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PDL 41 ed abb.-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 41-320-321-605-2007-2115-2932-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 41, d'iniziativa dei deputati

BRUGGER, ZELLER

Disposizioni in favore dei territori di montagna

Presentata il 29 aprile 2008

n. 320, d'iniziativa dei deputati

QUARTIANI, BOCCI, BRAGA, BRANDOLINI, BUCCHINO, BURTONE, CALEARO CIMAN, CAPODICASA, ENZO CARRA, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, DE BIASI, EVANGELISTI, FADDA, GIANNI FARINA, FEDI, FERRARI, GIACHETTI, GIOVANELLI, LARATTA, LENZI, LUSETTI, MARIANI, MARTELLA, MIGLIOLI, MISIANI, MOTTA, NARDUCCI, OLIVERIO, PELUFFO, RAZZI, RIGONI, SAMPERI, SERVODIO, TIDEI, VANNUCCI, VILLECCO CALIPARI, ZUCCHI

Disposizioni per l'utilizzazione dei terreni di montagna abbandonati

Presentata il 29 aprile 2008

NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 9 febbraio 2011, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 41, 320, 321, 605, 2007, 2115 e 2932. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

 

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n. 321, d'iniziativa dei deputati

QUARTIANI, FRONER, BENAMATI, BOCCI, BRAGA, BRANDOLINI, BRESSA, BUCCHINO, CALGARO, CAPODICASA, ENZO CARRA, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CECCUZZI, CODURELLI, DE BIASI, DE PASQUALE, ESPOSITO, FADDA, GIANNI FARINA, FARINONE, FERRARI, GRASSI, LARATTA, LOVELLI, LUSETTI, MARIANI, MARTELLA, MIGLIAVACCA, MIGLIOLI, MISIANI, MOTTA, NARDUCCI, OLIVERIO, PELUFFO, RAZZI, RIGONI, SAMPERI, SANGA, SCHIRRU, SERENI, SERVODIO, TEMPESTINI, FEDERICO TESTA, TIDEI, VANNUCCI, VELO, VILLECCO CALIPARI, ZUCCHI, ZUNINO

Legge per la montagna

Presentata il 29 aprile 2008

n. 605, d'iniziativa dei deputati

CAPARINI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, CALLEGARI, CONSIGLIO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FORCOLIN, GIDONI, GRIMOLDI, LANZARIN, LAURA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, PINI, POLLEDRI, REGUZZONI, RIVOLTA, STUCCHI, TOGNI, VANALLI

Disposizioni in favore dei territori montani e delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi sulla montagna

Presentata il 30 aprile 2008
 

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n. 2007, d'iniziativa dei deputati

QUARTIANI, FRONER, VOLONTÈ, SERENI, BRESSA, VANNUCCI, VENTURA, BENAMATI, BERRETTA, BINDI, BINETTI, BOCCI, BOCCIA, BRANDOLINI, BUCCHINO, BURTONE, CALGARO, CARDINALE, CARELLA, ENZO CARRA, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CECCUZZI, CENNI, CODURELLI, CONCIA, CORSINI, DAL MORO, DE PASQUALE, FADDA, GIANNI FARINA, FARINONE, FEDI, FERRARI, FIANO, FOGLIARDI, FONTANELLI, GHIZZONI, GIACHETTI, GIOVANELLI, GNECCHI, GRASSI, LARATTA, LOVELLI, LUSETTI, MARGIOTTA, MARIANI, MARTELLA, META, MIGLIOLI, MISIANI, MOGHERINI REBESANI, MOSCA, MOTTA, NACCARATO, NARDUCCI, OLIVERIO, PEDOTO, MARIO PEPE (PD), POMPILI, REALACCI, RIGONI, ROSSA, SBROLLINI, SCHIRRU, SPOSETTI, STRIZZOLO, TEMPESTINI, TRAPPOLINO, ZAMPA, ZUCCHI

Disposizioni in favore dei territori di montagna

Presentata l'11 dicembre 2008

n. 2115, d'iniziativa dei deputati

BARBIERI, CARLUCCI

Legge sulla montagna e delega al Governo per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia

Presentata il 28 gennaio 2009

n. 2932, d'iniziativa del

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Disposizioni e misure per lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dei territori di montagna

Presentata il 12 novembre 2009

(Relatore: SIMONETTI)
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            evidenziato che, all'articolo 2, comma 1, la definizione dei criteri per l'individuazione dei comuni da considerare montani viene rimessa ad un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'interno, mentre all'individuazione dei progetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 si provvede con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

            evidenziata pertanto l'opportunità di prevede che il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 sia adottato dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno;

            tenuto conto che l'articolo 2 fissa criteri altimetrici per il riconoscimento dei comuni montani prevedendo, al contempo, che la definizione dei criteri per l'individuazione di comuni montani sia rimessa ad un decreto ministeriale, adottato d'intesa con la Conferenza unificata;

            richiamata, al riguardo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2010, che ha evidenziato che un criterio altimetrico rigido, ai fini dei trasferimenti erariali, esula dai limiti della competenza statale e viola l'articolo 117 della Costituzione;

