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PDL 0052-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 52-1814-2011-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 52, d'iniziativa dei deputati

BRUGGER, ZELLER

Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

Presentata il 29 aprile 2008

n. 1814, d'iniziativa dei deputati

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO, ZAMPARUTTI, ANGELI, ARGENTIN, BERRETTA, BOFFA, BOSSA, BUCCHINO, BURTONE, MARCO CARRA, CAUSI, CERA, COMMERCIO, CONCIA, CUPERLO, D'IPPOLITO VITALE, DUILIO, ESPOSITO, GIANNI FARINA, RENATO FARINA, FASSINO, FERRARI, FIANO, FOGLIARDI, FONTANELLI, FRASSINETTI, FRONER, GARAVINI, GATTI, GHIZZONI, GINEFRA, GIOVANELLI, GNECCHI, GOISIS, LEHNER, LENZI, MANTINI, MARAN, MELANDRI, MIGLIOLI, MOGHERINI REBESANI, MOSCA, MUSSOLINI, NANNICINI, OLIVERIO, PIZZETTI, POMPILI, RAMPI, ROSATO, SIRAGUSA, TEMPESTINI, TENAGLIA, TIDEI, TORRISI, TOUADI, VANNUCCI, VELO, VICO

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette

Presentata il 20 ottobre 2008


NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 3 febbraio 2011, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 52, 1814 e 2011. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
 

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e

n. 2011, d'iniziativa dei deputati

FERRANTI, CAPANO, SAMPERI, MELIS, TENAGLIA, AMICI, TIDEI, CAVALLARO

Modifiche al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

Presentata il 12 dicembre 2008

(Relatore: SAMPERI)
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge nn. 2011 Ferranti e abbinate, recante «Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori», come risultante dagli emendamenti approvati dalla II Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

        rilevato che:

            i benefìci previsti dal provvedimento spettano al padre in taluni casi solo a condizione che la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e in altri casi spettano solo alla madre;

            appare necessario valutare tali disposizioni alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha sempre riconosciuto l'importanza del contributo paterno allo sviluppo armonico della personalità dei minori; in particolare, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, esiste un principio di «paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura e all'educazione della prole, senza distinzione o separazione di ruoli tra uomo e donna, ma con reciproca integrazione di essi» (sentenze n. 341 del 1991, n. 179 del 1993, n. 376 del 2000 e n. 385 del 2005);

        rilevato, altresì, che:

            all'articolo 1, comma 3 – ai fini di un più chiaro coordinamento tra le due novelle apportate dall'articolo 1 del testo in esame al codice di procedura penale (cioè la sostituzione del comma 4 dell'articolo 275 e l'introduzione di un articolo 285-bis) – potrebbe essere utile sostituire le parole: «può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano» con le seguenti: «il giudice, ove sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e queste lo consentano, può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

            all'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 21-ter, ai fini di una maggiore chiarezza del testo, appare necessario precisare, quando si fa riferimento al padre, che si intende il padre che versa nelle stesse condizioni della madre (ossia condannato, imputato o internato);

        considerato, infine, che:

            l'articolo 3, comma 2, lettera b), del testo in esame introduce nell'articolo 47-quinquies delle norme sull'ordinamento penitenziario

 

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(legge 26 luglio 1975, n. 354) un nuovo comma 1-bis, il quale reca una disciplina che in larga parte si sovrappone a quella già recata dall'attuale comma 1 del medesimo articolo;

            per effetto del combinato disposto delle due predette norme, la condizione prevista dal comma 1 (aver espiato almeno un terzo della pena o almeno quindici anni in caso di ergastolo) continuerebbe in sostanza ad applicarsi alle sole madri condannate per taluno dei delitti di cui al comma 4-bis;

            potrebbe essere utile, al fine di una più chiara formulazione della norma, verificare la possibilità di limitarsi a novellare il comma 1 dell'articolo 47-quinquies per introdurre direttamente lì le modifiche normative in materia di detenzione domiciliare speciale previste dall'articolo 3, comma 2, del testo in esame;

            al nuovo comma 1-bis dell'articolo 47-quinquies dovrebbe in ogni caso valutarsi l'opportunità di stabilire, al termine del primo periodo, un'età massima dei figli ai fini dell'ammissione della madre alla detenzione speciale ivi prevista (a casa o in una casa famiglia protetta);

