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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4040 |
Analisi dell'articolato.
Articolo 1. Definisce i settori di intervento dell'Accordo: cultura, scienza, tecnologia, tradizioni e lingua.
Articoli 2 e 3. Riconoscono le istituzioni accademiche, universitarie ed archivistiche, nonché le biblioteche e i musei quali partner dell'Accordo.
Articolo 4. Possibilità di partecipazione all'Accordo, tramite i due Paesi, di organismi internazionali.
Articolo 5. Possibilità di creazione di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi.
Articolo 6. Collaborazione nel settore dell'istruzione.
Articolo 7. Offerta di borse di studio mediante programmi di esecuzione dell'Accordo.
Articolo 8. Impegno di scambio di documentazione sulle rispettive legislazioni universitarie ai fini di un'equa valutazione dei titoli di studio.
Articoli 9 e 11. Collaborazione nei settori dell'editoria, della musica, della danza, del cinema e del teatro, nonché nei settori della radio e della televisione.
Articolo 12. Impegno di collaborazione nell'ambito della repressione del traffico illegale di opere d'arte, di beni e di documenti soggetti a protezione.
PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.
A) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.
La ratifica legislativa dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica con la Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007, è resa necessaria in quanto la sussistenza di oneri previsti dal bilancio dello Stato dall'atto internazionale in questione ricollega l'autorizzazione alla ratifica del medesimo alla fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.
Da parte panamense l'Accordo è stato già ratificato.
Il nuovo Accordo, che prevede la cooperazione sia in campo culturale che scientifico e tecnologico, sostituisce l'Accordo culturale firmato nel 1980, non più rispondente alle attuali esigenze.
Lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama appare quanto mai opportuno in considerazione della particolare situazione politica ed economica di Panama e dello stato delle relazioni bilaterali che possono definirsi ottime.
La ratifica del nuovo Accordo risponde infatti all'esigenza del nostro programma di Governo di rafforzare ed ampliare i legami di amicizia e di collaborazione con Panama sia per la qualificata presenza italiana operante in loco – anche ai più alti livelli dell'organizzazione statale soprattutto in seguito all'elezione quale Presidente della Repubblica di un cittadino di origine italiana, Ricardo Martinelli, il terzo da quando è diventato Stato autonomo –, sia per le possibilità di espansione e di cooperazione scientifica, tecnologica ed economica che i nostri enti di ricerca e le nostre imprese possono trovare in loco nell'ambito dei progetti di cooperazione interuniversitaria, di ampliamento del Canale e di riassetto urbano.
Le visite del Ministro degli affari esteri e del Presidente del Consiglio dei ministri Berlusconi nel corso del 2010, su invito del neo Presidente panamense, costituiscono la testimonianza dell'importanza che il nostro Governo attribuisce alla cooperazione, in tutti i settori del sapere e della vita politica ed economica, con questo Paese.
Da parte del Governo panamense si auspica che il nuovo Accordo di cooperazione culturale e scientifica possa contribuire anche a incrementare la cooperazione tecnologica, nonché quella interuniversitaria anche nel settore dell'alta formazione – iniziale e continua – cui il Presidente Martinelli conferisce molta importanza – al fine di ridurre la povertà, migliorare il sistema della sanità, della sicurezza alimentare e della qualità della vita, a favorire il turismo culturale e lo sviluppo endogeno e sostenibile del Paese. Da segnalare che una volta ratificato l'Accordo in oggetto, il numero delle mensilità delle borse di studio concesse salirà da 12 a 36.
B) Analisi del quadro normativo nazionale.
Con la ratifica anche da parte italiana, entrerà in vigore l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica, firmato a Roma il 2 maggio 2007, e sostituirà l'Accordo culturale firmato a Panama il 20 maggio 1980, il quale non sarà più vigente.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Nell'ambito della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica lo scopo è quello di favorire una migliore conoscenza dei due Paesi, contribuendo alla creazione, allo sviluppo e all'organizzazione di ricerche, studi ed eventi tra enti di ricerca, biblioteche e musei dei due Paesi, all'apprendimento delle lingue nazionali, alla concessione di borse di studio, alla collaborazione in campo archeologico e nel settore della conservazione e alla salvaguardia del patrimonio culturale, sociale e ambientale.