            rilevato che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 ai fini dell'individuazione come comune montano è richiesta, oltre ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 2, anche la presenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree e alla limitata accessibilità dei territori montani;

            segnalata quindi l'opportunità di fare più propriamente riferimento, agli articoli 2 e 3, nella rubrica e nel testo, ai «comuni montani svantaggiati», anziché, in via generale, ai «comuni montani»;

            rilevata l'esigenza, all'articolo 4, comma 1, di tenere conto di quanto previsto all'articolo 21 del disegno di legge atto Camera n.3118 (atto Senato n.2259) recentemente approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente all'esame del Senato, recante «Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative», in cui – con riguardo ai piccoli comuni – si introduce un nuovo comma 7-ter all'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, prevedendo che «i lavori di importo complessivo fino a 1.000.000 di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a

 

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cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6»;

            evidenziato che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 2, che reca «nel rispetto delle competenze stabilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione» potrebbe essere soppressa considerato che, all'articolo 12, si prevede una norma di carattere generale per la salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

            ricordato che l'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, definisce «Settori rilevanti» i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a cinque e che la lettera c-bis) del suddetto comma 1 definisce «Settori ammessi»: 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali;

            evidenziato pertanto che le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le filodrammatiche, le associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, previste dall'articolo 5, comma 1, del testo in esame non appaiono ricomprese tra i settori ammessi che possono essere scelti, dalla fondazione, ogni tre anni;

            segnalata quindi l'opportunità di adeguare quanto stabilito dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, riguardante le fondazioni bancarie, rispetto alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1;

            all'articolo 7, il riferimento ai «territori montani» appare eccessivamente indeterminato, risultando più opportuno fare riferimento ai «comuni montani», come avviene nel resto del testo; la medesima considerazione vale per il titolo del provvedimento;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 2, commi 3 e 4, nella parte in cui si fissano per legge criteri altimetrici per il riconoscimento dei comuni montani, è necessario tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27 del 2010, che ha evidenziato che un criterio altimetrico rigido, ai fini dei trasferimenti erariali, esula dai limiti della competenza statale e viola l'articolo 117 della Costituzione;

 

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            2) sia previsto che il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 sia adottato di concerto anche con il Ministro dell'interno, analogamente a quanto stabilito per il decreto di cui all'articolo 2, comma 1;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) alla luce del requisito stabilito dal comma 5 dell'articolo 2, si segnala l'opportunità di fare più propriamente riferimento, agli articoli 2 e 3, nella rubrica e nel testo, ai «comuni montani svantaggiati», anziché, in via generale, ai «comuni montani»;

            b) si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 4, tenuto conto di quanto già previsto all'articolo 21 del disegno di legge atto Camera n. 3118 (atto Senato n. 2259), collegato alla manovra di finanza pubblica, in cui è prevista una disposizione analoga, seppure con una diversa soglia – con riguardo ai piccoli comuni – considerato che i comuni montani, nella grande maggioranza, sono piccoli comuni;

            c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 2, che reca «nel rispetto delle competenze stabilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione» considerato che, all'articolo 12, si prevede una norma di carattere generale per la salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

            d) all'articolo 5, si segnala l'opportunità di adeguare quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, riguardante i «settori ammessi» ed i «settori rilevanti» per le fondazioni bancarie, rispetto alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1;

            e) all'articolo 7 e nel titolo del provvedimento, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: «territori montani» con le seguenti: «comuni montani».

(Parere espresso il 14 luglio 2010)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            preso atto della richiesta di riesame formulata dal Presidente della V Commissione Bilancio, con lettera del 30 settembre 2010, con riguardo al testo unificato in titolo;

            tenuto conto che l'articolo 2 fissa criteri altimetrici per il riconoscimento dei comuni montani prevedendo, al contempo, che la definizione dei criteri per l'individuazione di comuni montani – ai soli fini della presente legge – sia rimessa ad un decreto ministeriale, adottato d'intesa con la Conferenza unificata;

            ricordato che la Corte Costituzionale (sentenza n. 27 del 2010) ha rilevato che la previsione di un criterio altimetrico rigido come strumento per attuare la riduzione dei trasferimenti erariali diretti alle comunità montane esorbita dai limiti della competenza statale e viola l'articolo 117 della Costituzione;

 

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            preso peraltro atto che il testo unificato provvede ad individuare la platea degli enti territoriali beneficiari dei finanziamenti destinati a progetti per lo sviluppo dei comuni montani e che l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione consente allo Stato di destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere, in particolare, lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali;

            ricordato che la Corte Costituzionale (sentenze n. 451 del 2006 e n. 16 del 2004) ha definito gli «interventi speciali» cui fa riferimento l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione quali interventi che, essendo aggiuntivi rispetto al finanziamento delle funzioni spettanti ai comuni o agli altri enti locali, devono riferirsi alle finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella stessa norma costituzionale (promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale; rimuovere gli squilibri economici e sociali; favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona), o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, nonché debbono essere indirizzati a determinati comuni, province, città metropolitane e regioni;

