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PDL 4024

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4024



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

con il ministro della giustizia
(ALFANO)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008

Presentato il 21 gennaio 2011


      

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Onorevoli Deputati! — L'Accordo bilaterale firmato con l'Albania, concernente la mutua assistenza penale e l'estradizione dei soggetti nazionali, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, risponde all'esigenza di rendere sempre più efficace la cooperazione giudiziaria con i Paesi del Consiglio d'Europa, aggiornando e migliorando la collaborazione giudiziaria fondata sulle convenzioni multilaterali adottate in materia e ormai risalenti nel tempo. In particolare, l'Accordo in parola mira a superare la riserva apposta dall'Albania in relazione all'articolo 6 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, sulla consegna dei cittadini. In materia di mutua assistenza penale, inoltre, l'Accordo estende all'Albania
 

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le disposizioni più innovative introdotte dagli Accordi di Schengen, dalla Convenzione dell'Unione europea di assistenza giudiziaria del 29 maggio 2000 e dal Protocollo alla Convenzione del 16 ottobre 2001 concluso tra gli Stati membri dell'Unione europea sulle informazioni bancarie.
      L'Accordo consta di ventitré articoli ed è suddiviso in sei titoli.
      Il titolo I individua il quadro degli strumenti internazionali attualmente in vigore tra le Parti e in base ai quali si svolge, allo stato, la cooperazione giudiziaria tra Italia e Albania. Tra le Parti sono attualmente in vigore la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, con il relativo Primo protocollo del 17 marzo 1978, e la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.
      Sul presupposto della reciproca fiducia nei rispettivi ordinamenti, l'Accordo, al titolo II e agli articoli dal II al XVII, detta le disposizioni più significative in materia di assistenza giudiziaria. In particolare, in materia di esecuzione della rogatoria (articolo II), si modifica la regola contenuta nell'articolo 3 della Convenzione del 1959 sulle modalità di esecuzione delle rogatorie al fine di garantire la piena utilizzabilità delle prove raccolte all'estero.
      Al fine di rendere più snella e rapida la cooperazione tra le Parti, l'Accordo autorizza la diretta notifica di atti giudiziari sull'altro territorio utilizzando il sistema postale (articolo III) e permette (articolo IV) la trasmissione diretta delle rogatorie e dei relativi atti di esecuzione, eliminando il passaggio intermedio delle autorità centrali (ad eccezione delle richieste di trasferimento temporaneo di persone detenute e di scambio di informazioni relative a condanne), nonché la trasmissione diretta di informazioni relative a fatti penali (articolo V).
      In relazione all'oggetto dell'attività rogatoriale, l'Accordo ne amplia significativamente il contenuto per l'attività sia di indagine che di assunzione della prova. In particolare, in modo innovativo, viene prevista per la prima volta (articolo VI) la possibilità di trasmettere richieste di assistenza giudiziaria volte a mettere a disposizione dello Stato richiedente beni ottenuti da reato, di utilizzare lo strumento del collegamento audiovisivo e telefonico per la raccolta di una testimonianza (articoli VII e VIII), di attivare consegne sorvegliate (articolo IX), di operare congiuntamente per fatti oggetto di procedimenti penali per entrambi gli Stati nell'ambito di gruppi di indagine comuni (articolo X) e di ricorrere alle operazioni di agenti infiltrati o sotto falsa identità (articolo XI).
      L'Accordo, inoltre, permetterà di migliorare l'assistenza giudiziaria relativamente alle informazioni in possesso delle banche; è infatti previsto l'obbligo di rintracciare e di fornire informazioni su conti correnti bancari e su operazioni bancarie, senza che lo Stato possa opporre quale motivo di rifiuto il segreto bancario (articoli XIV e XVII).
      Nell'ambito delle procedure estradizionali, l'Accordo consente la reciproca consegna dei cittadini (articolo XVIII).
 

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APPENDICE

        La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione dell'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione e alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania.