Esso inoltre favorirebbe l'inserimento nell'ambito dei protocolli esecutivi di quegli aspetti connessi con lo scambio di conoscenze, di esperienze e di studi relativi all'impatto ambientale e alla biodiversità marina anche nell'ambito dei progetti preparatori per l'ampliamento del Canale e per il riassetto del centro storico e delle aree urbane adiacenti.
L'istituzione di una Commissione mista verificherà lo sviluppo della cooperazione bilaterale e l'elaborazione di programmi esecutivi atti ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo.
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.
Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali.
E) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.
Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali. La ratifica dell'Accordo favorirà invece una maggiore e migliore collaborazione a livello internazionale delle stesse regioni, autonomie locali ed enti pubblici e privati interessati, poiché le diverse iniziative perderanno il loro carattere frammentario e sporadico nel momento in cui verranno istituzionalizzate – sotto il coordinamento strategico dell'Amministrazione degli affari esteri – in programmi esecutivi che renderanno più efficaci e sinergici i diversi apporti, realizzando economie di scala, evitando di conseguenza inutili doppioni o iniziative estemporanee e poco efficienti.
F) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
Non emergono profili di incompatibilità e si confermano i princìpi già evidenziati nella lettera E).
G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
Con la ratifica anche da parte italiana, l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica, firmato a Roma il 2 maggio 2007, va a sostituire l'Accordo culturale firmato a Panama il 20 maggio 1980, per cui non è necessario ricorrere ad alcuna ulteriore rilegificazione o delegificazione in materia, né a strumenti di semplificazione normativa.
Al riguardo, si evidenzia il fatto che la ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica permette di procedere nei tempi brevi alla realizzazione del programma esecutivo nel quale potrebbero essere inseriti i progetti relativi ai settori che sono oggetto di un apposito accordo di cooperazione tecnologica e scientifica, che Panama ha fatto pervenire nel gennaio 2010. Ciò permetterebbe di rendere operativi in tempi brevi quei settori considerati prioritari che sono stati inseriti dalle autorità panamensi nella bozza dell'accordo in parola, senza dover avviare le procedure di concertazione, di firma e di ratifica di un apposito accordo di cooperazione tecnologica e scientifica.
H) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.
Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.
I) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.
A) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.
Gli accordi di cooperazione bilaterale internazionale nel settore culturale, scientifico e tecnologico che l'Italia può contrarre con i
Entrambe le Parti possono inoltre decidere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15, secondo paragrafo, di partecipare a programmi multiregionali e multilaterali, come ad esempio quelli previsti dall'Unione europea nel settore della cooperazione scientifica e tecnologica.
B) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica prevista dal presente Accordo né da quello anteriore.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
La ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica deriva dall'adempimento di obblighi internazionali. Come già segnalato, il nuovo Accordo semplicemente rimodula alcune parti di un precedente accordo già stipulato e oramai decaduto proprio perché si sono verificate nuove situazioni sia nell'ambito delle relazioni internazionali connesse con l'evoluzione politica, economica e sociale del continente latino-americano, sia perché entrambi i Paesi desiderano incrementare i legami reciproci al fine di presentarsi in modo più coeso nei contesti internazionali, sia perché ritengono che il rafforzamento e l'ampliamento della cooperazione interuniversitaria nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia e della formazione contribuirà ad un migliore scambio di conoscenze e a favorire lo sviluppo endogeno ed ecosostenibile nelle rispettive aree d'influenza.
D) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.
E) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Non si hanno notizie in merito a indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in detta materia. Anzi l'Accordo in oggetto prevede all'articolo 14 che le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.
F) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
Gli altri Stati membri dell'Unione europea hanno già ratificato accordi analoghi con Panama.
PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
L'Accordo si sostituisce al precedente notificato il 16 aprile 1984.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
La verifica è stata effettuata con esito positivo.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Il presente disegno di legge di ratifica abroga implicitamente l'Accordo firmato il 20 maggio 1980.
E) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.
F) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte.
G) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.
Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi, eccetto quelli riguardanti l'istituzione di una Commissione mista, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e scientifica e di redigere programmi esecutivi pluriennali.
H) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.
Non è stato necessario effettuare la verifica in questione trattandosi di accordo bilaterale internazionale.
SEZIONE 1 – Contesto e obiettivi.
A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.
La materia è attualmente disciplinata dall'Accordo culturale, firmato a Panama il 20 maggio 1980, notificato il 16 aprile 1984, la cui durata è indeterminata. Il presente Accordo decadrà alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo culturale e scientifico firmato a Roma il 2 maggio 2007.
B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.
L'Accordo attualmente in vigore, sottoscritto trent'anni fa, non corrisponde più alle mutate esigenze delle relazioni bilaterali che l'Italia detiene con la Repubblica di Panama, data la positiva e rapida evoluzione che sta conoscendo il Paese a livello politico, economico e culturale, in considerazione delle nuove tendenze che stanno emergendo nel contesto globale del XXI secolo miranti a favorire i rapporti multiregionali al fine di dare un'organica e definitiva soluzione alle problematiche riguardanti le carenze infrastrutturali dell'intera area centro-americana.
Il processo di globalizzazione in atto e la forte spinta provocata dall'innovazione scientifica hanno infatti determinato un grande cambiamento nel quadro geopolitico internazionale, che ha reso necessario un diverso approccio anche da parte dell'Italia nell'ambito delle relazioni internazionali.
Per contribuire a rafforzare e a consolidare nel tempo i legami di amicizia e per promuovere gli scambi commerciali e la sicurezza internazionale, occorre prestare un'attenzione crescente al dialogo interculturale e alla cooperazione scientifica e tecnologica, fattori oggigiorno determinanti per il progresso socio-economico delle aree interessate, dati gli enormi benefìci che si possono trarre dal trasferimento di saperi e di buone pratiche nei settori che vengono considerati prioritari per lo sviluppo di entrambi i Paesi.
Da qui è nata l'esigenza di adeguare l'intera materia alle esigenze odierne, ampliando la cooperazione esistente anche ai settori strategici e più tecnologicamente avanzati al fine di favorire uno sviluppo endogeno ed ecosostenibile delle aree interessate, con conseguenti ricadute positive anche dal punto di vista sociale e civile.
La Repubblica di Panama sta vivendo un importante momento storico caratterizzato dalle grandi riforme nel settore della sicurezza sociale e del sistema educativo e dalle opere di ampliamento del Canale, punto di raccordo interoceanico tra l'Atlantico e il Pacifico, che riduce i tempi di navigazione – che altrimenti sarebbero durati
A tali opere verranno affiancate anche una serie di lavori di riassetto dei centri urbani e delle aree circostanti, atti a salvaguardare l'ambiente, i beni culturali e la biodiversità. L'Italia è molto partecipe di questa esigenza anche per il fatto di essere consapevole che il mondo vede il nostro Paese come fonte della cultura, del sapere, dell'alta qualità della vita e della salvaguardia della salute.
Con l'applicazione del nuovo Accordo di cooperazione culturale e scientifica l'Italia potrà quindi svolgere un ruolo propulsore determinante non solo nello sviluppo endogeno di quel Paese ma anche nella tutela del patrimonio artistico e culturale, del turismo etico ed ecosostenibile e della riforma dell'istruzione, con particolare riguardo alla cooperazione interuniversitaria.
Tale collaborazione contribuirà, altresì, a incrementare azioni congiunte anche nei contesti decisionali internazionali per promuovere il benessere e la sicurezza di quelle aree, poiché cultura e conoscenza costituiscono i presupposti necessari per sviluppare il progresso morale e civile e diffondere la pace nel mondo.
C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.