            rilevato altresì che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 ai fini dell'individuazione come comune montano è richiesta, oltre ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 2, anche la presenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree e alla limitata accessibilità dei territori montani;

            segnalata quindi la necessità, al fine di ricondurre in maniera inequivocabile le finalità del testo unificato nell'ambito dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, di fare più esplicito riferimento, agli articoli 2 e 3, nella rubrica e nel testo, ai «comuni montani svantaggiati», anziché, in via generale, ai «comuni montani»;

            ricordato al contempo che la Corte Costituzionale, nelle sentenze testé richiamate, ha evidenziato altresì l'esigenza che le norme in questione non escludano le regioni dall'esercizio di qualsiasi compito di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio, esigenza che sorge qualora la peculiare misura disposta ai sensi del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione coinvolga effettivamente ambiti di competenza regionale;

            tenuto quindi conto che il decreto previsto all'articolo 2 per la definizione dei criteri per l'individuazione di comuni montani sia adottato d'intesa con la Conferenza unificata;

            rilevato, peraltro, che all'articolo 3 si stabilisce che all'individuazione dei progetti di sviluppo socio-economico, che debbono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata;

 

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            segnalata quindi la necessità che, al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze testè richiamate ed in analogia con quanto stabilito all'articolo 2 del testo unificato, all'individuazione dei progetti di cui all'articolo 3 si provveda «d'intesa» con la Conferenza unificata;

            evidenziata l'esigenza, all'articolo 4, comma 1, di tenere conto di quanto previsto all'articolo 21 del disegno di legge atto Camera n. 3118 (atto Senato n. 2259) recentemente approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente all'esame del Senato, recante «Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative», in cui – con riguardo ai piccoli comuni – si introduce un nuovo comma 7-ter all'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, prevedendo che «i lavori di importo complessivo fino a 1.000.000 di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6»;

            evidenziato che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 2, che reca «nel rispetto delle competenze stabilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione» potrebbe essere soppressa considerato che, all'articolo 12, si prevede una norma di carattere generale per la salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

            ricordato che l'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, definisce «Settori rilevanti» i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a cinque e che la lettera c-bis) del suddetto comma 1 definisce «Settori ammessi»: 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali;

            evidenziato pertanto che le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le filodrammatiche, le associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, previste dall'articolo 5, comma 1, del testo in esame non appaiono ricomprese tra i settori ammessi che possono essere scelti, dalla fondazione, ogni tre anni;

            segnalata quindi l'opportunità di adeguare quanto stabilito dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, riguardante le fondazioni bancarie, rispetto alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1;

 

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            all'articolo 7, il riferimento ai «territori montani» appare eccessivamente indeterminato, risultando più opportuno fare riferimento ai «comuni montani», come avviene nel resto del testo; la medesima considerazione vale per il titolo del provvedimento;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) sia previsto che il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 sia adottato di concerto anche con il Ministro dell'interno, analogamente a quanto stabilito per il decreto di cui all'articolo 2, comma 1;

            2) all'articolo 2, commi 3 e 4, nella parte in cui si fissano per legge criteri altimetrici per il riconoscimento dei comuni montani, si tenga conto di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27 del 2010, con riguardo ai criteri altimetrici, e nelle sentenze n. 451 del 2006 e n. 16 del 2004, facendo più esplicito riferimento, nel testo e nella rubrica degli articoli 2 e 3 – al fine di ricondurre in maniera inequivocabile le finalità del testo unificato nell'ambito dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione – ai «comuni montani svantaggiati», anziché, in via generale, ai «comuni montani»; al contempo, al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze richiamate in premessa ed in analogia con quanto stabilito all'articolo 2 del testo unificato, è necessario stabilire che all'individuazione dei progetti di cui all'articolo 3 si provvede «d'intesa» con la Conferenza unificata;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 4, tenuto conto di quanto già previsto all'articolo 21 del disegno di legge atto Camera n. 3118 (atto Senato n. 2259), collegato alla manovra di finanza pubblica, in cui è prevista una disposizione analoga, seppure con una diversa soglia – con riguardo ai piccoli comuni – considerato che i comuni montani, nella grande maggioranza, sono piccoli comuni;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 2, che reca «nel rispetto delle competenze stabilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione» considerato che, all'articolo 12, si prevede una norma di carattere generale per la salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

            c) all'articolo 5, si segnala l'opportunità di adeguare quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, riguardante i «settori ammessi» ed i «settori rilevanti» per le fondazioni bancarie, rispetto alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1;

 

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            d) all'articolo 7 e nel titolo del provvedimento, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: «territori montani» con le seguenti: «comuni montani».

