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PDL 2172-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2172-1016-2843-3117-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 2172, d'iniziativa dei deputati

SAGLIA, ALESSANDRI, BONINO, CARLUCCI, CAZZOLA, DE CORATO, DI BIAGIO, ANTONINO FOTI, TOMMASO FOTI, LUPI, MAZZOCCHI, MIGLIOLI, MILANATO, MINASSO, MISTRELLO DESTRO, PELINO, RAISI, MARIAROSARIA ROSSI, SCANDROGLIO, STRADELLA, TAGLIALATELA, VELLA, VIGNALI

Disposizioni in materia di utilizzo del metano come carburante per autotrazione

Presentata il 9 febbraio 2009

n. 1016, d'iniziativa del deputato BORDO

Norme per l'installazione di distributori di idrogeno e di metano per autotrazione sul territorio nazionale

Presentata il 14 maggio 2008


NOTA: La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), in data 10 febbraio 2011, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 2172-1016-2843-3117. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
 

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n. 2843, d'iniziativa dei deputati

FRONER, LULLI, FEDERICO TESTA, VICO, BENAMATI, CALEARO CIMAN, MARCHIONI, PELUFFO, QUARTIANI, BRANDOLINI, DE BIASI, DE PASQUALE, ESPOSITO, FONTANELLI, GHIZZONI, GNECCHI, MONAI, MARIO PEPE (PD), PIFFARI, REALACCI, RIGONI, TOUADI, TULLO, MOTTA

Disposizioni per l'incremento dell'utilizzo del gas metano per autotrazione

Presentata il 20 ottobre 2009

n. 3117, d'iniziativa dei deputati

VIGNALI, CARLUCCI

Disposizioni in materia di utilizzo del metano e del gas di petrolio liquefatto come carburanti per autotrazione

Presentata il 13 gennaio 2010

(Relatore: TORAZZI)
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 2172 Saglia ed abbinate, recante «Commercializzazione del metano per autotrazione»;

          considerato che la finalità principale del provvedimento è quella di incentivare l'impiego del metano rispetto ai carburanti tradizionali a maggiore impatto ambientale e più costosi, in modo da abbattere le emissioni inquinanti e quindi contribuire a ridurre l'inquinamento atmosferico e, al contempo, conseguire significativi risparmi in termini di consumi energetici del Paese (oltre a ridurre notevolmente il rischio di mancato approvvigionamento dei distributori);

          rilevato che la disciplina prevista dal provvedimento è riconducibile, in via generale, alle materie tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e tutela della concorrenza, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere s) ed e), della Costituzione), nonché alla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione rimette alla legislazione concorrente di Stato e regioni;

          rilevato altresì che l'articolo 3 prevede obblighi a carico delle Regioni nella redazione dei piani regionali di sviluppo, che, pur incidendo sulla rete regionale degli impianti di distribuzione di metano, appaiono giustificabili in virtù delle preminenti esigenze di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza;

          rilevato infine che, con riferimento al fondo istituito dall'articolo 4, viene altresì in rilievo la materia ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione nei settori produttivi, attribuita alla legislazione concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);
      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

NULLA OSTA
 

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

          esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 2172 e abbinate, recante commercializzazione del metano per autotrazione;

          preso atto dei chiarimenti del Governo, il quale ha precisato che:

              con riferimento agli articoli 1 e 2 dalla qualificazione di metano come carburante e dalle nuove denominazioni tecniche relative al gas naturale ed agli altri carburanti non derivano effetti finanziari;

              con riferimento all'articolo 5, che le economie derivanti dalla revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992 sono destinate a finanziare molteplici interventi già previsti a legislazione vigente, mentre non vi sono effetti finanziari negativi in ordine al finanziamento derivante dal contributo dovuto ai sensi del comma 3;

              con riferimento all'articolo 6, derivano oneri non quantificati né coperti, in relazione alla costituzione ed al funzionamento degli organi della Cassa di gestione del metano;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

          All'articolo 5, comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: un piano di incentivi alla ricerca aggiungere le seguenti: , nei limiti delle risorse derivanti dall'applicazione del comma 3.

      Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

          All'articolo 6, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del Comitato di cui al presente comma non spettano emolumenti o rimborsi comunque denominati.

      Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

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PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

          esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge n. 2172 Saglia, n. 1016 Bordo, n. 2843 Froner e n. 3117 Vignali, recante «Commercializzazione del metano per autotrazione», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) con riferimento al comma 2 dell'articolo 3, il quale demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il compito di individuare criteri e modalità per l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione di metano e di GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano, per l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi (metano e GPL) negli impianti di rifornimento multi prodotto, per la trasformazione degli impianti di distribuzione dei carburanti tradizionali insistenti in aree urbane, da dismettere in impianti di distribuzione di metano, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il predetto decreto ministeriale sia adottato anche con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, atteso che il metano e il GPL sono sottoposti allo specifico regime tributario dell'accisa;

