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PDL 4025

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4025



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

POLI, CESA, GALLETTI, DE POLI, ANNA TERESA FORMISANO, RUGGERI

Agevolazione tributaria per favorire l'avvio di attività autoimprenditoriali da parte dei lavoratori in mobilità

Presentata il 24 gennaio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — In questi ultimi anni, soprattutto in funzione anti-crisi, sono state emanate diverse norme finalizzate a favorire l'autoimprenditorialità e a incentivare i lavoratori licenziati e con diritto a trattamenti previdenziali (ammortizzatori sociali) a intraprendere attività imprenditoriali autonome.
      L'articolo 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991 riconosce al lavoratore che ne faccia richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti la possibilità di richiedere, in una determinata misura, la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità che gli spetterebbe.
      L'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, come modificato dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220, per gli anni 2009, 2010 e 2011, consente ai lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla citata legge n. 223 del 1991, che intendano intraprendere un'attività di lavoro autonomo, avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa, ovvero associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti, di ottenere «un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate». La proposta di legge prevede, al fine
 

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di incentivare simili iniziative, una riduzione dell'imponibile del trattamento di fine rapporto, per una misura pari a una «percentuale secca» del 10 per cento per importi fino a 30.000 euro.
      Con tale misura si intende dare maggiore risalto alla possibilità di effettuare investimenti produttivi, prediligendo la produzione di ulteriore reddito, piuttosto che favorire l'accumulo dell'indennità di disoccupazione, che nel momento di attuale crisi provocherebbe un utilizzo delle risorse temporaneo ma non foriero di reddito per il futuro.
      Inoltre la misura pare più congrua rispetto a quella, già proposta, di detassare i salari di produttività.
      Ricordiamo che in relazione alla detassazione originariamente prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto rientranti tra le somme detassate (al 10 per cento) tutte le somme erogate «in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa», incluso dunque lo straordinario forfetizzato e il superminimo e ora, con la legge di stabilità 2011, legge n. 220 del 2010, anche «le prestazioni di lavoro straordinario a condizione che le stesse siano riconducibili a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa».
      Riteniamo condivisibile la scelta di lasciare ai lavoratori più soldi in busta paga, ma riteniamo non rappresenti una valida risposta all'attuale momento di crisi, visto che dirotta risorse dalle imprese più produttive (è ovvio che premi di produttività e straordinari sono erogati solo in imprese non toccate dalla crisi) sottraendo risorse alle imprese che si trovano in situazioni di difficoltà (e verso i lavoratori di tali imprese, che hanno sofferto di più).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per i soggetti indicati dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dall'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fine di incentivare iniziative volte a favorire l'autoimprenditorialità è prevista una riduzione dell'imponibile del trattamento di fine rapporto, nella misura del 10 per cento per importi fino a 30.000 euro.

Art. 2.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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