(Parere espresso il 5 ottobre 2010)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 41 e abbinate;

            richiamati i pareri espressi sul precedente testo il 14 luglio 2010 e, a seguito della richiesta di riesame formulata dal Presidente della Commissione di merito, il 5 ottobre 2010;

            preso atto che la Commissione di merito ha recepito tutte le condizioni poste nel parere espresso il 5 ottobre scorso;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 1o dicembre 2010)


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

                esaminato il testo unificato in oggetto,

                rilevato che:

            a) l'articolo 8 detta una disposizione relativa alle controversie scaturenti dalla compravendita di beni gravati da usi civici;

            b) la predetta disposizione si riferisce non a tutti gli usi civici sul territorio nazionale, ma solo a quelli presenti nei comuni montani;

            c) in caso di alienazione di un immobile gravato da oneri non apparenti che ne diminuiscano il libero godimento e non siano stati dichiarati nel contratto, le relative controversie sono definite in via generale applicando la disciplina civilistica in tema di responsabilità contrattuale e di contratto di compravendita, con particolare riferimento all'articolo 1489 del codice civile;

            d) in relazione alla citata fattispecie, la generale disciplina civilistica, integrata da una consolidata giurisprudenza, prevede in modo completo ed esaustivo le azioni esperibili, i presupposti della responsabilità del venditore, la ripartizione dell'onere della prova, i

 

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criteri per la liquidazione del danno effettivamente subito dall'acquirente e per determinare l'entità dell'eventuale riduzione del prezzo della compravendita;

            e) tali considerazioni inducono a ritenere che Commissione di merito debba verificare se la disposizione in questione non sia superflua e se non contenga una disciplina disarmonica rispetto alle norme civilistiche applicabili in via generale alla fattispecie di compravendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 8.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge n. 41, n. 320, n. 321, n. 605, n. 2007, n. 2115, n. 2932, recante «Disposizioni in favore dei territori di montagna», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            condivisa l'esigenza di introdurre norme di sostegno in favore delle popolazioni che abitano nelle aree di montagna, in considerazione dell'interesse generale ad evitare lo spopolamento delle predette aree, nonché al fine di preservare le specificità culturali, ambientali ed economiche di una parte significativa del territorio nazionale, prevedendo in tale prospettiva specifiche agevolazioni fiscali in favore di quanti trasferiscano la residenza nei comuni di montagna, nonché di coloro i quali avviino in tali zone attività imprenditoriali, con particolare riferimento ai piccoli esercizi commerciali,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) con riferimento al comma 2 dell'articolo 5, il quale riconosce alle associazioni bandistiche, agli sci club riconosciuti dalla Federazione

 

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italiana sport invernali, ai cori amatoriali, alle associazioni filodrammatiche, alle associazioni di musica e di danza popolare legalmente riconosciute operanti senza fini di lucro nei territori montani, il regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991, provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione, la quale sembra superflua, atteso che i predetti soggetti, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, già usufruiscono del regime agevolato previsto dalla citata legge n. 398 del 1991; in caso contrario, verifichi la Commissione di merito se l'estensione del predetto regime tributario agevolato possa determinare apprezzabili perdite di gettito, individuando in tal caso un'idonea modalità di copertura;

            2) con riferimento al comma 3 dell'articolo 9, il quale stabilisce che gli immobili del demanio statale, di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero della difesa, in uso come rifugi di montagna, non possono costituire oggetto delle operazioni di dismissione e di cartolarizzazione, e che essi possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro, provveda la Commissione di merito a coordinare tale previsione con il processo di devoluzione dei beni del Demanio dello Stato agli enti territoriali (cosiddetto «federalismo demaniale»), disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo n. 85 del 2010, recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nonché a specificare che essa non si applica agli immobili i quali, nel quadro di operazioni di cartolarizzazione, siano già stati conferiti alla società veicolo a garanzia dei titoli emessi, né agli immobili per i quali le procedure di dismissione si siano già concluse;

            3) ancora con riferimento al comma 3 dell'articolo 9, provveda la Commissione di merito a modificarne la formulazione, laddove si fa impropriamente riferimento ad immobili del demanio statale «di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero della difesa»;

            4) con riferimento all'articolo 11, il quale reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1992, volta a chiarire che non si considerano fabbricati, e non sono dunque assoggettati all'ICI, le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, provveda la Commissione di merito a riformulare la disposizione come novella all'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento ai commi 3 e 4 all'articolo 2, i quali fissano limiti altimetrici per la qualificazione come montani dei comuni, valuti la Commissione di merito se l'introduzione di un criterio altimetrico rigido non risulti in contrasto con la giurisprudenza

 

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costituzionale in materia, la quale ha sancito recentemente che tale previsione esula dalle competenze del legislatore statale in materia;

            b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 4, il quale stabilisce che i comuni montani possono, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, finanziare una quota non superiore al settanta per cento dell'importo complessivo di opere a carattere complesso e infrastrutturale con emissione di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire più dettagliatamente la natura, la struttura e la disciplina delle predette obbligazioni, per le quali si prevede soltanto l'applicazione, «in quanto compatibili», delle norme del codice civile, escludendo esplicitamente il ricorso a strumenti finanziari derivati, o comunque a struttura complessa, e chiarendo che l'autorizzazione del Ministro dell'economia deve essere richiesta per ogni singola emissione di titoli di debito, al fine di escludere ogni rischio per gli equilibri finanziari di comuni, quelli montani, generalmente di piccole dimensioni, che non dispongono solitamente delle professionalità necessarie a gestire in sicurezza l'emissione di strumenti finanziari complessi;

