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PDL 4053

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4053



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RONDINI, FEDRIGA, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, CONSIGLIO, CROSIO, FAVA, FOLLEGOT, GOISIS, GRIMOLDI, MONTAGNOLI, MUNERATO, PINI, PIROVANO, POLLEDRI

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili

Presentata il 3 febbraio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si intende riprendere quel percorso avviato nella XIV legislatura e terminato con la discussione presso le Commissioni riunite XI e XII della Camera dei deputati su un testo unificato già approvato dal Senato della Repubblica, rivolto sostanzialmente ad ampliare le tutele di coloro che si trovano in effettive condizioni di svantaggio sociale.
      È indubbio che le persone con disabilità non riscontrano negli esistenti istituti di patronato un'adeguata e completa assistenza, per via della loro stessa natura e formazione, rivolta più alla tutela del lavoratore dipendente.
      Invero, nel corso degli anni, si è assistito ad un proliferare di organismi di tipo associativo operanti nel campo dell'integrazione e della promozione sociale delle persone disabili, cui bisogna riconoscere il merito di aver aperto la strada al superamento dei pregiudizi culturali sull’handicap operando per il riconoscimento, a livello normativo e sociale, di diritti fondamentali quali pari opportunità, inclusione sociale, sviluppo compatibile, lotta alla discriminazione. Questi organismi
 

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rappresentano, oggigiorno, un punto di riferimento essenziale per le persone affette da disabilità, che si sentono ben rappresentate e tutelate nelle loro istanze e nei loro interessi.
      E proprio perché è ovvio, cari colleghi, che i portatori di handicap hanno il diritto di essere assistiti nel campo previdenziale e assistenziale come tutti gli altri lavoratori e cittadini, riteniamo opportuno valorizzare il ruolo delle associazioni rappresentative dei soggetti disabili, in considerazione della loro conoscenza ed esperienza specifica sulle problematiche dei portatori di determinate patologie, con l'obiettivo prioritario della tutela degli interessi dei soggetti disabili.
      L'articolo unico della presente proposta di legge intende dunque riconoscere a tali associazioni alcune norme della legge n. 152 del 2001 sugli istituti di patronato, al fine di attribuire ad esse il diritto di esercitare l'attività di informazione, assistenza, tutela e rappresentanza, nei confronti dei soggetti portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, e consentendo alle medesime di usufruire dei finanziamenti previsti per gli istituti di patronato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale ovvero regionale di persone disabili e dei loro familiari che, senza fini di lucro, operano continuativamente da almeno tre anni per la tutela dei diritti delle persone disabili e che hanno organi democraticamente eletti, nonché proprie sedi in almeno cinquanta province del territorio nazionale, ovvero in almeno la metà delle province in due regioni o in tutte le province di una regione, possono costituire istituti di patronato che esercitano nei confronti delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, con i poteri di rappresentanza di categoria e con le attribuzioni e le prerogative garantite dagli articoli 6, 8, 9, 10 e 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, a condizione che dimostrino di possedere, con riguardo alla platea di riferimento, i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti medesimi. A tali istituti si applicano altresì gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18, limitatamente al comma 1, della citata legge n. 152 del 2001.


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