5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono obbligati a fornire al cliente occhialini di protezione per gli occhi e creme solari protettive. È vietato l'uso di creme che favoriscono l'abbronzatura durante l'esposizione ai raggi UV.
      6. Il Ministro della salute, con uno o più decreti da emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i contenuti del materiale informativo di cui ai commi 1 e 2 e il modello del questionario di cui al comma 3.
      7. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Art. 3.
(Campagne informative).

      1. Il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuove campagne informative sui rischi connessi ai trattamenti abbronzanti, con particolare riferimento alle patologie tumorali nelle persone di età inferiore a trenta anni e nelle donne.

 

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      2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuove nelle scuole secondarie di secondo grado campagne d'informazione sui rischi connessi ai trattamenti abbronzanti.

Art. 4.
(Limiti per l'utilizzo delle lampade abbronzanti da parte di persone minori di età).

      1. I minori di diciotto anni possono essere sottoposti a trattamenti abbronzanti solo previo consenso scritto da parte di uno dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale e previa presentazione di certificazione di un medico dermatologo attestante l'idoneità del minore al trattamento abbronzante. Tale documentazione è conservata dai soggetti di cui all'articolo 1 per l'intera durata del trattamento abbronzante.
      2. I minori di sedici anni non possono essere sottoposti a trattamenti abbronzanti a soli fini estetici.

Art. 5.
(Sanzioni amministrative).

      1. I soggetti di cui all'articolo 1 che contravvengono all'obbligo di cui all'articolo 2, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa da 50 euro a 250 euro.
      2. I soggetti di cui all'articolo 1 che contravvengono all'obbligo di cui all'articolo 2, comma 3, sono puniti con la sanzione amministrativa da 100 euro a 500 euro.
      3. I soggetti di cui all'articolo 1 che contravvengono all'obbligo di cui all'articolo 2, comma 4, sono puniti con la sanzione amministrativa da 50 euro a 250 euro.

 

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      4. I soggetti di cui all'articolo 1 che contravvengono all'obbligo di cui all'articolo 2, comma 5, sono puniti con la sanzione amministrativa da 50 euro a 100 euro.
      5. I soggetti di cui all'articolo 1 che contravvengono alle disposizioni di cui all'articolo 4 sono puniti con la sanzione amministrativa da 100 euro a 500 euro.


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