            c) con riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, la quale stabilisce l'obbligo, per le fondazioni bancarie, di prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di istituire centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività, valuti la Commissione di merito se tale obbligo non contrasti con la natura giuridica privata, e con la conseguente autonomia gestionale, riconosciuta a tali enti dalla giurisprudenza costituzionale, anche in considerazione del fatto che esso risulta esteso anche alle fondazioni bancarie aventi natura associativa;

            d) con riferimento all'articolo 8, il quale prevede che, nei comuni montani, le controversie relative a compravendite di beni gravati da diritti di uso civico risultanti successivamente al perfezionamento dell'atto, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire maggiormente il senso della previsione, specificando che essa intende introdurre un criterio di definizione delle controversie relative alle cessioni di beni immobili per i quali è emerso, successivamente alla cessione, che risultavano gravati da usi civici;

            e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre, individuando a tal fine un'idonea modalità di copertura, specifiche agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che trasferiscano la residenza nei comuni di montagna, contestualmente obbligandosi a mantenerla

 

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per alcuni anni, nonché in favore di coloro i quali avviino in tali zone attività imprenditoriali, con particolare riferimento ai piccoli esercizi commerciali, prevedendo in tale ultimo caso un regime forfetario ai fini delle imposte sui redditi;

            f) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il finanziamento di interventi infrastrutturale atti a migliorare il sistema viario e a consentire, in tal modo, una più agevole accessibilità ai comuni di montagna.

(Parere espresso il 21 luglio 2010)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato, trasmesso dalla Commissione Bilancio, delle proposte di legge n. 41 ed abbinate, recante disposizioni in favore dei territori di montagna;

            preso atto di come la Commissione di merito abbia recepito molte delle condizioni ed osservazioni formulate dalla Commissione Finanze nel parere espresso sulla precedente versione del testo unificato,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 2, il quale disciplina l'individuazione dei comuni montani svantaggiati, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 del provvedimento, valuti la Commissione di merito se sia opportuno introdurre un'ulteriore categoria di comune montano, ai soli fini della ripartizione del Fondo nazionale integrativo istituito dall'articolo 3;

            b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 4, il quale stabilisce che i comuni montani possono, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, finanziare una quota non superiore al settanta per cento dell'importo complessivo di opere a carattere complesso e infrastrutturale con emissione di specifiche obbligazioni appositamente finalizzatesi, si ribadisce l'opportunità, già evidenziata dall'osservazione di cui alla lettera b) del parere precedentemente approvato dalla Commissione Finanze, di definire più dettagliatamente la natura, la struttura e la disciplina delle predette obbligazioni, per le quali si prevede soltanto l'applicazione, «in quanto compatibili», delle norme del codice civile, escludendo esplicitamente il ricorso a strumenti finanziari derivati, o comunque a struttura complessa, nonché chiarendo che l'autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze deve essere richiesta per ogni singola emissione di titoli di debito, al fine di escludere ogni rischio per gli equilibri finanziari di comuni, quelli montani, generalmente di piccole dimensioni, i quali non dispongono solitamente delle professionalità necessarie a gestire in sicurezza l'emissione di strumenti finanziari complessi;

 

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            c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 5, il quale riconosce, agli sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali e alle sezioni del Club Alpino Italiano, il regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991, si ribadisce l'opportunità, già segnalata nel precedente parere approvato dalla Commissione, di sopprimere la previsione, la quale appare superflua, atteso che i predetti soggetti, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, già usufruiscono del regime agevolato previsto dalla citata legge n. 398 del 1991;

            d) con riferimento al comma 1 dell'articolo 9, il quale provvede alla qualificazione giuridica dei rifugi di montagna categoria nella quale sono comprese le strutture ricettive custodite da «soggetti qualificati», ubicate in zone disagiate o isolate di montagna, idonee a fornire ricovero e ristoro, nonché soccorso a sportivi e a escursionisti, si segnala l'opportunità di specificare maggiormente la nozione di «soggetti qualificati», ovvero di indicare le modalità attraverso cui individuare i predetti soggetti;

            e) con riferimento al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 9, il quale prevede che gli immobili di proprietà statale, in uso come rifugi di montagna, possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere condizioni agevolative per la locazione dei rifugi in favore di talune specifiche categorie, quali ad esempio i conduttori inferiori ad una determinata età anagrafica;

            f) si ribadisce l'esigenza, già evidenziata nella lettera e) delle osservazioni contenute nel parere approvato dalla Commissione Finanze sulla precedente versione del testo unificato, di introdurre specifiche agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che trasferiscano la residenza nei comuni di montagna, contestualmente obbligandosi a mantenerla per alcuni anni, ed in favore di coloro i quali avviino in tali zone attività imprenditoriali, con particolare riferimento ai piccoli esercizi commerciali, prevedendo in tale ultimo caso un regime forfetario ai fini delle imposte sui redditi.