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione le disposizioni di cui alla proposta di legge alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale citata nelle premesse, che ha sempre riconosciuto l'importanza del contributo paterno allo sviluppo armonico della personalità dei minori;

            b) all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione se sostituire, per maggiore chiarezza della disposizione, le parole: «può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano» con le seguenti: «il giudice, ove sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e queste lo consentano, può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»; in ogni caso, la Commissione specifichi che la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri è disposta dal giudice;

            c) all'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 21-ter, per maggiore chiarezza della disposizione, valuti la Commissione se precisare, quando si fa riferimento al padre, che si intende il padre che versa nelle stesse condizioni della madre (ossia condannato, imputato o internato);

            d) all'articolo 3, comma 2, valuti la Commissione se introdurre le modifiche normative ivi previste alla lettera b) direttamente nel comma 1 dell'articolo 47-quinquies delle norme sull'ordinamento penitenziario, mediante un'apposita novella, al fine di evitare

 

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i potenziali rischi di incertezza derivanti dalla parziale sovrapposizione dell'attuale comma 1 e del nuovo comma 1-bis del citato articolo;

            e) al nuovo comma 1-bis dell'articolo 47-quinquies valuti in ogni caso la Commissione l'opportunità di stabilire, al termine del primo periodo, un'età massima dei figli ai fini dell'ammissione della madre alla detenzione speciale ivi prevista (a casa o in una casa famiglia protetta).


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 2011 Ferranti, 52 Brugger e 1814 Bernardini;

            auspicato che le pene alternative siano rese sempre più effettive, anche mediante adeguati incrementi delle relative dotazioni finanziarie, in un quadro di rivalutazione della pena come recupero della persona;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato della proposta di legge nn. 2011 e abbinate, in corso di esame presso la II Commissione della Camera, recante disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori;

            considerato che il provvedimento reca norme in materia di ordinamento penale, di competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

            rilevato che, ai sensi dell'articolo 4, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, può individuare strutture gestite da enti pubblici e privati idonee a espletare le funzioni di casa-famiglia protetta e stipulare con tali strutture apposite convenzioni;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            sia previsto che il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 4 sia adottato d'intesa con la regione nei casi in cui le caratteristiche tipologiche delle case-famiglia da individuare contemplino anche il ricorso a strutture gestite da enti pubblici o privati.

        
 

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TESTO UNIFICATO
della Commissione

Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

Art. 1.
(Misure cautelari).

      1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
      «4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni».

      2. Al comma 1 dell'articolo 284 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta».
      3. Dopo l'articolo 285 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
      «Art. 285-bis. – (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri). – 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano».

 

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      4. Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano nei limiti dei posti disponibili.

Art. 2.
(Visite al minore infermo).

      1. Dopo l'articolo 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
      «Art. 21-ter. – (Visite al minore infermo). – 1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre, è autorizzata, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.
      2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di età inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, ovvero il padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, è autorizzata, con provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute».

Art. 3.
(Detenzione domiciliare).

      1. Al comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero,

 

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nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette».
      2. All'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «, secondo le modalità di cui al comma 1-bis»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette allo scopo realizzate».

Art. 4.
(Individuazione delle case famiglia protette).

      1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette previste dalle norme introdotte dagli articoli 1, comma 2, e 3, anche con riferimento ai sistemi di sorveglianza e di sicurezza.
      2. Il Ministro della giustizia può individuare strutture, aventi le caratteristiche di cui al comma 1, gestite da enti pubblici o privati, che siano idonee a essere utilizzate come case famiglia protette.
      3. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il Ministero della giustizia può

 

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    stipulare convenzioni con i soggetti di cui al comma 2.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.


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