L'Accordo risponde al legittimo desiderio della Repubblica panamense di rafforzare la collaborazione culturale, scientifica e tecnologica con l'Italia. Tale esigenza è particolarmente sentita nell'area centro-americana data la storica presenza italiana, molto qualificata dal punto di vista sociale, anche se non altrettanto numerosa come negli altri Paesi latinoamericani.
Tale cooperazione permette inoltre a entrambi i Paesi di aderire congiuntamente ai programmi banditi in favore dello sviluppo della formazione e dell'istruzione superiore, della ricerca e del dialogo interculturale, realizzando ove possibile un migliore coordinamento e una maggiore complementarietà fra i programmi realizzati dagli organismi sub regionali, multiregionali e multilaterali competenti.
L'Italia quale Paese fondatore dell'Unione europea sostiene peraltro il potenziamento dell'Accordo di Associazione tra Panama, l'Unione europea, e gli altri Stati del Centro America, che è anche una delle priorità dell'agenda politica del Presidente Martinelli. Tale Accordo permetterà infatti di impostare una politica coerente che contribuirà in maniera decisiva a superare le deficienze strutturali della regione dell'Istmo, a combattere la povertà, a favorire l'inclusione sociale e a consolidare il processo di pace e di democratizzazione dell'area centroamericana.
In ambito internazionale Panama è uno dei 51 Stati membri che hanno dato vita fin dal 1945 all'ONU. Nel biennio 2007-2008, Panama è stato membro non permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, con veste di rappresentante del Gruppo dei Paesi dell'America Latina
Da segnalare al riguardo è il recente cambiamento di posizione sul tema della riforma delle Nazioni Unite, avvicinandosi all'impostazione presentata dal nostro Governo.
Dal 1950, Panama è, altresì, membro dell'UNESCO, dove opera attivamente nell'ambito della Regione America Latina e Caraibi.
Panama è anche membro della Central American Educational and Cultural Coordination, (CECC), dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale (FMI). A livello regionale, Panama aderisce all'Organizzazione degli Stati Americani, del Parlamento Centro-americano (Parlacen) e alla Banca interamericana dello sviluppo.
Panama fa parte del Sistema di integrazione centro-americano (SICA) e mantiene rapporti quale Paese osservatore nell'ambito del Sistema di integrazione economica centro-americano (SIECA) dato che non ha ancora ratificato il Protocollo di Guatemala del 1992.
Esso appoggia la creazione dell'Area del libero commercio delle Americhe (ALCA), della quale aspira a ospitare il Segretariato permanente, creata per bilanciare l'influenza dell'ALBA in quell'area.
Da rilevare, infine, che Panama ha aderito recentemente anche alla CAN, alla CAF e ad ALADI e che ha presentato la richiesta di adesione a PETROCARIBE.
Grazie alle grandi opere infrastrutturali, secondo le ultime stime del FMI, Panama dovrebbe confermarsi alla testa delle classifiche dei Paesi latino-americani con il maggior tasso di sviluppo nel 2010 (5 per cento) e nel 2011 (6,3 per cento).
D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio, lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.
L'obiettivo generale è quello di migliorare le relazioni bilaterali tra i due Paesi; nello specifico, di creare le condizioni per rafforzare ed ampliare i rapporti di collaborazione nel settore della formazione e della ricerca, con ricadute positive anche nel settore economico attraverso la compartecipazione nelle imprese che operano a livello locale nel settore delle infrastrutture e dei servizi, e l'incremento degli scambi commerciali dato che l'Italia figura nel 2009 solo al 15o posto fra i Paesi fornitori, nonostante il trend favorevole sviluppatosi a partire dal 2006.
La ratifica dell'Accordo favorirebbe infatti l'inserimento nell'ambito dei protocolli esecutivi di quegli aspetti connessi con lo scambio di conoscenze, di esperienze e di studi relativi all'impatto ambientale e alla biosfera nell'ambito dei progetti preparatori per l'ampliamento del Canale, per il riassetto urbano, per la ristrutturazione delle aree portuali e del centro storico.
In tale ambito potrebbe essere inserito anche il progetto di un accordo di cooperazione tecnologica e scientifica che Panama ha fatto
E) Indicazione delle categorie dei soggetti pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.