          b) con riferimento al comma 3 dell'articolo 5, il quale prevede che i soggetti che forniscono gas metano ai gestori degli impianti di distribuzione stradale sono tenuti a versare un contributo proporzionale alle quantità di metano erogate, il quale è considerato «a tutti gli effetti» costo inerente alla vendita del metano, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare meglio la portata di tale ultima previsione sotto il profilo tributario, in particolare chiarendo se la dizione «a tutti gli effetti» si riferisca al fatto che il contributo deve intendersi incorporato nel prezzo di cessione del metano, ed è pertanto compreso nella base imponibile della cessione di metano a fini IVA, nonché specificando se la previsione di inerenza intenda sancire, per i soggetti tenuti al pagamento del contributo, la deducibilità del relativo importo dal reddito d'impresa, ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

          c) sempre con riferimento al comma 3 dell'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire, eventualmente attraverso il rinvio a norme già vigenti, ovvero mediante un atto di

 

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normativa secondaria, la disciplina attuativa relativa al contributo, ad esempio per quanto riguarda le modalità di computo, dichiarazione, riscossione e versamento del contributo stesso, nonché in materia di controlli e di sanzioni.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 2172 e abbinate, recante la disciplina della commercializzazione del metano per autotrazione, in corso di esame presso la X Commissione della Camera;

 

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          valutato che la normativa oggetto del testo in esame appare riconducibile, in ordine alle finalità perseguite, alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» riservata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla competenza legislativa dello Stato;
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          sia stabilito che i decreti ministeriali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 siano emanati nel rispetto dell'autonomia di regioni ed enti locali;

      e con le seguenti osservazioni:

          a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che l'attuazione delle disposizioni del provvedimento che afferiscono a profili di competenza regionale sia definita d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del testo in esame;

          b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che sia salvaguardata la piena competenza regionale in relazione alla adozione dei piani regionali di sviluppo della rete degli impianti di distribuzione.

 

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Testo unificato della Commissione

Commercializzazione del metano per autotrazione

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge detta disposizioni in materia di utilizzo del metano nel settore dell'autotrazione e ha la finalità di incentivarne l'impiego, in particolare nelle grandi aree metropolitane, nelle aree individuate dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e sulla rete autostradale, per il ridotto impatto ambientale, per la sicurezza intrinseca del suo utilizzo, nonché per la continuità delle forniture dovuta all'allacciamento degli impianti di distribuzione alla rete nazionale, regionale e locale dei metanodotti.
      2. Al metano per autotrazione è riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) gas naturale o gas naturale compresso: il combustibile costituito da metano e da piccole tracce di altri idrocarburi;

          b) metano: il componente principale del gas naturale la cui struttura molecolare è chimicamente contraddistinta dalla formula «CH4» che commercialmente denomina il gas naturale o il gas naturale compresso;

          c) metano liquido (GNL): combustibile che si ottiene sottoponendo il gas naturale, dopo opportuni trattamenti di

 

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depurazione e disidratazione, a successive fasi di raffreddamento e condensazione;

          d) gas di petrolio liquefatto (GPL): combustibile che ha la proprietà di essere gassoso alla pressione atmosferica e liquefare a temperature ambiente sotto pressione;

          e) biometano: gas di origine non fossile, prodotto tramite digestione anaerobica, purificato per giungere ad una composizione analoga a quella prevista per il gas naturale trasportato sulle reti dei metanodotti nazionali e specificata nei relativi «Codici di rete» al capitolo «Qualità del gas» e utilizzato come biocombustibile per i veicoli a motore al pari del gas naturale di derivazione fossile;

          f) biometano liquido: combustibile che si ottiene sottoponendo il biometano, dopo opportuni trattamenti di depurazione e disidratazione, a successive fasi di raffreddamento e condensazione;

          g) bombole: i serbatoi a pressione di esercizio di 220 bar installati sui veicoli a metano, collaudati a una pressione di 300 bar e progettati per resistere a una pressione di almeno 450 bar;

          h) carri bombolai: gli autoveicoli muniti di bombole di gas naturale compresso utilizzati per l'alimentazione degli impianti di distribuzione non collegati alle reti di metanodotti;

          i) rete nazionale dei metanodotti: la rete dei metanodotti eserciti ad alta pressione individuata ogni anno con decreto del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

          l) rete regionale e locale dei metanodotti: le reti di trasporto di competenza regionale non comprese nella rete nazionale dei metanodotti e le reti di distribuzione cittadina del gas esercite a bassa pressione;

          m) codici di rete: i codici, contenenti regole e modalità per la gestione e per il funzionamento delle reti di trasporto e di distribuzione del metano, predisposti dalle

 

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aziende che eserciscono tali attività e approvati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Art. 3.
(Razionalizzazione e incremento della rete degli impianti di distribuzione del metano, del biometano e del GPL).

      1. Agli impianti di distribuzione del metano per autotrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dell'articolo 83-bis, commi 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
      2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello comunitario nonché nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, individua criteri e modalità per:

          a) l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione del metano e del GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano;

          b) l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi (metano e GPL) negli impianti di rifornimento multiprodotto;

          c) la trasformazione degli impianti di distribuzione dei carburanti tradizionali insistenti in aree urbane, da dismettere ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, in impianti di distribuzione del metano.