(Parere espresso il 18 gennaio 2011)


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 41 e abbinate, recante «Disposizioni in favore dei territori di montagna», come risultante dagli emendamenti approvati dalla V Commissione nella seduta del 7 luglio 2010;

 

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            considerato che i criteri indicati nell'articolo 2 in ordine all'individuazione dei comuni di montagna sembrano ampliare eccessivamente l'ambito oggettivo del provvedimento con il rischio che la Commissione europea, alla quale deve essere comunicato il provvedimento, neghi la prescritta autorizzazione ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

            rilevato che l'articolo 4, estende, per i comuni montani, le possibilità di affidare lavori pubblici con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, permettendo tale procedura negoziata, con invito rivolto a tre soggetti, per tutti i lavori di importo fino a 1,5 milioni di euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

            preso atto che il disegno di legge atto Senato n.1208 recante delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali, come approvato dalla Camera dei deputati, prevede un'analoga disposizione per i piccoli comuni, fino a 5.000 abitanti, per lavori di importo fino a 1 milione di euro;

            ritenuto opportuno garantire, da un lato, l'uniformità delle procedure per la scelta degli operatori economici e, dall'altro, assicurare un numero di imprese da consultare almeno pari a quello attualmente previsto dal codice per l'affidamento con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, di lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            sia sostituito l'articolo 4, comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente: “7-ter. Per i comuni montani, il limite superiore di importo previsto dal comma 7-bis è pari a un milione di euro”».

(Parere espresso il 14 luglio 2010)

        La VIII Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 41 e abbinate, recante «Disposizioni in favore dei territori di montagna»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 9 febbraio 2011)

 

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PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge, recante disposizioni in favore dei territori di montagna (n. 41 Brugger e abbinate), relativamente alle parti di propria competenza,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 41 e abbinate, recante «Disposizioni in favore dei territori di montagna» così come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            rilevato che le finalità della proposta di legge in esame sono la salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei territori di montagna allo scopo di evitarne lo spopolamento;

            rilevato altresì che il testo unificato proposto rappresenta un'apprezzabile iniziativa legislativa volta a incentivare un diverso modello di sviluppo economico basato su una più corretta distribuzione della popolazione sul territorio nazionale e la residenzialità nei territori con minore tensione demografica;

            considerato infine che il testo unificato in esame costituisce il frutto di un intenso lavoro cui hanno contribuito tutti i gruppi parlamentari,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 14 luglio 2010)

        La X Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 41 e abbinate, recante «Disposizioni in favore dei territori di montagna»

 

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come risultante dagli emendamenti e articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione di merito,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 2 dicembre 2010)


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 41 e abbinate, recante «Disposizioni in favore dei territori di montagna»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

         La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 41 Brugger e abbinate, recante «Disposizioni in favore dei territori di montagna», quale risultante dagli emendamenti approvati,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 5, le parole «far fronte ad interventi nei territori montani» siano sostituite con le seguenti: «per realizzare interventi».

(Parere espresso il 20 luglio 2010)

         La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 41 Brugger e abbinate, recante «Disposizioni

 

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in favore dei territori di montagna», quale risultante dagli emendamenti approvati,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 30 novembre 2010)


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 41 ed abbinate, elaborato dalla V Commissione e recante disposizioni in favore dei territori di montagna;

            sottolineato preliminarmente che il testo unificato non appare coerente, in via generale, con i principi di sussidiarietà e di prossimità, che dovrebbero guidare anche le scelte del legislatore nazionale;

            rilevato altresì che il provvedimento deve essere formulato in modo da risultare preventivamente compatibile sia con la disciplina europea relativa agli aiuti di Stato sia con gli aiuti già previsti dalle regioni, che spesso operano in regime di «de minimis», non risultando sostanzialmente sufficiente prevedere che l'attuazione delle misure in esso contenute è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            si valuti l'opportunità che la promozione di azioni volte al riconoscimento delle specificità dei territori montani in sede di Unione europea sia realisticamente riferita all'ambito delle «aree svantaggiate», stante la consolidata posizione europea;

        e con le seguenti condizioni:

            1) con riferimento alle tipologie dei progetti finanziabili, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), si faccia riferimento anche alle finalità di salvaguardia del «prato pascolo», che contribuisce alla difesa geologica e paesaggistica del territorio montano, e di sviluppo del sistema agrituristico;

            2) con riferimento alle tipologie dei progetti finanziabili, di cui all'articolo 3, comma 3, sia riformulata la lettera f), nel senso di fare riferimento alle politiche di valorizzazione della «filiera forestale»

 

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nonché di valorizzazione delle biomasse a fini energetici, che contribuiscono a creare un sistema di ruralità integrato al mantenimento dell'ambiente;

            3) tra le priorità nell'assegnazione dei finanziamenti indicate all'articolo 3, comma 4, siano introdotti anche i progetti relativi all'agricoltura, di cui alla lettera d) del comma 3;

            4) l'articolo 7 sia riformulato, in quanto risulta inapplicabile poiché non specifica gli elementi essenziali del sistema di certificazione di ecocompatibilità del legno e dei prodotti derivati, ovvero se il sistema sia attivato su basi di volontarietà, quale sia o come sia individuato il soggetto certificatore, quale sia il soggetto deputato ai necessari controlli, come si concili il sistema medesimo con gli strumenti di certificazione forestale già previsti e attivati.

