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PDL 4007

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4007



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BINETTI, RAO, RIA

Modifiche al codice civile e delega al Governo in materia di filiazione

Presentata il 17 gennaio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Da tempo, nei vari Paesi membri dell'Unione europea, la tendenza è verso una completa equiparazione tra tutti i figli, senza ulteriori qualificazioni. Convenzioni europee sui diritti dell'uomo e del fanciullo, raccomandazioni dell'Unione europea, interventi in tale materia della Corte europea dei diritti dell'uomo si susseguono senza sosta, disegnando un unico quadro rispetto al quale l'Italia presenta alcuni tratti divergenti, nonostante la percentuale dei figli nati fuori dal matrimonio sia superiore al 18 per cento, essendo più che raddoppiata in dieci anni. Una proposta di legge che voglia affrontare le tematiche connesse con la filiazione non può prescindere da una riflessione sulla famiglia e sulla complessa rete di modalità relazionali che oggi ruotano intorno al più tradizionale dei modelli, quello previsto dalla Costituzione all'articolo 29, con le puntualizzazioni contenute all'articolo 30 proprio in relazione ai figli nati fuori dal matrimonio.
      Occorre pensare la famiglia assumendo un'ottica generazionale, ossia strettamente relazionale, per mettere in evidenza come ogni generazione ipotechi il futuro delle generazioni successive, proprio attraverso i modelli di generatività, che includono la generazione di legami, di valori, di affetti di attese, di speranze e di timori. In altri termini, dal modo in cui una persona si sente generata dai propri genitori e si percepisce inserita nella propria famiglia dipenderà in gran parte la sua maggiore o minore apertura alla generatività. Le capacità generative sono condizionate dalla percezione del clima e dello stile generativo in cui è nata e cresciuta. La famiglia, in altri termini, può essere considerata come generatore e organizzatore di relazioni
 

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umane, all'interno di una serie di differenze specifiche che riguardano l'identità di genere (uomo-donna), l'identità di ruolo (genitori-figli) e la specificità di appartenenza (la stirpe e il ceppo familiare). Ogni famiglia capace di affrontare e di risolvere i propri problemi rappresenta una specie di ammortizzatore sociale rispetto ai fenomeni del malessere coniugale e genitoriale, se è capace di innescare delle vere e proprie relazioni di auto-aiuto. Il «family for family» rispetto al disagio, che sperimentano alcune famiglie, presenta una serie di implicazioni positive, in chiave sia preventiva che riparativa. E questo potrebbe essere un motivo in più a sostegno di politiche volte a dare solidità ai legami intra e interfamiliari. Attualmente è possibile che intorno a un nucleo familiare ruotino figli con condizioni diverse tra loro, sia sotto il profilo della relazione genitoriale che sotto quello della relazione di fraternità. Figli nati prima del matrimonio da relazioni diverse da quelle che poi si realizzano nel matrimonio; figli che nascono da successive relazioni che seguono a una separazione o a un divorzio eccetera. I rapporti di fraternità si giocano spesso più sulla base di affinità affettive e caratterologiche che non sulla base di un effettivo vincolo generativo. Le famiglie ricostituite dopo esperienze di dolorose separazioni mentre risolvono una serie di problemi ne aprono degli altri proprio nei rapporti con i figli e nel rapporto tra i figli. Di tutto questo una proposta di legge non può tenere conto con il dovuto rispetto della complessità dei vincoli che si intrecciano, ma può almeno sancire un principio di giustizia e di correttezza nei rapporti tra genitore e figlio e nel rapporto tra fratello e fratello. Senza mai perdere di vista che si tratta di rapporti strutturalmente più fragili rispetto a quelli che si danno nel modello previsto dalla Costituzione, proprio perché i genitori che interagiscono con il figlio hanno a loro volta generato altri nuclei familiari e i fratelli condividono la loro relazione di fraternità facendo riferimento solo a uno dei genitori che li ha generati. La legge può solo cercare di ricreare ex post condizioni di equità, ma non può perdere di vista che le conseguenze che scaturiscono da condizioni familiari variamente articolate non rendono facile prendere le diverse decisioni sotto il profilo economico e sotto il profilo della reciprocità, come quando si tratta di prendersi cura dei genitori nel caso di loro malattia, indigenza disabilità o altro.
      Le relazioni interne ed esterne alla famiglia costituiscono una trama di rapporti, di affetti, di valori e di convinzioni in cui si generano e si rigenerano, oppure degenerano, i modelli familiari che caratterizzano i diversi approcci genitoriali. Quando questa trama si sfilaccia e si impoverisce, perdendo di consistenza, si creano matrici relazionali sofferenti, che si trasmettono di generazione in generazione. Minando il senso di appartenenza, si generano insicurezza e timore davanti alla possibile assunzione di responsabilità nei confronti degli altri, anche dei propri figli.
      Le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo tratteggiano la famiglia come un organismo che presuppone lo sviluppo della personalità dei suoi componenti, sulla base dei princìpi di pari dignità, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà.
      Da qui discende una serie di corollari, tra i quali si possono sicuramente menzionare quelli relativi alla tutela dei figli per se stessi, cioè in quanto individui nati, e alla pari dignità dei figli naturali rispetto ai figli legittimi.
      Non minore importanza può assumere, anche per quanto attiene al nostro ordinamento, la posizione della Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alla parentela naturale. Relativamente ai rapporti tra i figli naturali, è noto come la Corte costituzionale, intervenendo a margine della parziale incostituzionalità dell'articolo 565 del codice civile, abbia dichiarato doversi considerare nella categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali, riconosciuti o dichiarati.
 