        Gli articoli dell'Accordo che possono comportare riflessi finanziari diretti sono i seguenti:

            articolo III (Invio a mezzo posta e consegna degli atti del procedimento);

            articolo IV (Trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria);

            articolo VII (Audizione mediante videoconferenza);

            articolo VIII (Audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica);

            articolo X (Squadre investigative comuni);

            articolo XI (Operazioni sotto copertura).

Articolo III (Invio a mezzo posta e consegna degli atti del procedimento)

        L'articolo in questione riguarda l'ipotesi in cui ciascuna Parte contraente invia alle persone che si trovano nel territorio dell'altra Parte gli atti del procedimento a esse destinati direttamente a mezzo posta.

        Il maggior onere potrebbe discendere nelle ipotesi in cui occorra tradurre l'atto della autorità italiana nella lingua dello Stato nel cui territorio si trova il destinatario nel caso in cui lo stesso non comprenda la lingua nella quale l'atto è redatto.

        Ipotizzando che il costo di un'ora di traduzione è pari, secondo il tariffario dei periti, a circa 20 euro e che il tempo necessario alla traduzione di un atto è di circa due ore, considerando un numero di almeno 500 casi l'anno, l'onere viene così determinato:

            20 euro (costo dell'ora traduzione) x 2 ore x 500 (casi annui) = euro 20.000.

Articolo IV (Trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria)

        L'articolo in questione prevede l'ipotesi della richiesta di trasferimento temporaneo o di transito di persone detenute di cui all'articolo 11 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria.

 

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        Ciò posto, considerato che le spese di viaggio di andata e di ritorno a mezzo aereo (tariffe della società Alitalia - Linee aeree italiane Spa alla data dell'11 novembre 2010) ammontano mediamente a circa 280 euro e ipotizzando un numero di casi annui pari a 300, l'onere relativo al solo trasferimento temporaneo di persone detenute ai fini di indagine sarà così determinato:

            euro 280 (passaggio aereo) x 300 (casi annui di trasferimenti) = euro 84.000.

        Relativamente alle spese per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due unità per ciascun trasferimento, un giorno di indennità di missione pari a euro 101 (riduzione del 20 per cento) e il costo del passaggio aereo a/r pari a circa 280 euro con la maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto aereo.

        L'onere annuo, considerando mediamente un solo giorno di missione per ciascun trasferimento, sarà così determinato:

            euro 294 (passaggio aereo a/r + 5 per cento di maggiorazione) x 2 accompagnatori x 300 trasferimenti annui = euro 176.400;

            diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 101;

            l'importo di euro 101 + euro 39 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e IRPEF ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 = euro 140 per 2 persone per 1 giorno per 300 trasferimenti = euro 84.000.

Articolo VII (Audizione mediante videoconferenza)

        In relazione alle videoconferenze si può ipotizzare il maggior ricorso al predetto strumento in misura del 100 per cento rispetto al numero delle rogatorie attualmente pendenti (370).

        Infatti per determinare il maggior onere connesso all'applicazione dell'Accordo è necessario calcolare il costo del collegamento per un numero ipotizzato di 500 rogatorie effettuate mediante videoconferenze.

        Secondo le tariffe della società Telecom Italia Spa un collegamento audiovisivo tra Paesi dell'Europa ha un costo medio di 300 euro ogni ora.

        Ipotizzando un collegamento della durata media di due ore giornaliere per due giorni, si determina un costo per videoconferenza secondo il seguente calcolo:

            euro 300 x 2 (ore) x 2 (giorni) x 500 (rogatorie) = euro 600.000.

        A tale importo occorre poi aggiungere le spese per l'assistenza di un interprete, ove necessario. Ipotizzando un ricorso agli interpreti nel 50 per cento dei casi (250 casi) e un onorario pari a circa euro 50 per ogni ora di collegamento, si determina un onere così determinato:

            euro 50 x 2 (ore) x 2 (giorni) x 250 (casi) = euro 50.000.