(Parere espresso il 14 settembre 2010)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 41 ed abbinate, elaborato dalla V Commissione e recante disposizioni in favore dei territori di montagna,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            sia assicurata la compatibilità dei progetti di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 3, comma 3, con gli analoghi progetti di competenza delle comunità montane.

(Parere espresso il 1o dicembre 2010)


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il testo unificato n. 41 Brugger e abbinate, recante «Disposizioni in favore dei territori di montagna»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 41 e abbinate, in corso di esame presso la V Commissione della Camera, recante «Disposizioni in favore dei territori di montagna»;

          valutato che, ai sensi dell'articolo 1 del testo in esame, le finalità del provvedimento sono espressamente riconducibili alle previsioni dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, che sancisce che la legge disponga provvedimenti a favore delle zone montane, nonché dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che statuisce che lo Stato possa destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati enti territoriali al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e rimuovere gli squilibri economici e sociali;

          evidenziato che il provvedimento contempla altresì disposizioni che attengono a profili di competenza regionale esclusiva e concorrente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione,
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          sia stabilito, all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma 2, del testo in esame, che i decreti ministeriali ivi richiamati, in materia di progetti per lo sviluppo dei comuni montani e di lavori pubblici, siano adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
      e con le seguenti osservazioni:

          a) valuti la Commissione di merito, all'articolo 5, comma 1, lettera a), l'opportunità di espungere il riferimento alle aree territorialmente marginali del Paese, affinché la suddetta disposizione si applichi ai soli territori montani;

          b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 5, comma 1, lettera b), l'opportunità di stabilire un incremento della prevista quota limite del 10 per cento dei fondi speciali vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani;

          c) valuti la Commissione di merito, all'articolo 10, l'opportunità di definire modalità di coinvolgimento delle autonomie regionali in ordine all'attuazione dell'articolo 10.

(Parere espresso il 13 luglio 2010)

 

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        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 41 e abbinate, in corso di esame presso la V Commissione della Camera, recante «Disposizioni in favore dei territori di montagna», su cui la Commissione aveva espresso parere in data 13 luglio 2010;

            valutato che, ai sensi dell'articolo 1 del testo in esame, le finalità del provvedimento sono espressamente riconducibili alle previsioni dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, che sancisce che la legge disponga provvedimenti a favore delle zone montane, nonché dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che statuisce che lo Stato possa destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati enti territoriali al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e rimuovere gli squilibri economici e sociali;

            evidenziato che il provvedimento contempla altresì disposizioni che attengono a profili di competenza regionale esclusiva e concorrente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

            preso atto dell'accoglimento della condizione apposta al predetto parere della Commissione, volta a prevedere che all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma 2, del testo in esame, i decreti ministeriali ivi richiamati, in materia di progetti per lo sviluppo dei comuni montani e di lavori pubblici, siano adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            siano definite specifiche modalità di coinvolgimento delle autonomie regionali in ordine all'attuazione dell'articolo 10;

        e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che i piani di sviluppo dei comuni svantaggiati siano conformi alla pianificazione territoriale di competenza delle comunità montane.

(Parere espresso il 21 dicembre 2010)

 

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TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Disposizioni in favore dei territori di montagna

Art. 1.
(Finalità).

      1. Ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, le finalità della presente legge sono la salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani, come individuati ai sensi dell'articolo 2, a garanzia di un'adeguata qualità della vita dei soggetti residenti e, in particolare, dei nuclei familiari, allo scopo di evitare lo spopolamento dei territori montani e di contenere la tendenza all'innalzamento dell'età media delle popolazioni.
      2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.
      3. L'attuazione delle misure previste dalla presente legge è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nelle sedi dell'Unione europea l'Italia si fa promotrice di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, nonché all'introduzione di una definizione europea di tali territori che tenga conto delle diverse realtà montane dell'Unione.

Art. 2.
(Comuni montani svantaggiati).

      1. Ai soli fini dell'articolo 3, con decreto del Ministro per i rapporti con le

 

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regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, sono definiti i criteri per l'individuazione dei comuni montani svantaggiati.
      2. Le regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, provvedono alla classificazione del rispettivo territorio montano.
      3. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1, il decreto assicura, in particolare, il riconoscimento, come comuni montani svantaggiati, dei comuni caratterizzati alternativamente da:

          a) posizionamento di almeno il 70 per cento della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare;

          b) posizionamento di almeno il 40 per cento della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare e presenza in almeno il 30 per cento del territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento.

      4. Per i comuni situati nelle regioni alpine le soglie di 400 metri di altitudine sul livello del mare di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono elevate a 500 metri.
      5. Ai fini dell'individuazione come comune montano svantaggiato è richiesta, oltre ai requisiti di cui ai commi 3 e 4, la presenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree e alla limitata accessibilità dei territori montani.

