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PDL 4026

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4026



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

POLI, CESA, GALLETTI, DE POLI, ANNA TERESA FORMISANO, RUGGERI

Modifica all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, concernente l'applicazione, in caso di trasferimento d'azienda, dei benefìci economici previsti per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità

Presentata il 24 gennaio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Secondo un'interpretazione rigorosa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e della giurisprudenza il diritto a fruire dei benefìci per l'assunzione dei lavoratori in mobilità non spetta all'acquirente di azienda o di rami d'azienda, nemmeno quando si tratti di imprese in crisi e nemmeno nel caso in cui ciò sia stato previsto nell'accordo sindacale nella procedura di mobilità al fine di salvare posti di lavoro, in quanto per effetto dell'articolo 2112 del codice civile i rapporti di lavoro continuano con l'acquirente e dunque manca il presupposto per i benefìci (la soluzione di continuità del rapporto). Tale soluzione, in epoca di crisi, rappresenta un ostacolo a operazioni di salvataggio, con danno per l'economia e per i lavoratori.
      L'articolo 8, commi 2 e 4, della legge n. 223 del 1991 prevede che i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità possano essere riassunti con fruizione di cospicui benefìci, tra i quali spiccano la riduzione dei contributi alla misura prevista per gli apprendisti – per un determinato periodo – e la fruizione, da parte del datore di lavoro, di un contributo pari al 50 per cento dell'indennità di mobilità che sarebbe stata versata al lavoratore, in caso di assunzione o di trasformazione un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e se si tratta di lavoratori che percepiscono l'indennità (analoghi benefìci, alle medesime condizioni, sono previsti dall'articolo
 

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25 della medesima legge n. 223 del 1991 per i lavoratori iscritti alle liste di mobilità ma senza diritto all'indennità).
      La fruizione dei benefìci è però esclusa:

          1) qualora la costituzione del rapporto di lavoro non sia la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l'effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge ovvero:

              a) in caso di riassunzione da parte della medesima impresa entro sei mesi dal licenziamento;

              b) in caso di trasferimento d'azienda o di un ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (acquisto, usufrutto, affitto eccetera), relativamente ai lavoratori collocati in mobilità dal cedente, e ciò in quanto «la prosecuzione del rapporto di lavoro o la sua riattivazione presso la nuova impresa costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l'effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge». L'esclusione dai benefìci secondo la giurisprudenza opererebbe anche quando l'impresa sia un'impresa in crisi o assoggettata a una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990 dal momento che tale previsione attiene esclusivamente alla «posizione contrattuale dei lavoratori nel passaggio alla nuova impresa, senza aver riguardo agli aspetti contributivi»;

          2) con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di un'impresa dello stesso o di un diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero che risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o di controllo (articolo 8, comma 4-bis, della legge n. 223 del 1991).

      Le predette limitazioni, accentuate da interpretazioni giurisprudenziali coerenti con il disposto normativo ma molto rigorose, appaiono senz'altro comprensibili in una prospettiva antielusiva, ma al contempo rappresentano un potenziale ostacolo a operazioni «genuine» di salvataggio di imprese in crisi e pertanto si rivelano fortemente disfunzionali all'interesse dei lavoratori (e dell'economia in generale) in un momento di crisi.
      Con la presente proposta di legge si intende disporre l'eliminazione dei predetti vincoli in presenza di situazioni di crisi «ufficializzate» (imprese assoggettate a procedure concorsuali) o quando comunque una crisi, seppur non sfociata in una procedura concorsuale, vi sia e abbia comportato il ricorso agli ammortizzatori sociali.
      Nelle anzidette ipotesi allentare la «stretta» può significare assicurare la prosecuzione dell'attività e il mantenimento di almeno una parte degli occupati, scongiurando la chiusura dell'azienda.
      È infatti evidente che il potenziale acquirente dell'azienda (o di un ramo di essa) può essere incentivato all'operazione se gli è concessa la possibilità di godere dei benefìci previsti dalla legge anche per i lavoratori posti in mobilità dall'azienda cedente e per quelli salvati dalla mobilità e poi trasferiti. In entrambe le situazioni, poi, il pericolo di abusi può ritenersi nullo in caso di procedura concorsuale e comunque assai ridotto in virtù della presenza del filtro rappresentato dal controllo sindacale e pubblico attivato nel corso della procedura di mobilità (articolo 4 della legge n. 223 del 1991).

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente:
      «4-ter. Il diritto ai benefìci economici di cui ai commi da 1 a 4-bis del presente articolo e di cui all'articolo 25 della presente legge spetta anche con riferimento ai lavoratori collocati in mobilità, in qualsiasi tempo, dal precedente datore di lavoro e assunti dal cessionario in seguito a trasferimento d'azienda o di un ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, quando ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, oppure quando è stato previsto nell'accordo sindacale stipulato al termine della procedura di cui al medesimo articolo 47, comma 2, della legge n. 428 del 1990, e successive modificazioni, nonché con riferimento ai lavoratori ritenuti eccedenti e riassorbiti per effetto degli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui all'articolo 4 della presente legge e trasferiti ai sensi del citato articolo 2112 del codice civile, dalla data del trasferimento».

Art. 2.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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