 

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Articolo VIII (Audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica)

        Per quanto concerne l'articolo VIII si procede alla seguente quantificazione analitica dei relativi oneri:

            costo orario di una conferenza telefonica: 35 euro;

            costo orario per un interprete: 250 euro;

            350 ore annue di collegamento telefonico.

        Costo dell'interpretariato

        Ipotizzando un numero di 350 ore annue di collegamento telefonico si avrà il seguente costo: euro 250 (costo orario per un interprete) x 350 (ore annue di collegamento telefonico) = euro 87.500.

        Costo delle conferenze telefoniche

        Euro 35 (costo orario di una conferenza telefonica) x 350 (ore annue di collegamento telefonico) = euro 12.250.

        Complessivamente l'onere relativo all'articolo VIII è pari a euro 99.750.

Articolo X (Squadre investigative comuni)

        L'articolo in oggetto prevede l'ipotesi della costituzione di squadre investigative comuni per svolgere indagini penali nel territorio delle Parti.

        Per determinare l'onere si è tenuto conto:

            1) del numero dei componenti la squadra composta da un pubblico ministero e da almeno due ufficiali di polizia giudiziaria;

            2) della prevedibile durata delle indagini, quantificata mediamente in quindici giorni.

        Spese di viaggio a mezzo aereo a/r: euro 294 (ufficiali di polizia giudiziaria) x 2 + euro 280 = euro 868.

        Spese di alloggio in hotel: euro 180 x 3 x 15 = euro 8.100.

        Rimborso forfettario delle spese per 2 pasti giornalieri del pubblico ministero = euro 51.

        Totale rimborso delle spese per pasti del pubblico ministero = euro 51 x 15 = euro 765.

        Diaria giornaliera per ciascun funzionario = euro 101.

        L'importo di euro 101 + euro 39 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e IRPEF ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 = euro 140 per due persone per quindici giorni = euro 4.200.
Totale complessivo: euro 13.933.

 

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        Considerato un numero di dieci squadre all'anno si determina un onere complessivo di euro 139.330.

Articolo XI (Operazioni di infiltrazione)

        Per quanto riguarda l'articolo in oggetto, non è possibile quantificare analiticamente gli oneri relativi in quanto trattasi di un istituto nuovo.

        Si può comunque ipotizzare un costo medio forfettario annuo di euro 150.000 considerata l'ipotesi di venti coperture in Italia di agenti provenienti dalle Parti contraenti, ai quali dovrà essere assicurata l'utilizzazione temporanea di beni mobili e immobili nonché di documenti di copertura.

        Complessivamente l'applicazione di che trattasi determina oneri annui quantificati in euro 1.403.480.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        L'Accordo bilaterale firmato con l'Albania, concernente la mutua assistenza penale e l'estradizione dei soggetti nazionali, firmato a Tirana il 3 dicembre 2007, risponde all'esigenza di rendere sempre più efficace la cooperazione giudiziaria con i Paesi del Consiglio d'Europa, aggiornando e migliorando la collaborazione giudiziaria fondata sulle convenzioni multilaterali adottate in materia e ormai risalenti nel tempo.

B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'Accordo in esame, non discostandosi dai canoni generali, si presenta conforme all'ordinamento giuridico vigente e alla Costituzione. In particolare, l'Accordo mira a superare la riserva apposta dall'Albania in relazione all'articolo 6 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, sulla consegna dei cittadini. In materia di mutua assistenza penale, inoltre, l'Accordo estende all'Albania le disposizioni più innovative introdotte dagli Accordi di Schengen, dalla Convenzione dell'Unione europea di assistenza giudiziaria del 29 maggio 2000 e dal Protocollo alla Convenzione del 16 ottobre 2001 concluso tra gli Stati membri dell'Unione europea sulle informazioni bancarie.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        L'Accordo bilaterale non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni trattandosi di disposizioni in materie rientranti nella competenza esclusiva dello Stato.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        L'Accordo, come già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

 

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F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        L'Accordo ha per oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non vengono date nuove definizioni normative.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti normativi appaiono corretti.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        In considerazione delle esigenze di coordinare la disciplina dell'Accordo bilaterale con le disposizioni della Convenzione europea di estradizione e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, si fa ampio ricorso alla tecnica della novellazione legislativa.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

        Nel quadro degli strumenti internazionali attualmente in vigore tra le Parti, attraverso i quali è attualmente regolata la cooperazione giudiziaria tra Italia e Albania, si fa richiamo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 20 aprile 1959 con il relativo primo Protocollo del 17 marzo 1978 e alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.