      3. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

 

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legge, provvede a stabilire i princìpi generali per l'attuazione dei piani regionali di sviluppo della rete degli impianti di distribuzione del metano, nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali. I piani, tenuto conto dello sviluppo del mercato di tale carburante e dell'esistenza di adeguate reti di metanodotti, devono prevedere:

          a) l'obbligo di installazione di impianti di distribuzione del metano in rapporto alla densità abitativa;

          b) l'obbligo di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle aree urbane e alla rete autostradale, che prevedono punti di rifornimento a metano;

          c) la semplificazione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione del metano e per l'adeguamento di quelli esistenti.

      4. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di distribuzione del metano, le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sono dichiarate di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza.
      5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini dell'articolo 83-bis, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con delibera da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina l'adeguamento e l'aggiornamento dei codici di rete al fine di:

          a) stabilire specifici criteri relativi alle modalità di trasporto e all'accesso allo stoccaggio sia fisico che virtuale del metano per autotrazione in relazione all'impegno della capacità giornaliera e al volume annuo di riferimento sulla rete nazionale dei metanodotti;

          b) prevedere, per ogni singolo impianto, l'adeguamento automatico della capacità di trasporto in aumento o in diminuzione a decorrere dal mese successivo a quello del prelievo, eliminando le

 

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penali per esubero di capacità giornaliera e volume annuale, quando previsto dai codici di rete della condotta di allacciamento.

      6. Al fine di favorire e promuovere la produzione e l'uso di biometano come carburante per autotrazione anche in realtà geografiche dove la rete del metano non è presente, i piani regionali sul sistema distributivo dei carburanti prevedono la possibilità per i comuni di autorizzare con iter semplificato la realizzazione di impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas, purché sia garantita la qualità del gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). I piani regionali in particolare prevedono l'installazione di impianti di distribuzione del metano in rapporto alla densità abitativa e più in generale l'obbligo, nel rispetto dell'autonomia di regioni ed enti locali, di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle aree urbane e alla rete autostradale.
      7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale.

Art. 4.
(Incentivi alla ricerca nel settore del metano per autotrazione).

      1. A decorrere dall'anno 2011 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo volto ad alimentare un piano di incentivi alla ricerca, nei limiti delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2, al fine di garantire lo sviluppo e la sperimentazione di nuove forme di distribuzione e di tecnologie che promuovono l'uso del metano per autotrazione, anche come fonte rinnovabile, e ad implementare le nuove tecnologie che assicurano la riduzione dei

 

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consumi e delle emissioni inquinanti. In particolare, sono incentivati progetti relativi a:

          a) migliorare l'efficienza dei veicoli alimentati a metano;

          b) sviluppare sistemi volti all'utilizzazione del biometano;

          c) sviluppare l'utilizzo di miscele composte da metano e da idrogeno;

          d) sviluppare sistemi volti all'utilizzazione del GNL nei trasporti pesanti.

      2. Allo scopo di garantire la sicurezza nell'uso delle bombole utilizzate sui veicoli come serbatoi per il metano, i soggetti che forniscono gas metano ai gestori degli impianti di distribuzione stradale sono tenuti a versare un contributo proporzionale alle quantità di metano erogate. Tale contributo è considerato a tutti gli effetti costo inerente alla vendita del metano. Al pagamento del contributo sono assoggettati anche i proprietari di carri bombolai destinati al trasporto del metano in modo proporzionale al numero e al tipo di bombole su di essi installate. Il contributo alimenta il fondo di cui al comma 1.

Art. 5.
(Cassa per la gestione del metano per autotrazione).

      1. È istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, la Cassa per la gestione del metano per autotrazione con le funzioni di:

          a) determinare l'entità dei contributi di cui all'articolo 4, comma 2;

          b) provvedere, anche mediante convenzioni o contratti di servizio con soggetti pubblici e privati, alla punzonatura delle bombole serbatoio, alla loro verifica periodica e alla loro sostituzione in caso di evidente usura delle stesse, subentrando ai contratti o convenzioni in essere stipulati ai sensi della legge 8 luglio 1950, n. 640;

    

 

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          c) formulare e trasmettere al Ministro dello sviluppo economico il rendiconto annuale delle attività svolte.

      2. La Cassa per la gestione del metano per autotrazione è amministrata da un Comitato nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e composto da cinque membri: un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante dei venditori di metano e un rappresentante dei proprietari degli impianti di distribuzione. Il decreto di nomina designa il presidente del Comitato che è scelto tra i rappresentanti provenienti dalla pubblica amministrazione. Ai componenti del Comitato non spettano emolumenti o rimborsi comunque denominati.
      3. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, altresì, con il decreto di cui al comma 2, a stabilire i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Cassa per la gestione del metano per autotrazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico ella finanza pubblica.

Art. 6.
(Abrogazioni).

      1. La legge 8 luglio 1950, n. 640, la legge 7 giugno 1990, n. 145, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404, sono abrogati.


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