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      Già nella sentenza n. 55 del 1979 veniva affermato dalla Consulta che «(...) appare contrastante con il principio di eguaglianza e di pari dignità sociale un regime successorio che escluda che i fratelli (o le sorelle) naturali possano succedere ai propri fratelli (o sorelle) naturali (...)».
      Ciò nonostante, il legislatore non è intervenuto.
      Nel nostro ordinamento, l'articolo 2 della Costituzione appresta la chiave di lettura del fondamento che la Costituzione stessa offre alla famiglia attraverso gli articoli 29, 30 e 31. La parificazione di tutte le forme di filiazione, quale che sia la fonte di costituzione del legame giuridico, è conseguenza diretta dell'impianto costituzionale.
      Del resto, l'articolo 30 della Costituzione si esprime assai chiaramente in proposito, quando discorre di diritti e di doveri dei genitori: qui non vi è spazio per alcuna forma di discriminazione.
      Va tenuto sempre presente che l'articolo 30, terzo comma, della Costituzione assicura ogni tutela ai figli nati fuori del matrimonio, purché compatibile con la garanzia della famiglia legittima.
      Il criterio della compatibilità non può tuttavia comportare il sacrificio dei diritti inviolabili della persona: se c’è conflitto, occorre trovare il punto di equilibrio.
      Appare poi doveroso riformare l'istituto della parentela (con la conseguente abolizione dell'istituto della legittimazione), facendo cadere ogni aggancio all'opinione che ancora si ostina, anche a livello giurisprudenziale, a non ritenere esistente il legame di parentela tra il figlio riconosciuto nato al di fuori del matrimonio e i parenti del genitore. Sotto questo aspetto il distacco tra il comune sentire e la norma giuridica non potrebbe essere più evidente.
      Anacronistico e del tutto ingiustificato risulta il meccanismo tuttora vigente che consiste nella facoltà (cosiddetto «diritto di commutazione») accordata dalla legge ai figli legittimi di corrispondere in denaro o in beni immobili ereditari la parte di eredità spettante ai figli naturali, escludendoli così dalla comunione ereditaria.
      Sono altresì adeguate al nuovo impianto normativo le disposizioni concernenti il concorso di coniuge e figli, la successione dei figli, nonché la successione dei genitori al figlio.
      È sembrato opportuno, infine, ribadire con forza il dovere di tutti i figli, senza distinzione alcuna, di rispettare i genitori e di contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convivono con essa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le disposizioni vigenti in materia di filiazione si applicano a tutti i figli senza distinzioni tra legittimi e naturali, nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 30 della Costituzione.

Art. 2.

      1. L'articolo 74 del codice civile è sostituito dal seguente:

          «Art. 74. – (Parentela). – La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione sia avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui sia avvenuta al di fuori di esso».

Art. 3.

      1. La sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile è abrogata.

Art. 4.

      1. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

          «Art. 315. – (Doveri dei figli verso i genitori) – Tutti i figli devono rispettare i genitori e devono contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convivono con essa».

 

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Art. 5.

      1. L'articolo 537 del codice civile è sostituito dal seguente:
      «Art. 537. – (Riserva a favore dei figli). – Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, a questo è riservata la metà del patrimonio.

          Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividere in parti uguali tra tutti i figli».

Art. 6.

      1. L'articolo 542 del codice civile è sostituito dal seguente:
      «Art. 542. – (Concorso di coniuge e figli). – Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio e un altro terzo spetta al coniuge. Quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli è effettuata in parti uguali».

Art. 7.

      1. L'articolo 565 del codice civile è sostituito dal seguente:
      «Art. 565. – (Categorie dei successibili). – Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo».

Art. 8.

      1. L'articolo 566 del codice civile è sostituito dal seguente:
      «Art. 566. – (Successione dei figli). – Al padre e alla madre succedono i figli in parti uguali».

 

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Art. 9.

      1. L'articolo 578 del codice civile è sostituito dal seguente:
      «Art. 578. – (Successione dei genitori al figlio). – Se il figlio riconosciuto da uno solo dei genitori muore senza lasciare prole né coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio.

          Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredità spetta per metà a ciascuno di essi».

Art. 10.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, osservando i princìpi e criteri direttivi stabiliti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1.


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