        L'Accordo in esame predispone la base normativa, attualmente mancante, per una più stretta collaborazione tra le Parti nel campo della giustizia penale.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

        L'Accordo intende approfondire la cooperazione internazionale penale tra i due Paesi firmatari al fine di una migliore amministrazione della giustizia.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio, lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

        Obiettivo principale dell'Accordo è l'aggiornamento alle evoluzioni giuridiche intercorse tra i due Paesi. Nell'adeguamento normativo dell'Accordo si è colta l'occasione per semplificare le procedure e per ampliare l'ambito di applicazione dello stesso. L'Accordo, al titolo II e negli articoli dal II al XVII, detta le disposizioni più significative in materia di assistenza giudiziaria. In particolare, in materia di esecuzione della rogatoria (articolo II), si modifica la regola contenuta nell'articolo 3 della Convenzione del 1959 sulle modalità di esecuzione delle rogatorie al fine di garantire la piena utilizzabilità delle prove raccolte all'estero.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

        L'Accordo s'inserisce nell'ambito della cooperazione penale, nello specifico settore delle estradizioni e dell'assistenza giudiziaria, e i

 

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destinatari dell'intervento si individuano anzitutto nelle autorità giudiziarie, ma anche nelle autorità amministrative aventi il compito di fornire supporto funzionale alle prime.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione.

        La negoziazione è avvenuta coinvolgendo i due Governi per il tramite delle competenti amministrazioni.

SEZIONE 3 - La valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»).

        L'opzione di non intervento impedirebbe di adempiere all'obbligazione assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo.

SEZIONE 4 - Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.

        Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

        L'Accordo è conforme nei contenuti a quello di analoghe intese con altri Paesi.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

        Dall'opzione prescelta non derivano svantaggi.

        Verranno, anzi, notevolmente migliorati i rapporti bilaterali con la controparte e se ne trarranno benefìci certi in termini di maggiore cooperazione nell'ambito giudiziario.

C) Indicazioni degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

        Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate.

        Non si è proceduto a tale comparazione in quanto trattasi di un provvedimento di autorizzazione alla ratifica di un accordo internazionale.

 

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E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

        Gli effetti positivi dell'intervento saranno favoriti e ampliati in caso di estesa applicazione dell'Accordo.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento del mercato e della competitività.

        Non si prevede un'incidenza su tali aspetti.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento regolatorio.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

        I Ministeri della giustizia e dell'interno per gli aspetti di rispettiva competenza.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

        Saranno individuate dalle autorità competenti a dare attuazione all'Accordo.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

        Il Ministero della giustizia è titolato a gestire la materia con gli ordinari strumenti a sua disposizione. Effettuerà, altresì, il monitoraggio delle attività connesse. Si segnala tuttavia che il provvedimento in oggetto scaturisce da un accordo internazionale i cui effetti sono valutabili nel quadro delle relazioni internazionali tenute con il Paese con il quale si realizzano.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento politico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a VIR.

        Il Ministero della giustizia verifica i risultati ottenuti mediante l'introduzione della nuova disciplina per valutare l'eventuale modifica dell'Accordo con la controparte. Il regime pattizio, tuttavia, si inserisce nel quadro delle relazioni internazionali con l'Albania e in tale ambito politico-diplomatico potrà essere rivisto, ove il Governo dovesse decidere in tale senso.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XXIII dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 1.403.480 a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

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      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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