Art. 3.
(Progetti per lo sviluppo dei comuni montani svantaggiati).

      1. A decorrere dall'anno 2011, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i

 

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comuni montani svantaggiati, con una dotazione pari a 6.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2011 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 3.
      2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 3, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente trasmesso alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un nuovo parere da parte delle medesime Commissioni, da esprimere entro i successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.
      3. Il decreto di cui al comma 2 provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento in favore dei comuni montani svantaggiati, come individuati ai sensi dell'articolo 2, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, rientranti tra le seguenti tipologie:

          a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;

          b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;

          c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;

          d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei

 

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giovani alle attività agricole, nonché, in generale, per l'agricoltura di montagna;

          e) sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna;

          f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici;

          g) interventi per la salvaguardia del prato pascolo.

      4. Hanno priorità nell'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 3, i progetti presentati dai comuni montani svantaggiati ove si registrano carenze dei servizi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma.
      5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Lavori pubblici).

      1. All'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
      «7-ter. Per i comuni montani il limite massimo di importo previsto dal comma 7-bis è pari a 1 milione di euro. Per i

 

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lavori di cui al presente comma, l'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 entro sette giorni dall'aggiudicazione definitiva e contiene, oltre all'indicazione dell'impresa aggiudicataria, l'indicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle che hanno formulato offerte».

      2. Nel rispetto delle competenze stabilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, la realizzazione di opere a carattere complesso e infrastrutturale, per i comuni montani, può essere finanziata, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota non superiore al 70 per cento dell'importo complessivo, con risorse derivanti dalla emissione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate. L'autorizzazione di cui al primo periodo è subordinata alla verifica della sostenibilità economica dell'operazione e delle prospettive di collocamento sul mercato finanziario delle obbligazioni emesse. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle obbligazioni di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

Art. 5.
(Regime fiscale applicabile agli sci club e alle sezioni del CAI).

      1. Il regime fiscale agevolato di determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla legge

 

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16 dicembre 1991, n. 398, si applica anche agli sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali e alle sezioni del Club alpino italiano.

Art. 6.
(Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74, concernente l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano).

      1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

              «4-bis. Il Soccorso alpino valdostano/Secours alpin valdôtain (SAV) e il Bergrettungsdienst dell'Alpenvereins (BRD) sono equivalenti, nel rispettivo territorio di competenza, al CNSAS, ai fini della presente legge e del rispetto degli statuti d'autonomia e delle relative norme di attuazione»;

          b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

              «Art. 3. – (Attività del CNSAS). – 1. Il CNSAS opera prevalentemente avvalendosi dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali»;

          c) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

              «h-bis) scuola nazionale tecnici di soccorso speleo subacqueo»;

          d) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

              «i-bis) tecnico di soccorso speleo subacqueo;

              i-ter) tecnico di disostruzione;

              i-quater) tecnico di centrale operativa».

      2. Il Club alpino italiano, nell'ambito della propria attività istituzionale, può prevedere progetti per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti sul territorio nazionale, da

 

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realizzare anche avvalendosi di finanziamenti assegnati a valere sulle risorse di cui all'articolo 3.

Art. 7.
(Certificazione di ecocompatibilità).

      1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio, a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, è istituita la certificazione di ecocompatibilità che attesta la provenienza della materia prima legno.
      2. La certificazione di ecocompatibilità può essere applicata a tutti i prodotti di derivazione del legno prodotto con i criteri di cui al comma 1, compresi la carta e i mobili.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, stabilisce con proprio regolamento le modalità per il rilascio e per l'uso della certificazione di cui al presente articolo. Lo schema di regolamento di cui al presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine il regolamento può comunque essere adottato.
      4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.
(Usi civici in montagna).

      1. Nei comuni montani le controversie relative a compravendite di beni gravati da diritti di uso civico risultanti successivamente al perfezionamento dell'atto, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando

 

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oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita.

Art. 9.
(Rifugi di montagna).

      1. Ai fini del presente articolo, sono considerati rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono i requisiti dei rifugi di montagna, nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento delle strutture anche in deroga al testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
      3. Gli immobili di proprietà statale e quelli trasferiti agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in uso come rifugi di montagna, non possono essere oggetto di procedure di dismissione o di cartolarizzazione. Restano salvi gli effetti delle procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali rifugi possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.
      4. Il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, è abrogato.

Art. 10.
(Guide alpine e maestri di sci).

      1. Il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio nazionale dei maestri di sci, nell'ambito della propria attività istituzionale e tenuto conto della tradizione storica e culturale in campo

 

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turistico montano, possono prevedere progetti per la sicurezza e la prevenzione in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e di maestro di sci, iniziative a supporto della propria attività istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole della montagna e per la realizzazione di attività compatibili con l'ambiente montano, nonché iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse montane.

Art. 11.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).

      1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
      «1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 1994, e successive modificazioni».

Art. 12.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente

 

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    legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 13.
(Disposizione transitoria).

      1. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 può essere adottato entro il 30 ottobre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.


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