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PDL 4054

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4054



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRUGGER, ZELLER

Disposizioni in materia di filiazione

Presentata il 3 febbraio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è volta a riprendere l’iter avviato nella scorsa legislatura al Senato della Repubblica in materia di cognome dei figli e giunto a un testo unificato (atto Senato nn. 19-26-580, XV legislatura) sul quale era stata raggiunta l'intesa della maggior parte dei gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione.
      L'esigenza di riprendere il discorso interrottosi per la fine prematura della XV legislatura è dovuta alla necessità di rispondere alle sollecitazioni pervenute dal giudice costituzionale in più occasioni negli ultimi venti anni e, in particolare, con la sentenza n. 61 del 16 febbraio 2006, nella quale ha sollevato il problema dell'attuale sistema di attribuzione del cognome dei figli, «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia (...) e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i princìpi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'eguaglianza tra uomo e donna».
      L'elevato numero di progetti di legge presentati nelle passate e nella corrente legislatura, nonché il risultato raggiunto dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica nel novembre 2007 sul citato testo unificato largamente condiviso fanno pensare che anche in Italia i tempi siano maturi per affrontare la questione dell'uguaglianza tra uomo e donna anche rispetto alla filiazione.
 

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      In Europa, infatti, la tendenza è volta ad una piena equiparazione tra tutti i figli, senza ulteriori qualificazioni.
      L'articolo unico della presente proposta di legge sostituisce in tutti i testi normativi le espressioni «figlio legittimo» e «figlio naturale» con le espressioni «figlio nato nel matrimonio» e «figlio nato fuori del matrimonio». Tale formulazione elimina definitivamente, anche dal punto di vista terminologico, ogni connotazione negativa del figlio nato fuori del matrimonio. Tale formulazione riprende il dettato dell'articolo 30 della Costituzione, che al primo comma attribuisce ai genitori i medesimi doveri nei confronti dei figli, senza consentire alcuna forma di discriminazione tra figli di genitori coniugati e figli nati al di fuori del matrimonio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio).

      1. Le espressioni: «figlio legittimo» e «figlio naturale», ovunque ricorrono nelle disposizioni normative vigenti, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «figlio nato nel matrimonio» e «figlio nato fuori del matrimonio».
      2. I figli nati nel matrimonio, nati fuori del matrimonio, riconosciuti e adottati sono titolari degli stessi diritti e dei medesimi doveri.


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