Le Parti contraenti sono l'Italia e Panama con esclusione di qualsiasi altro soggetto di diritto internazionale. Nell'ambito di ciascuno Stato sono da considerarsi destinatari passivi dell'Accordo in questione le rispettive amministrazioni centrali e periferiche, regionali e locali, le università, le istituzioni culturali e scolastiche, i musei, le biblioteche, nonché funzionari pubblici e privati, che operano attivamente nei settori culturale, scientifico e tecnologico.
Sono da considerarsi soggetti attivi gli studenti, i docenti, i ricercatori, gli artisti e i cultori della materia, i quali possono beneficiare e usufruire di borse di studio e di ricerca per lo svolgimento dei programmi da realizzare, concordati congiuntamente dai due Paesi nell'ambito della Commissione mista istituita dall'Accordo da ratificare.
SEZIONE 2 – Procedure di consultazione.
La negoziazione è avvenuta coinvolgendo i due Governi per il tramite delle rispettive rappresentanze diplomatiche e dei responsabili delle amministrazioni centrali e periferiche coinvolte nelle consultazioni.
Da tali consultazioni è scaturito l'Accordo oggetto del presente disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.
SEZIONE 3 – Valutazione dell'opzione di non intervento (“opzione zero”).
L'opzione di non intervento impedirebbe di adempiere all'obbligazione assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo.
SEZIONE 4 – Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.
Non esistono opzioni alternative all'autorizzazione parlamentare alla ratifica, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.
SEZIONE 5 – Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.
A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.
Il metodo di analisi è consistito nella valutazione del rapporto tra costi e benefìci e dei notevoli vantaggi politici ed economici che possono derivare a entrambi i Paesi dalla ratifica di tale Accordo, sulla base delle motivazioni già indicate nelle precedenti sezioni.
B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.
Dall'opzione prescelta non derivano svantaggi. Verranno, anzi, sensibilmente migliorati i rapporti bilaterali con la controparte e se ne trarranno benefìci certi in termini di maggiore sviluppo e sicurezza per le problematiche afferenti l'area.
C) Indicazioni degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.
Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.
D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate.
Non si è proceduto a detta comparazione in quanto trattasi di provvedimento di autorizzazione alla ratifica di un accordo bilaterale internazionale.
E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.
Dal provvedimento non derivano effetti impeditivi in quanto le attività di esecuzione dell'Accordo verranno svolte dal Ministero degli affari esteri e delle altre amministrazioni statali e dagli altri organismi pubblici e privati già esistenti e operativi.
SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento del mercato e della competitività.
L'intervento regolatorio amplierà l'offerta culturale sul mercato con sicuri effetti positivi sulla qualità della stessa, nonché sulla competitività delle istituzioni coinvolte.
SEZIONE 7 – Modalità attuative dell'intervento regolatorio.
A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.
Il Ministero degli affari esteri in quanto responsabile per legge a livello statale della firma degli accordi bilaterali internazionali, dell'attuazione della politica estera e degli impegni ivi derivanti.
B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.
Saranno individuate dalle autorità competenti a dare attuazione all'Accordo, oltre alla normale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale prevista per legge.
C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.
Il Ministero degli affari esteri, con l'ausilio delle altre amministrazioni statali competenti per i settori coinvolti nella Commissione mista che verrà istituita appositamente per il controllo e il monitoraggio delle attività connesse. A tale fine è previsto un ulteriore onere a carico del bilancio dello Stato, della cui definizione e copertura si dà conto nell'allegata relazione tecnica-finanziaria.
D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento politico della prevista regolamentazione e aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a VIR.
Il Ministero degli affari esteri, con la collaborazione delle altre amministrazioni statali coinvolte, curerà a cadenza biennale la redazione della VIR, in cui verranno presi in considerazione l'andamento dei rapporti bilaterali e i benefìci in ambito di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica derivanti dall'applicazione dell'Accordo.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 331.200 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e di euro 335.840 annui a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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