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PDL 4009

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4009



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

NACCARATO, ANDREA ORLANDO

Modifiche all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401, in materia di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive

Presentata il 18 gennaio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di modificare l'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401, e successive modificazioni, rubricato «Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive», al fine di migliorare la legislazione in materia e, soprattutto, di dotare le Forze dell'ordine di strumenti più efficaci per garantire la sicurezza delle manifestazioni sportive e per contrastare i comportamenti violenti di coloro che usano come pretesto queste manifestazioni per commettere gravi reati causando seri pericoli per i tifosi e per gli sportivi.
      Su tale versante intervengono già le norme contenute negli articoli 6 e 8, commi 1-ter e 1-quater, della legge n.401 del 1989, ovvero l'arresto in flagranza per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive e l'applicazione dell'arresto differito. Tali disposizioni prevedono che sia considerato come «arrestato in flagranza di reato» anche chi, sulla base della documentazione videofotografica, risulta autore di un reato inerente alle manifestazioni sportive quando non è possibile eseguire immediatamente l'arresto per ragioni di sicurezza o di incolumità pubblica.
      Ancora più delle disposizioni dell'articolo 8, commi 1-ter e 1-quater, riveste molta importanza per garantire il corretto e ordinato svolgimento delle manifestazioni
 

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sportive quanto previsto dall'articolo 6 della legge n.401 del 1989, in particolare ai commi 1 e 6.
      Il comma 1 prevede che «nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n.152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205, e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificatamente indicate, nonché, a quelli, specificatamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificatamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia. Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse».
      La presente proposta di legge, alla luce dell'esperienza applicativa di tali disposizioni, si propone di estendere in modo calibrato l'ambito di applicazione per prevenire il radicamento in contesti già permeati da culture e pratiche violente di soggetti socialmente pericolosi perché, in molti casi, già condannati per reati per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza o perché sono già stati sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Si tratta, in sostanza, di allargare la tipologia di condotte per le quali il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive o ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di chi assiste o partecipa alle manifestazioni, estendendo la possibilità di vietare l'accesso alle persone condannate per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale o sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. In questo modo il questore potrebbe vietare l'accesso ai colpevoli di delitti contro la personalità dello Stato, contro l'incolumità pubblica, di devastazione e saccheggio, agli appartenenti alle organizzazioni di tipo mafioso e agli autori di reati connessi all'illegale fabbricazione e detenzione di armi ed esplosivi.
      Inoltre, per rendere ancora più efficace la legislazione in materia, la presente proposta di legge propone un'ulteriore modifica al medesimo articolo 6 della legge n.401 del 1989 e precisamente al comma 6, che prevede che «Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro».
      Per prevenire e contrastare i comportamenti violenti e per migliorare l'efficacia delle norme vigenti è necessario aumentare i limiti sanzionatori per le persone che non rispettano il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive. Infatti l'esperienza di questi anni dimostra che in molti casi avviene una frequente e sistematica ripetizione delle condotte trasgressive e le attuali sanzioni non consentono l'esecuzione di misure di custodia cautelare, che sono le uniche in grado di contrastare la reiterazione dei reati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n.401, in materia di estensione dell'ambito di applicazione).

      1. All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n.401, e successive modificazioni dopo le parole: «indotto alla violenza,» sono inserite le seguenti: «ovvero che risultano condannate per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale o sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza,».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 6, comma 6, della legge 13 dicembre 1989, n.401, in materia di aumento della pena della reclusione).

      1. All'articolo 6, comma 6, della legge 13 dicembre 1989, n.401, e successive modificazioni, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».


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