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PDL 4084

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4084



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CICU

Modifica all'articolo 635 e introduzione dell'articolo 635-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate

Presentata il 15 febbraio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge si prefigge di modificare il requisito dell'altezza minima per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, allineandoci, tra l'altro, ad altri Paesi occidentali quali la Francia, la Germania, la Spagna, il Regno Unito e gli Stati Uniti.
      Si tratta di eliminare una barriera che pregiudica, di fatto l'accesso alla carriera militare a tutti coloro che, pur intenzionati a servire la Patria, vantano un'altezza inferiore al limite, ora fissato a 1,65 per gli uomini ed 1,60 per le donne: la convinzione è che si reputa che una bassa statura non pregiudichi la funzionalità dello strumento militare.
      In particolar modo l'esperienza insegna che gli spazi ristretti di aerei da combattimento e da ricognizione, come pure navi e sommergibili, sono più adatti a chi ha una statura non troppo alta.
      Al contrario, risulta evidente come il medesimo criterio non possa valere per i Granatieri di Sardegna ed i Corazzieri.
      Necessitiamo, insomma, di uno strumento normativo che, pur fissando alcuni parametri, dia alle Forze armate la possibilità di sfruttare al meglio le potenzialità di ciascun candidato in una cornice regolamentare certa, ma di contenuti flessibili.
      A tal proposito, il presente provvedimento introduce dei criteri generali, che poi ogni Arma selezionerà secondo le proprie esigenze specifiche, anche considerato che il requisito dell'altezza è di natura regolamentare.
 

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      Il comma 1 dell'articolo unico della presente proposta di legge inserisce nell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il rinvio all'articolo 635-bis per i criteri per la fissazione delle misure di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate.
      Il comma 2 inserisce nel citato codice l'articolo 635-bis che stabilisce che le misure di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 635 del citato testo unico, sono definite sulla base dei seguenti parametri: abbassamento dell'altezza minima a metri 1,50; introduzione di un limite di altezza differenziato in ragione dell'indice di massa corporea e previsione di deroga a tali previsioni esclusivamente per l'assunzione di personale da adibire a mansioni e qualifiche speciali esistenti, ovvero per il reclutamento di specifiche categorie di militari le cui peculiarità operative richiedono la fissazione di limiti superiori, evitando in questi casi discriminazioni delle donne nell'accesso alla carriera militare. È prevista anche una revisione quinquennale dei suddetti limiti, sulla base della media nazionale rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Infine la proposta di legge contempla una eventuale previsione di limiti massimi di altezza per l'assunzione di personale da adibire a mansioni e qualifiche speciali esistenti, ovvero per il reclutamento di specifiche categorie di militari le cui peculiarità operative richiedono la fissazione di limiti massimi, purché in misura non inferiore, per entrambi i sessi, a metri 1,90 per gli ufficiali piloti della Marina e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica, ed a metri 1,95 per gli ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa della Marina.
      Il comma 3 fissa in tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge le conseguenti modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. Tale decreto verrà adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentito il Ministro dell'interno.
      L'esigenza di sentire il Ministro dell'interno è data dal fatto che la Polizia di Stato deve, nella misura del 100 per cento, riservare l'accesso ai posti in concorso a coloro che hanno prestato servizio come volontari nelle Forze armate: è per questo che al comma 4, lettera c), si prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo presenti alle Camere una relazione sulle modalità di attuazione della legge, in particolare sulle modalità di equiparazione ai limiti stabiliti dal regolamento per il reclutamento nelle Forze armate dei corrispondenti requisiti previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato.
      La relazione deve contenere anche i dati quantitativi e qualitativi concernenti la previsione delle deroghe di cui all'articolo 635-bis, comma 1, lettera c), del citato codice e i parametri scientifici adottati per la fissazione del limite di cui alla lettera c) del citato articolo 635-bis, comma 1, in relazione all'indice di massa corporea [comma 4, lettere a) e b)].

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo i criteri definiti dall'articolo 635-bis».
      2. Dopo l'articolo 635 è inserito il seguente:
      «Art. 635-bis. – (Criteri per la fissazione delle misure di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate). — 1. Le misure di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 635 sono definite sulla base dei seguenti parametri:

          a) previsione di un limite minimo di altezza, per entrambi i sessi, non superiore a 1,50;

          b) eventuale previsione di un limite minimo di altezza differenziato in ragione dell'indice di massa corporea, comunque non superiore a metri 1,55;

          c) possibilità di derogare ai limiti di cui alle lettere a) e b) esclusivamente per l'assunzione di personale da adibire a mansioni e qualifiche speciali ovvero per il reclutamento di specifiche categorie di militari le cui peculiarità operative richiedono la fissazione di limiti superiori;

          d) previsione, in relazione alle deroghe di cui alla lettera c), di una differenziazione dei limiti minimi tra uomini e donne idonea ad evitare discriminazioni delle donne nell'accesso alla carriera militare;

          e) revisione quinquennale dei limiti di cui alle lettere precedenti, sulla base della

 

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media nazionale rilevata dall'Istituto nazionale di statistica;

          f) eventuale previsione di limiti massimi di altezza per l'assunzione di personale da adibire a mansioni e qualifiche speciali esistenti, ovvero per il reclutamento di specifiche categorie di militari le cui peculiarità operative richiedono la fissazione di limiti massimi, purché in misura non inferiore, per entrambi i sessi, a metri 1,90 per gli ufficiali piloti della Marina e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica, e a metri 1,95 per gli ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa della Marina».

      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e sentito il Ministro dell'interno, si procede alle necessarie modificazioni al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
      4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere una relazione sulle modalità di attuazione della presente legge, indicando:

          a) i dati quantitativi e qualitativi concernenti la previsione delle deroghe di cui all'articolo 635-bis, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dal comma 2 del presente articolo;

          b) i parametri scientifici adottati per la fissazione del limite di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 635-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotta dal comma 2 del presente articolo, in relazione all'indice di massa corporea;

 

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          c) le modalità di equiparazione ai limiti stabiliti dal regolamento per il reclutamento nelle Forze armate dei corrispondenti requisiti previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato.


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